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Impianto elettrico difettoso: un uomo fulminato diventa balbuziente. Profili di responsabilità

Un incidente causato da un impianto elettrico difettoso ha portato a gravi conseguenze per una vittima, evidenziando la responsabilità dei proprietari e l'importanza della sicurezza negli impianti condominiali.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
15 Gen, 2019

Secondo la denuncia presentata dalla vittima, quel giorno l'uomo si trovava sul terrazzo. Erano passate da poco le 14 quando, appoggiato con la mano alla ringhiera di metallo del terrazzo, dove si trovava anche la lavatrice, prese una forte scossa elettrica tanto da farlo diventare balbuziente.

La vicenda dell'impianto privato. Da quanto appreso dalle notizie emerse dagli organi di stampa, un uomo 50enne di San Giovanni in Marignano è diventato balbuziente dopo aver preso la scossa sul balcone di casa. A seguito dell'incidente, l'uomo fu trasportato in ospedale.

I medici gli diagnosticarono la "comparsa e persistenza di balbuzia post elettrocuzione". A quel punto, decise di presentare una denuncia-querela nei confronti dei proprietari dello stabile.

A seguito delle indagini, emerse che la ditta di costruzioni aveva omesso di adeguare l'impianto elettrico dell'abitazione e di adottare le necessarie misure di sicurezza. Per tali motivi, attualmente sono finiti sotto processo i due proprietari del condominio (titolari dell'impresa di costruzioni). Entrambi dovranno rispondere davanti al giudice dell'accusa di lesioni.

L'impianto elettrico in condominio. In argomento giova ricordare che in un edificio condominiale sono presenti tre diverse tipologie di impianti elettrici identificabili in quello di proprietà dell'ente erogatore del servizio elettrico, quello generale a servizio dell'intero condominio e quello di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari.

L'impianto di proprietà dell'azienda si conclude al contatore, poi diventa condominiale a partire dal punto di consegna dell'energia (cioè a valle del contatore), fino alle diramazioni per le unità immobiliari, nelle quali l'impianto diviene di proprietà esclusiva dell'occupante.

Pur se apparentemente indipendenti fra loro, questi impianti sono strettamente correlati e l'eventuale difetto o malfunzionamento sia degli impianti condominiali, che della porzione dell'impianto aziendale nonché dell'impianto privato del singolo condomino (relativamente alle parti in cui risultino installati all'interno delle parti comuni del condominio), può interferire con gli altri impianti privati o rappresentare potenziale pericolo per chi frequenta il condominio.

La responsabilità del Condominio si ferma in ogni caso all'inizio dei singoli impianti interni

In tal caso l'amministratore di condominio risulterebbe il diretto responsabile e per evitare simili casi, oltre ad adeguare e manutenere in piena efficienza gli impianti condominiali, può spingersi anche a sollecitare i proprietari delle singole unità abitative ad adeguare i propri impianti alle norme di sicurezza vigenti.

Relativamente ai singoli proprietari, egli può soltanto suggerire di provvedere ad un eventuale adeguamento, ma non è più ritenuto il soggetto responsabile per la gestione degli impianti di proprietà esclusiva del singolo condomino. Il D.L. 145/2013 (convertito, con modificazioni dalla L. 9/2014) infatti, ha ridimensionato le incombenze e le responsabilità dell'amministratore, limitando l'obbligo di indicare la "dotazione di sicurezza" alle sole parti comuni del condominio.

In conclusione, diversamente dalla responsabilità dei proprietari nell'ambito degli impianti privati (come nel caso in esame), in tema di parti comuni, invece, l'amministratore è titolare di una posizione di garanzia che, in presenza di situazioni di pericolo conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza, lo obbliga ad attivarsi, dimostrando di avere ottemperato ai propri obblighi, anche in caso di assenza dei fondi di cassa, intervenendo sugli effetti, anziché sulla causa della rovina.

In proposito, secondo la Cassazione, l'amministratore, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini, ha il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni; tuttavia, in caso di pericolo, l'amministratore non è per forza tenuto a far eseguire interventi di manutenzione, bensì semplicemente a predisporre le cautele più idonee a delimitare la zona pericolosa, per far poi deliberare l'assemblea in merito al da farsi. (Corte di Cassazione 23 novembre 2015, n. 46385).

Pertanto, un impianto di "messa a terra" realizzato a regola d'arte, garantisce protezione, sia per le persone che per gli impianti, dai contatti indiretti, da tensioni elettriche di qualsiasi origine, impedisce l'accumulo di elettricità statica e previene scariche elettrostatiche dannose per apparati elettronici e di telecomunicazione.

Nei condomini l'impianto di terra deve essere unico e comprendere i collegamenti equipotenziali principali tra la rete di terra e le tubazioni metalliche che entrano in condominio dall'esterno (condutture di acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.).

Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale

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