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Danni alla facciata da incendio auto

Incendio auto e danni alla facciata del condominio: RC Auto e possibili aperture sulla nozione di circolazione all'interno di aree private alla luce della giurisprudenza europea.
Annamaria Villafrate 

Gli incendi auto all'interno di aree private o su strade pubbliche hanno riempito, anche negli ultimi mesi, le pagine della cronaca locale dei quotidiani. Fatti che hanno inevitabili risvolti giuridici di natura penale e civile. Non è raro infatti che il fuoco si propaghi, danneggiando le auto vicine, le aree verdi circostanti e le facciate degli edifici.

In questo articolo cercheremo di capire come viene risolto, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale il tema dei danni cagionati da un veicolo in fiamme alla facciata di un condominio.

Danni alla facciata e natura dell'incendio

Prima di analizzare come la giurisprudenza e la normativa rispondono alla domanda relativa ai danni provocati da un'auto in fiamme alla facciata di un condominio è necessario individuare le due ipotesi principali sulle quali la Cassazione si è interrogata in diverse occasioni, ovvero l'origine dell'incendio.

Occorre infatti distinguere i casi in cui l'incendio dell'auto è cagionato da una condotta dolosa da quelli in cui invece le fiamme scaturiscono indipendentemente dal comportamento doloso di un soggetto terzo.

La diversa natura dell'incendio ha infatti conseguenze diverse dal punto di vista giuridico:

  • se l'incendio dell'auto ha natura dolosa, i danni cagionati alla facciata dell'edificio condominiale sono riparabili se il responsabile viene individuato o se il condominio ha una polizza assicurativa che copre gli incendi;
  • se invece l'incendio dell'auto non è riconducibile alla condotta dolosa di un terzo, entra in gioco la disciplina sulla circolazione dei veicoli. In questo caso la norma a cui è necessario fare riferimento è l'art. 2054 c.c.

Il primo comma di questo articolo recita infatti testualmente che: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

La norma insomma è chiara: se un veicolo in circolazione provoca danni a terzi, il conducente è tenuto a risarcire anche i danni alle cose, compresa quindi la facciata di un edificio condominiale, sempre che non riesca a dimostrare il caso fortuito, ossia il verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile che gli ha reso impossibile impedire il danneggiamento.

La norma però richiede un approfondimento per quanto riguarda il concetto di circolazione, visto che prevede l'obbligo risarcitorio dei danni se il veicolo è in circolazione. Cosa succede insomma se l'auto è in condizioni di sosta o fermata, si incendia e danneggia la facciata di un condomino?

Nozione giuridica di "sosta" del veicolo e RC Auto

Per rispondere alla domanda dobbiamo prima comprendere il concetto di sosta del veicolo dal punto di vista giuridico. Giurisprudenza ormai consolidata considera infatti l'auto in sosta come circolante e per questo soggetta alla disciplina della RC Auto.

Come affermato dalla Cassazione n. 3108/2010 infatti: "La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 d.lg. n. 209 del 2005, anch'essa gli estremi della fattispecie circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso".

Per la Cassazione il concetto di circolazione in senso giuridico comprende quindi sia fenomeni dinamici che statici, come la sosta e la fermata, come affermato in precedenza dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82/1969.

Concezione che trova conferma anche a livello normativo. L'art. 3, comma 2, lettera b) del DM n. 86/2008, che contiene le disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli dispone infatti che: "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate".

Deve quindi concludersi che se l'auto è in sosta su una strada pubblica o in un'area ad essa equiparata il condominio che subisce danni alla facciata può essere risarcito in virtù della copertura assicurativa garantita dalla RC Auto. Resta però ancora una questione aperta da chiarire: se l'incendio spontaneo si verifica all'interno di un cortile condominiale privato e la facciata dell'edificio subisce un danno, che cosa accade a livello risarcitorio?

Incendio auto cortile privato condominiale

Finora giurisprudenza prevalente ha escluso l'operatività della copertura assicurativa RC Auto in caso di danni all'interno di aree private il cui accesso è riservato a un numero determinato di persone, come i cortili condominiali.

Di recente però il concetto di "circolazione" e la sua estensibilità alle aree private è stato messo in discussione, alla luce, in entrambi i casi, da due decisioni che richiamano la normativa comunitaria in materia RC Auto.

Incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione. Risarcimento danni

La prima è l'ordinanza interlocutoria n. 33675/2019 pronunciata dalla Cassazione all'esito di un ricorso intrapreso dai genitori di un bambino morto dopo essere stato investito da un'auto all'interno di un cortile privato.

Con questa ordinanza la Cassazione manifesta la chiara intenzione di voler mettere in discussione la nozione di circolazione che, stando a quanto visto finora, è limitata alle aree pubbliche e in quelle ad esse equiparate per beneficiare della copertura assicurativa RC Auto.

La Terza Sezione Civile della Cassazione pone infatti alle SU il seguente quesito: "se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".

Del resto, come riportato nella motivazione dell'ordinanza, risulta che "la giurisprudenza comunitaria, in termini suscettibili di essere definiti quale "acte clair", nel ricostruire la portata delle direttive UE, leghi l'obbligo di assicurativo R.C Auto all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto a prescindere dal tipo di accessibilità della strada su cui avvenga".

La seconda riguarda invece le conclusioni espresse dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nella causa C-100/18. Oggetto di causa, l'incendio di una vettura in sosta all'interno di un garage privato, che ha cagionato danni all'abitazione di cui l'autorimessa faceva parte.

Questione risolta con il riconoscimento della copertura assicurativa RC Auto per i danni riportati all'abitazione, dato che, come spiega l'Avvocato Generale, il concetto di circolazione secondo la disciplina dell'Unione Europea, comprende qualsiasi uso del veicolo in linea con la funzione abituale dello stesso.

Per l'Avvocato Generale quindi devono considerarsi coperte dall'assicurazione obbligatoria RC Auto tutte quelle situazioni in cui il veicolo staziona in un'area privata adibita a parcheggio.

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