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Strada supercondominiale: come disciplinare il parcheggio se i posti sono insufficienti?

Supercondominio, se i posti sono inferiori al numero della autovetture come fare?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nella città Omega è presente il complesso residenziale Alfa. Esso è così composto: sulla pubblica via l’accesso è chiuso da un cancello automatico.

Al di là del cancello v’è una strada, sufficientemente larga da consentire la sosta su di un lato e l’utilizzazione contemporanea in entrambi e sensi di marcia.

Su questo percorso sono presenti delle aperture laterali, visivamente una sorta di svincolo, ognuno dei quali porta ad un edificio. Si tratta nella sostanza di un maxi complesso edilizio composto da 8 stabili autonomi.

Le parti comuni a questi stabili, ossia l’impianto idrico e la strada, sono beni che vanno a comporre il supercondominio denominato “complesso residenziale Alfa”.

Sappiamo, la dottrina e la giurisprudenza non nutrono più alcun dubbio sul punto, che al supercondominio si applicano le norme dettate dagli art. 1117 e ss. c.c. nella misura in cui i beni oggetto di questa forma di comproprietà siano strumentali al godimento delle parti di proprietà esclusiva.

Del supercondominio fanno parte i singoli comproprietari e non, come alle volte erroneamente si pensi, le compagini condominiali.

Res sic stantibus: sarebbe da considerarsi invalida un’assemblea supercondominiale composta dai soli amministratori delle compagine che vanno a comporla.

Fatta questa premessa di carattere generale torniamo al caso esposto in principio. Dato che la strada supercondominiale lo consente, i partecipanti al con dominio decidono di delimitarne una parte per utilizzare come parcheggio per le proprie autovetture.

Tuttavia i posti sono inferiori rispetto al numero di autovetture effettivamente presenti o meglio i posti non sono sufficienti a garantire un parcheggio per ogni partecipanti al supercondominio.

Che cosa fare? La risposta più logica, come la s’è data per i normali condomini, è la seguente: l’assemblea può deliberare un’utilizzazione turnaria. Si legge in una sentenza del 2005 che “ il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto, la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l’esclusione di un condomino dall’uso del bene comune, – come ritiene la sentenza impugnata, – è adottata per disciplinare l’uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell’uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame” (così Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

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