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Il condominio può agire per l'accertamento della qualità di erede

Partecipare alle assemblee in qualità di proprietari dell'unità immobiliare rappresenta una forma di accettazione tacita dell'eredità
Avv. Mariano Acquaviva 

Il condominio, quando deve agire per tutelare un proprio diritto, ha gli stessi poteri di qualsiasi altro soggetto. Ciò significa che, quando agisce in giudizio in qualità di creditore, può compiere tutte le azioni necessarie ad accertare la propria posizione nei confronti del debitore. In tali poteri rientra anche la facoltà del condominio di agire per l'accertamento della qualità di erede.

Tanto è stato affermato dal Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 891 del 24 agosto 2022, con la quale è stata accolta la domanda del condominio volta ad accertare l'apertura della successione di un proprio condominio da tempo deceduto nonché l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi (coniuge e figli), con contestuale accertamento delle rispettive quote di proprietà dell'immobile in capo a costoro. Quindi, il condominio può agire per l'accertamento della qualità di erede. Analizziamo più nel dettaglio la sentenza in commento.

Condominio: l'azione per l'accertamento della qualità di erede

Il condominio conveniva in giudizio i figli e il coniuge di uno dei condòmini defunto da tempo per sentirne accertare la qualità di eredi al fine di poter agire coattivamente contro di loro nel procedimento di espropriazione immobiliare già pendente.

La situazione è presto illustrata: il condominio aveva già proceduto al pignoramento della quota del 50% di proprietà della convenuta dell'immobile predetto, mentre per il restante 50% appartenuto al coniuge deceduto non risultavano dichiarazioni di successione e/o accettazioni di eredità.

Pertanto, per aggredire anche l'altra quota dell'immobile (il 50% appartenente al defunto), il condominio chiedeva accertarsi l'apertura della successione e l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi.

Accertamento della qualità di erede: la legittimazione del condominio

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 891 del 24 agosto 2022 in commento, ha innanzitutto dichiarato sussistente la legittimazione ad agire per l'accertamento della qualità di erede dei convenuti, essendo creditore procedente in un giudizio di espropriazione immobiliare già pendente innanzi al medesimo tribunale.

L'azione di accertamento della qualità di erede è quindi giustificata dalla necessità di poter aggredire la quota dell'immobile (50%) di cui era titolare il defunto la cui successione non è mai stata aperta.

In assenza di testamento, quindi, chiamati alla successione ex lege sono la moglie (già proprietaria per la metà dell'immobile pignorato) per 1/3 e i figli per i restanti 2/3.

Accertamento della qualità di erede: l'accoglimento della domanda

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza in commento, ha accolto la domanda di accertamento della qualità di erede proposta dal condominio.

Secondo il giudice laziale, la mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità non osta al riconoscimento in capo ai convenuti della qualità di erede poiché gli stessi, chiamati all'eredità ex lege in quanto rispettivamente coniuge e figli del de cuius, erano nel possesso, al momento dell'apertura della successione, dell'unico bene ereditario appartenuto al defunto, cioè l'appartamento condominiale.

Il condominio ha infatti prodotto in giudizio i documenti attestanti la residenza quasi ventennale dei convenuti presso l'immobile predetto, nonché i documenti che dimostrano la partecipazione o la delega dei convenuti come proprietari a varie assemblee del condominio.

Tanto già sarebbe sufficiente per dimostrare la tacita accettazione dell'eredità. Come se non bastasse, il condominio ha anche dimostrato come i convenuti ricevessero gli atti e le notifiche presso il suddetto appartamento, pagassero gli oneri condominiali e risultassero materialmente nel possesso dell'immobile, così come attestato nel verbale di sopralluogo del custode giudiziario nella procedura esecutiva.

Insomma: i convenuti hanno posto in essere una serie di comportamenti che ha reso indubitabile la loro qualità di eredi.

A ciò si aggiunge la mancata risposta all'interrogatorio formale dei convenuti, i quali sono rimasti contumaci per tutta la durata del procedimento.

È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., «L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».

Inoltre, per il disposto dell'art. 485 cod. civ., «Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice»;

Pertanto, la domanda di accertamento della qualità di erede avanzata dal condominio deve essere accolta, con conseguente riconoscimento, in capo ai convenuti, della titolarità pro quota della parte di appartamento di cui era titolare il de cuius (50%).

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 24 agosto 2022 n. 891
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