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Sally121273

In caso di eredita'

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Buongiorno, ho un quesito da proporre.

Ho ereditato una parte dell'appartamento di mia nonna, i 3/9, mentre i tre figli hanno ereditato i 2/9 dello stesso. Abbiamo venduto l'appartamento il 12/06/2017 e nei giorni scorsi e' arrivata la ripartizione delle spese straordinarie di condominio deliberate nell'assembla condominiale di marzo 2016, quando eravamo noi 4 i proprietari.

Ora, le spese straordinarie sono a carico di noi 4 eredi, tuttavia, dopo il rogito e la chiusura del conto corrente non abbiamo piu' contatti fra di noi (ne' intendiamo averne). Ho risposto all'amministratore che avrei provveduto a pagare la mia parte ma che per la restante parte avrebbe dovuto rivolgersi agli altri eredi.

L'amministratore di condominio mi risponde: "nel massimo rispetto delle situazioni in cui ognuno si può venire a trovare precisiamo che vi sono norme precise per il condominio e per la comunione.

E' appena il caso di dire che noi siamo obbligati a riferirci solo a quelle, non possiamo inventarci norme nuove o autorizzare comportamenti di volta in volta a seconda delle svariate situazioni economiche, familiari, societarie ecc

Chi è in comunione deve ritrovarsi tra i comunisti e prendere le decisioni riguardante i propri problemi, si delega uno per tutti o si fa anche diversamente, ma l'unità immobiliare è una e i creditori possono rivolgersi ad uno degli intestatari piuttosto che agli altri.

L'amministratore di tanti proprietari ha da rendere conto a tutti: all'unità immobiliare di una comunione, ma anche agli altri.

Non può prendersi la briga di rincorrere ogni componente la comunione.

Comunica l'importo dovuto e il rappresentate della comunione fa quanto i componenti hanno deciso.

A questo punto noi comunichiamo le competenze spettanti. Dal momento che la legge prevede la responsabilità in solido per il periodo ben specificato dell'acquirente con il venditore, dovendo l'amministratore riferirsi al proprietario registrato al momento dell'agire, si rifà sull'acquirente; sarà poi l'acquirente se ne ha diritto a rifarsi sul venditore".

E' possibile che lui possa chiedere a me (siccome continua a scrivere a me) di contattare gli altri per saldare il debito? Non dovrebbe essere lui a mandare le spese ripartite per i 4 eredi e avvisare tutti ?

grazie

Se la delibera dei lavori straordinari fosse stata approvata dalla nonna, voi eredi sareste stati obbligati per la vostra parte di eredità.

 

Considerando che la delibera di approvazione di tali lavori è stata approvata quando eravate voi quattro i proprietari, siete obbligati in solido.

 

L'eventuale decreto ingiuntivo può essere fatto contro tutti i comproprietari.

 

L'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al comma IV dispone:

IV. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

 

Si deve anche tener conto se le spese sono relative a manutenzione ordinaria o a manutenzione straordinaria.

 

Per cui, nel tuo caso, considerando le date che indichi, l'amministratore può rivolgersi all'acquirente per le morosità e questo può rivalersi sul venditore (sarebbe stato meglio accordarsi prima della vendita).

 

L'acquirente può rivalersi sul venditore in quanto trattasi di manutenzione straordinaria di cui fa fede la data della delibera, che impegna voi quattro ex comproprietari.

 

Viceversa, la manutenzione ordinaria, impegna al pagamento delle spese chi è proprietario nel momento in cui la manutenzione è eseguita e non chi ha effettivamente approvato l'intervento.

 

Da ciò che hai scritto, non è evidente che l'amministratore ti abbia chiesto il pagamento delle spese relative alla manutenzione straordinaria ma ha solo provveduto ad inviarti la ripartizione per tali spese.

 

L'amministratore chiude la risposta alla tua lamentela

 

"A questo punto noi comunichiamo le competenze spettanti. Dal momento che la legge prevede la responsabilità in solido per il periodo ben specificato dell'acquirente con il venditore, dovendo l'amministratore riferirsi al proprietario registrato al momento dell'agire, si rifà sull'acquirente; sarà poi l'acquirente se ne ha diritto a rifarsi sul venditore"

ciao, non c'e' dubbio che le spese straordinarie siano a nostro carico, ma l'amministratore, avendo preso atto del testamento, non dovrebbe chiedere ad ognuno degli eredi la propria parte?

No, la può chiedere a uno solo, anche con decreto ingiuntivo, di solito quello più comodo da raggiungere o magari quello più abbiente, il quale, se vorrà, dovrà attivarsi per contattare gli altri chiedendo la loro contribuzione. Se uno solo sarà costretto a pagare, avrà diritto di rivalsa verso gli altri comunisti, con la certezza che la sua richiesta sarà naccolta dal giudice.

No, la può chiedere a uno solo, anche con decreto ingiuntivo, di solito quello più comodo da raggiungere o magari quello più abbiente, il quale, se vorrà, dovrà attivarsi per contattare gli altri chiedendo la loro contribuzione. Se uno solo sarà costretto a pagare, avrà diritto di rivalsa verso gli altri comunisti, con la certezza che la sua richiesta sarà naccolta dal giudice.

Se non ho capito male, gli eredi non sono più proprietari per cui a nessuno degli eredi può essere fatto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo perchè il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione può essere fatto solo al condòmino attuale (proprietario nuovo acquirente).

L'amministratore può agire contro i comunisti ex condòmini solo con procedimento ordinario.

 

Trattandosi di spese deliberate nell'anno precedente (marzo 2016) alla data del rogito (12/06/2017), se l'amministratore vuole recuperare immediatamente il denaro può rivolgersi al nuovo proprietario (che evidentemente non vuole inimicarsi) perchè solo al nuovo proprietario può far spiccare decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione.

Spetterà poi al nuovo proprietario rivalersi sui comunisti venditori.

 

Art. 63 d.a.c.c.

... Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente...

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