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Delibera che incarica l'amministratore di rimuovere l'auto non marciante del condomino per abbandonarla nella pubblica via: è una decisione legittima?

E se nel corso della rimozione coattiva la vettura subisce dei danni? Chi paga?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nell'ambito dei numerosi motivi di conflitto tra condomini rientra a pieno titolo il comportamento del condomino che abbandona l'auto non funzionante negli spazi comuni. Si tratta con tutta evidenza di un comportamento abusivo che viola palesemente l'articolo 1102 c.c.

Del resto è pacifico che anche solo il parcheggio da parte del condomino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione del cortile comune costituisca abuso del diritto, in violazione della regola sull'uso paritario stabilita dall'articolo 1102 c.c., in quanto impedisce agli altri condomini di usufruire dello spazio comune, così ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.

A maggior ragione il cortile del condominio non può essere usato come area di sosta permanente di auto fuori uso e in evidente stato di abbandono.

Per risolvere la questione l'amministratore può inviare una formale diffida al proprietario dell'auto abbandonata affinché provveda alla sua rimozione; successivamente in caso di inerzia da parte del condomino, si può ricorrere all'autorità giudiziaria in sede civile (ma anche in sede penale, qualora sia ravvisata una qualche fattispecie di reato).

Ma è possibile la rimozione da parte dell'amministratore della vettura in disuso e la successiva collocazione nella pubblica via? È valida una delibera assembleare volta ad autorizzare l'amministratore a procedere alla rimozione coattiva della vettura con successiva collocazione nella pubblica via? E se l'auto nel trasferimento viene danneggiata chi ne risponde?

Rimozione da parte dell'amministratore dell'auto non marciante del condomino abbandonata poi nella pubblica via: è operazione legittima? Fatto e decisione

Una condomina abbandonava la sua auto non marciante in uno spazio condominiale.

L'assemblea riteneva tale comportamento illecito e, conseguentemente, incaricava l'amministratore della rimozione coattiva del veicolo.

Successivamente l'amministratore faceva rimuovere l'autovettura della condomina che veniva materialmente spostata e abbandonata sulla via pubblica, ove subiva danni ad opera di ignoti.

Per tale ragione la condomina proponeva un'azione contro il condominio e l'amministratore per vedersi risarcita.

La domanda veniva integralmente rigettata dal Tribunale, mentre la Corte d'Appello, dopo aver osservato che la predetta delibera non era stata impugnata ex art. 1137 c.c. dall'attrice, affermava che l'amministratore non avrebbe comunque potuto, in via di autotutela, procedere personalmente alla rimozione coattiva dell'autovettura.

Tuttavia, pur ritenendo illegittima la condotta dell'amministratore, la Corte d'Appello evidenziava come la condomina non avesse provato quali fossero i danni direttamente riconducibili alla condotta posta in essere dall'amministratore (con il benestare del condominio).

La soccombente ricorreva in cassazione, lamentando che la decisione della Corte non aveva chiarito le ragioni della mancata valutazione dell'esibita documentazione fiscale della carrozzeria e la testimonianza dello stesso carrozziere sui danni subiti dall'autovettura e sui costi di riparazione. Il ricorso veniva accolto e la sentenza impugnata veniva cassata. Il giudizio veniva poi riassunto dalla condomina davanti ad altra Corte di Appello. Si costituiva solo il condominio.

La Corte ha notato la totale mancanza della descrizione dei danni subiti dal veicolo rimosso dall'area condominiale, descrizione tanto più necessaria se si considera che il veicolo era non marciante, privo di contrassegno e probabilmente per questo abbandonata dalla condomina nel cortile condominiale.

Cortile condominiale, nozione ed uso: disciplina e limiti.

Del resto le fotografie prodotte in primo grado ed il preventivo delle riparazioni non hanno reso possibile stabilire quali danneggiamenti fossero già presenti prima dello spostamento della vettura e, quindi, preesistenti alla condotta illecita (lo spostamento della vettura dal cortile condominiale sulla via pubblica). Dall'esame delle foto l'unico danno che risultato essere collegato alla rimozione, in quanto visibilmente di recente verificazione subito dopo il fatto, è la rottura del finestrino anteriore destro.

Pertanto la Corte ha stabilito l'importo da risarcire per detta riparazione, somma al cui pagamento dovranno pagare in solido i danneggianti, cioè il condominio e l'amministratore che ne ha eseguito la deliberazione con le modalità già sancite come illecite dalla precedente sentenza.

Considerazioni conclusive

La Cassazione ha affermato che, alla luce dell'art. 70 disp. att. c.c., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela (nella specie, applicando il principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell'area comune) (Cass. civ., Sez. II, 16/01/2014, n. 820). Come precisa la sentenza in commento non è neppure legittima eventuale delibera volta ad autorizzare l'amministratore alla rimozione coattiva dell'auto di un condominio con successivo abbandono del veicolo sulla via pubblica.

Sentenza
Scarica App. Roma 15 maggio 2023 n. 3445
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