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Le servitù di parcheggio in condominio: problemi di configurazione

Nel nostro ordinamento non trova cittadinanza l'istituto della servitù di parcheggio.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Il fatto. Tizio, dopo essere divenuto proprietario di un immobile, scopre che su una particella grava una servitù di parcheggio. Considerato la limitazione gravante sul suo diritto di proprietà cita in giudizio i proprietari del fondo dominante a vantaggio dei quali la servitù di parcheggio è stata istituita chiedendo che sia dichiarata la nullità dell'atto notarile con il quale tale diritto reale è stato costituito nonché il risarcimento del danno sopportato per l'occupazione abusiva dei posteggi da parte dei convenuti.

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La sentenza ed i precedenti giurisprudenziali. La vicenda giunta all'esame del Giudicante si incentra sull'esame della seguente questione e cioè se sia configurabile un diritto di servitù di parcheggio avente ad oggetto il posto auto di proprietà dell'attore. (Tribunale di Genova, sez. civ. III, 15.3.2018 n. 774)

La sentenza, prima di entrare nel merito della vicenda, rammenta che un orientamento giurisprudenziale consolidato ha già ampliamento chiarito che nel nostro ordinamento non trova applicazione l'istituto della servitù di parcheggio. (Cass. c n. 23708/2014, Cass. n. 15334/2012, Cass. n. 5769/2013, Cass. n. 20409/2009; Cass. n. 1551/2009; Cass. n. 8137/2004)

Chiarito tale aspetto la pronuncia del tribunale ligure evidenzia che la servitù di parcheggio difetta del requisito tipico che contraddistingue il diritto di servitù ossia "la realitas, ossia l'inerenza dell'utilità, per la quale si costituisce il peso sul fondo servente, rispetto al fondo dominante".

Proprio a proposito delle differenze che intercorrono fra la servitù di parcheggio e le servitù in genere la pronuncia sottolinea che "Nel caso della (impropriamente detta) servitù di parcheggio, infatti, la comodità insita nella facoltà di parcheggiare l'auto va ad esclusivo vantaggio, non già del fondo preteso dominante, quanto piuttosto del proprietario del medesimo… " È bene ricordare, a tal proposito, che nel nostro ordinamento non possono istituirsi servitù personali, dette anche irregolari, le quali non sono riconducibili allo schema di alcun diritto reale.

Per soddisfare tali esigenze, invece, è possibile fare ricorso ad accordi negoziali che hanno esclusivamente effetti obbligatori fra le parti e tali accordi potranno essere ricondotti nell'ambito del diritto d'uso, della locazione, dell'affitto e del comodato.

In tali casi, qualunque sia la fattispecie realizzata, il diritto costituito ha natura personale e si caratterizza per il fatto di non poter essere opposto a terzi.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Genova, sez. civ. III, 15.3.2018 n. 774
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