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Colonnine elettriche in condominio: un nuovo incentivo fiscale per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera

Parti comuni condominiali e veicoli elettrici: installazione di colonnine di ricarica agevolata al 50%
Avv. Riccardo Malvevistiti - Foro di Bergamo 

Con l'articolo 1, comma 1039, della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo incentivo che consente di detrarre una somma pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica dei veicoli.

La detrazione, come specificato dalla legge Finanziaria 2019, trova applicazione anche nel caso in cui l'installazione venga effettuata sulle parti comuni condominiali.

Le infrastrutture di ricarica, specifichiamo, dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

La disciplina e l'impatto sul condominio. Con legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di agevolare l'utilizzo di veicoli elettrici o ibridi.

Oltre a contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (categoria M1), incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria L1-L3con contestuale rottamazione di un veicolo euro 0, 1 e 2 e malus per l'acquisto di veicoli inquinanti, viene introdotta un'agevolazione a favore di coloro che acquistano ed installano colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Introducendo il nuovo articolo 16-ter al DL n. 63/2013, il legislatore ha definito una nuova agevolazione a favore dei contribuenti che sostengono spese relative "all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW […]".

Possono essere ammesse alla fruizione dell'incentivo le spese sostenute dai contribuenti a partire dal 01.03.2019 fino al prossimo 31.12.2021, nel limite massimo di 3.000 euro.

Il legislatore, inoltre, specifica che l'agevolazione trova applicazione anche con riferimento all'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, nel limite della parte rimasta a carico del contribuente.

Per effetto di tale previsione, quindi, i condomini potranno accedere all'incentivo sulla falsariga (si presume) di quanto previsto in materia di recupero edilizio e risparmio energetico (incluse nel medesimo DL n. 63/2013).

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L'agevolazione. Il beneficio ammonta al 50% delle spese sostenute e ammesse al beneficio, fruito sotto forma di detrazione fiscale ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Considerato che la spesa viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, i contribuenti potranno avere un beneficio fino a 150 euro all'anno per 10 anni.

A differenza di quanto previsto per altre fattispecie di detrazione, non vengono fornite condizioni specifiche per le strutture condominiali.

In attesa di un chiarimento ufficiale si può ipotizzare che il limite, nel caso di installazione sulle parti comuni condominiali, si riferisca al singolo condomino e non all'intero condominio.

Non si esclude peraltro che l'agevolazione possa trovare applicazione contemporanea per acquisto e posa sulle parti comuni condominiali e nelle singole proprietà (così come previsto nel caso del c.d. "bonus verde").

Acquisto veicoli elettrici / ibridi a due ruote. Specularmente all'introduzione di tale agevolazione viene introdotto un contributo a favore dell'acquirente di veicoli elettrici /ibrido nuovi di fabbrica di potenza pari o superiore a 11kW, appartenenti alle categorie L1 e L3, con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie.

Il contributo è pari al 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria euro 0, 1 o 2.

Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperando quest'ultimo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell'IRPEF / IRES / IVA.

Agevolazione sull'acquisto di macchine a base emissioni. La legge n. 145/2018 introduce infine un contributo a favore di coloro che acquistano un veicolo di categoria M1 (trasporto fino a 8 persone) a basse emissioni con un prezzo risultante da listino inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa). In particolare, viene riconosciuto:

  • nel caso di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria euro 1, 2, 3 o 4, un contributo di 6.000 euro per i veicoli con emissioni contenute a 20 CO2 g/km e di 2.500 per emissioni fino a 70 CO2 g/km;
  • nel caso in cui non venga rottamato alcun veicolo, i contributi precedentemente illustrati vengono ridotti, rispettivamente, di 2000 e di 1.000 euro.

Malus per i veicoli ad alte emissioni. Viene invece previsto il pagamento di un'imposta nel caso di acquisto di un veicolo nuovo inquinante con emissioni comprese tra 161 e 250 CO2 g/km.

L'imposta, compresa tra i 1.100 ed i 2.500 euro, dovrà essere versata tramite modello F24 anche in caso di immatricolazione in Italia di veicolo già immatricolato in un altro stato.

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