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Lo stradello condominiale è troppo stretto? Allora è giusto negare il parcheggio delle autovetture

E' possibile parcheggiare sullo stradello condominiale che conduce all'autorimessa?
Avv. Alessandro Gallucci 

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Questo il disposto normativo, volutamente generico, contenuto nel primo comma dell’art. 1102 c.c.

La norma, è cosa nota, è stata dettata per la comunione in generale ma è applicabile – in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c. – anche al condominio negli edifici. Che cosa vuol dire diritto al pari uso? Secondo la Cassazione, che in tal senso s’esprime univocamente e da tempo immemorabile, “” (così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).

Sull’uso dei beni comuni l’assemblea e l’amministratore hanno competenza a deliberare e prescrivere le migliori modalità d’utilizzazione. Sono chiari in tal senso gli artt. 1130 e 1138 c.c.

Un esempio.

Il parcheggio condominiale è troppo piccolo rispetto al numero dei condomini? Allora si possono deliberare i turni. Secondo la Cassazione “la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune, - come ritiene la sentenza impugnata, - è adottata per disciplinare l'uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell'uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile […]” (Cass. n. 12873/05)

Recentemente, sempre in relazione all’uso delle parti comuni, la Cassazione è tornata sul tema delle strade condominiali e del parcheggio selvaggio. Nel caso sottoposto alla sua attenzione si litigava in merito alla possibilità di parcheggiare su uno stradello condominiale che conduceva all’autorimessa. Possibile secondo chi sostava in quella parte del condominio. Illecito secondo coloro i quali accedevano all’autorimessa: non c’era spazio per passare.

La Corte ha dato ragione a questi ultimi: la strada è troppo stretta e quindi non vi si può sostare (cfr. Cass. 24 agosto 2012 n. 14633).

Un altro modo per dire: se lo stato dei luoghi non la consente, l’assemblea può vietare la sosta sulle strade condominiali.

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