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Abitazioni private e campane di una chiesa: l'intollerabilità delle immissioni può portare a restrizioni al loro uso

Tutela del riposo e della tranquillità delle persone che vicino alla chiesa abitano, limitare i suoni delle campane.
Avv. Alessandro Gallucci 
15 Lug, 2011

Quello delle immissioni rumorose è argomento che assurge spesso agli onori delle cronache giuridiche.

L'intollerabilità di alcune propagazioni rumorose, infatti, è causa di fastidio e danno per chi le subisce.

Se il frastuono è provocato dalle campane di una chiesa, il discorso, gioco forza, assume contorni più delicati. Ciò in considerazione della funzione di culto cui sono destinate e delle innegabili esigenze di tutela del riposo e della tranquillità delle persone che vicino alla chiesa abitano.

Il Tribunale di Roma con un'ordinanza dello scorso 9 maggio s'è occupato proprio d'un caso del genere.

Da un lato i proprietari di alcune abitazioni, che lamentavano tra le altre cose l'intollerabilità del suono delle campane nelle prime ore mattutine, dall'altro la parrocchia che respingeva le accuse.

La soluzione? Una questione di secondi verrebbe da dire. Il perché di questa affermazione sta nelle tesi sostenute dalle parti processuali e nell'ordinanza resa dall'ufficio giudiziario capitolino. I proprietari asserivano che la campana suonava ogni mattina, alle ore 7, per più d'un minuto ed in un'area residenziale dove costituiva la sostanziale unica forma di immissione intollerabile.

La parrocchia, invece, riteneva che il suono non durasse per più di quarantacinque secondi e comunque in un contesto tale da non renderle intollerabili, vista e considerata l'esistenza di altre fonti di rumore.

Il giudice adito, nel contemperare le opposte esigenze, così come richiesto dall'art. 844 c.c., ha affermato che " quanto, poi, alle campane in dotazione alla parrocchia resistente che parte ricorrente ha dedotto essere utilizzate per oltre settantaquattro secondi ogni mattina alle ore 7,00, in concomitanza con la celebrazione liturgica, e di cui ne ha, quindi, sollecitato inibizione, la circostanza che ne ha, però, ristretto la durata dello scampanio a soli 45 secondi (pag. 19 memoria di costituzione).

Deve, al riguardo, rilevarsi che la vicinanza tra le strutture parrocchiali e l'immobile abitato dai ricorrenti, agevolmente evincibile anche dalla rappresentazione aerea dei luoghi (all. 1 produzione parte ricorrente) e l'orario mattutino dello scampanio sono circostanze valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono che, in ragione della sua protrazione, anche se estesa - secondo l'assunto di parte resistente - per circa quarantacinque secondo al detto orario indubbiamente mattutino, appare travalicare la tollerabilità; le concorrenti esigenze, di tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia (estrinsecazione, quest'ultima, del diritto all'esercizio del culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che legislativa, espressa, quest'ultima, dall'art. 2 della legge 25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929) appaiono contemperabili ed entrambe perseguibili nella presente sede cautelare restringendo temporalmente lo scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi" (Trib. Roma 9 maggio 2011).

Una soluzione che, a vederla in pratica, rischia di non accontentare nessuno: troppo lungo il rintocco per non svegliare una persona che ci abita molto vicino, troppo corto per annunciare ai fedeli dell'inizio di una funzione religiosa. Sempre che i fedeli abbiano bisogno d'un promemoria!

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