Il caso da cui prende spunto la controversia è un decreto ingiuntivo notificato ad un Condominio locale da parte di una ditta edile- quale appaltatore di un'opera commessa dall'amministratore, a norma del presupposto dell'urgenza -, a causa di perdite d'acqua condotta, di dubbia provenienza.
Il Condominio - opponendo il superiore titolo avanti al Giudice di Pace- precisava di non essere legittimato passivo a rispondere dell'obbligazione di pagamento addotta, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori, era emerso che le perdite d'acqua discendevano dalla rottura della tubazione orizzontale posta a servizio di uno degli immobili.
Quindi, ad avviso della compagine, l'appaltatore avrebbe dovuto ingiungere il pagamento al condòmino a cui era pertinente la conduttura idrica di che trattasi.
L'appaltatore, a tal punto, costituendosi in giudizio contestava le avverse pretese; chiedendo, tra l'altro, nel caso in cui fosse accertata la natura privata dei lavori, che venisse condannato al relativo pagamento l'amministratore in proprio (in quanto committente dei lavori).
Al fine, domandava la chiamata in causa in garanzia del citato professionista (la quale, però, veniva disattesa dal giudice di prime cure).
Il procedimento di primo grado si concludeva con Sentenza di conferma del Decreto ingiunto e con la conseguenziale condanna del Condominio al pagamento della somma di danaro riportata in atti. Il Condominio, così condannato, non ci sta e decide di appellare il provvedimento dinanzi al Tribunale competente.
La Sentenza. Il Giudice d'Appello - ovverosia il Tribunale di Palermo, con la Sentenza 1728/2018 - ne accoglie l'impugnazione, rilevando come il Giudice di Pace abbia, da una parte, omesso di contestualizzare l'intervento rispetto l'impianto oggetto di manutenzione (privato), e, dall'altra parte, abbia travisato la normativa relativa ai poteri dell'amministratore in tema di opere di manutenzione straordinaria. Con riferimento agli impianti idrici comuni e privati.
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