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Abbandono veicolo in area privata, cosa fare?

Sul regime di rimozione del veicolo abbandonato su suolo privato incide la sua qualificazione o meno come rifiuto.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Ritrovarsi un veicolo abbandonato su suolo privato, ad esempio un terreno o un cortile condominiale, è una situazione detestabile e, soprattutto, assai delicata e non così semplice da gestire. I proprietari, interessati alla rimozione del mezzo, devono muoversi con cautela e non potranno sempre contare sull'intervento delle forze dell'ordine trattandosi di aree private.

Veicoli muniti di targa

In prima battuta, è necessario verificare che il veicolo sia effettivamente abbandonato. Quando il veicolo abbandonato è rinvenuto in area ad uso pubblico, della disciplina per la sua rimozione e dello smaltimento se ne occupa il D.M. 460/1999.

Più complesso, invece, è l'iter da seguire qualora il mezzo sia stato abbandonato su suolo privato. Se il veicolo rinvenuto è ancora munito di targa sarà necessario allertare tempestivamente la Polizia Municipale affinché verifichi se si tratta o meno di un mezzo rubato e provveda ad avvisare il proprietario.

Se non si tratta di veicolo rubato e lo stesso risulta ancora in discreto stato di conservazione, ad esempio non radiato e ancora in grado di circolare, non presentando dunque le caratteristiche di un "rifiuto", per provvedere alla sua rimozione il discorso è più complesso.

Se la sosta avviene su un terreno appartenente a persona diversa dall'intestatario del veicolo, trattandosi di una zona privata, non è consentito alle forze dell'ordine interferire, ovvero accedere e provvedere alla rimozione.

Il numero di targa consente, tuttavia, di risalire al nominativo del proprietario, dunque, in caso di irreperibilità dello stesso o qualora questi non si attivi per la rimozione, la soluzione consigliabile è quella di tutelare i propri diritti agendo giudizialmente e rivolgendosi al giudice competente.

In tal caso, è opportuno che l'azione giudiziaria sia preceduta da una diffida con la quale si intima al proprietario del mezzo di provvedere alla rimozione entro un dato termine, avvisandolo che, qualora ciò non avvenga, si procederà per vie legali.

Quando il veicolo rappresenta un "rifiuto"

Appurato che sul veicolo rinvenuto non sia pendente denuncia di furto, che lo stesso sia sfornito di targa e accertato lo stato di abbandono dello stesso (stante anche le sue compromesse condizioni) è possibile che si configuri l'ipotesi di un abbandono di rifiuto ex art. 255 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA - Testo Unico Ambiente).

Attenzione, il fatto che il veicolo sia abbandonato non è condizione sufficiente per considerarlo come un rifiuto in senso tecnico e giuridico. A tal proposito viene in soccorso quanto stabilito dal d.lgs. n. 209/2003, relativo ai veicoli fuori uso.

Tale provvedimento ha ad oggetto: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (M1); i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t (N1); i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE (con esclusione dei tricicli a motore). Per i veicoli di diverso tipo si rinvia a quanto previsto dal TUA.

Come rimuovere un veicolo in un'area privata

La giurisprudenza, intervenuta sulla possibilità di categorizzare la vettura abbandonata come "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale", ritiene che oltre alla consegna delle targhe, sia necessario soffermarsi sullo stato dei veicoli, sulla volontà di abbandono da parte del proprietario (ovvero di non servirsene più) e sulla oggettiva inidoneità del mezzo a svolgere la sua funzione (ad es. perché privo di motore o altre parti indispensabili).

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/53/CE, si ritiene debba essere considerato fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (cfr. Cass. n. 40747/2013, n. 6667/2012, n. 22035/2010).

Secondo la Cassazione, inoltre, un veicolo dismesso può anche rappresentare un rifiuto pericoloso: a tal fine, sarà necessario non solo che sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose (cfr. sent. n. 29973/2011).

Non si ritiene che la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso necessiti di particolari accertamenti qualora risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose (Cass. n. 38949/2017).

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Rimozione del veicolo abbandonato in area privata

Quando il mezzo è qualificabile come rifiuto, secondo l'art. 192 TUA, spetterà a colui che ha violato il divieto di abbandono di rifiuti procedere alla sua rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ciò potrà avvenire anche in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, nel caso in cui i soggetti preposti al controllo accertino che la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Allertate le forze dell'ordine circa la presenza del veicolo abbandonato, dunque, sarà cura dell'agente accertatore segnalare l'illecito riscontrato al competente ufficio comunale e gli eventuali profili di responsabilità del proprietario del terreno. E ciò soprattutto, come avviene nella maggior parte dei casi, quando non si riesce a risalire al proprietario del mezzo.

A seguito della segnalazione dell'agente chiamato sul posto, sarà un'ordinanza del Sindaco a disporre le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento del veicolo abbandonato, nonché il termine entro il quale provvedere.

Se i soggetti obbligati non provvedono, o qualora il proprietario non sia identificabile, decorso il termine suddetto si procederà all'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza. Le spese andranno addebitate ai soggetti obbligati come eventualmente individuati.

Il proprietario dell'area privata è destinatario dell'ordine sindacale solo qualora sia configurabile una sua compartecipazione, anche meramente colposa. Si ritiene, infatti (cfr.

Consiglio di stato, n. 323/2005) che l'ordine di smaltimento dei rifiuti non possa essere rivolto al proprietario come tale, se non in quanto egli debba ritenersi "obbligato" a causa di un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito dei rifiuti (ad es. aver autorizzato l'abbandono oppure mancata vigilanza attiva o segnalazione tempestiva alle forze dell'ordine)

Questo in considerazione della natura dell'ordine di smaltimento, configurato quale sanzione avente carattere ripristinatorio, che presuppone l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario.

Andrà dunque verificata, caso per caso, la presenza di eventuali profili di responsabilità, anche indiretta, in capo al titolare dell'area terreno per porre anche a suo carico l'ordinanza di rimozione.

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