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Mirella 59

Comunione o condominio? - oppure si può definire comunione ?

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buongiorno a tutti

sono nuova di questo forum di cui una mia amica mi ha parlato molto bene e a cui mi ha suggerito di rivolgermi per un problema che ho. L'unità abitativa (unica abitazione) a cui mi riferisco condivide con magazzini al piano inferiore e garage dall'altro lato una CORTE denominata COMUNE.

Domanda: trattasi di condominio (con magazzini stesso edificio e garage separati) quindi andrebbero rilevati i millesimi, oppure si può definire "comunione"? In questo caso come andrebbero ripartite le spese? chiedo questo perché sarebbe opportuna una pavimentazione del cortile e mi pare giusto farla pagare anche agli altri proprietari che non abitano ma transitano con le auto e parcheggiano.

Purtroppo spesso il parcheggio è abbastanza invasivo, con la scusa della proprietà comune del cortile.

In caso di calcolo millesimi, potrei pretendere l'uso della corte in maniera proporzionale a questi, per esempio evitare che uno che ha un garage parcheggi tre auto?

grazie!

E' sicuramente un condominio dato che la parte comune tra magazzino, appartamento e garage in oggetto è: la corte (art.1117 C.C.). Voi tutti potrete decidere di far redarre i millesimi da un professionista oppure usare un criterio di Vostra scelta in comune accordo. A rafforzare ciò hai anche la questione dei muri, il tetto etc...in comune tra Lei ed il magazzino.

grazie! ma in questo caso quale sarebbe l'uso della corte considerando che io avrei più mm di tutti?

Se foste nel regime della "comunione" potresti legittimamente far valere il 2° comma dell'art. 1101 del codice civile:

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Ciò ti permetterebbe di trarre maggior vantaggio, avendo un peso maggiore nella comunione.

 

Se invece stilerete un "regolamento" di condominio, possibilmente "contrattuale", quindi approvato all'unanimità dei partecipanti, potrete regolamentare sia il parcheggio, sia la disponibilità.

 

Quindi in caso di "condominio", visto che nessuno applica il 1° comma dell'art. 1118 del c.c., ciascuno potrà usare il bene comune secondo il proprio maggior godimento, permettendo agli altri di farne parimenti uso, anche se avrà millesimi piccolissimi.

 

Fate attenzione quindi quando andrete a stilare un regolamento di gestione della parte comune interessata dai futuri lavori.

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