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Donazione, se un giorno bussa alla porta un erede

Uno dei maggiori rischi derivanti della donazione è che un giorno un erede legittimario possa lamentare la lesione della sua quota legittima e chiedere la restituzione del bene o il corrispondente in denaro.
Avv. Alessandro Gallucci 

Donazione e circolazione dei beni

Sempre piuttosto gettonata tra gli atti di trasferimento dei beni immobili, la donazione è portatrice di incertezze nella successiva circolazione dei beni.

Sappiamo che vendere un bene donato è meno semplice che vendere un bene non donato. Lo sappiamo tutti, tanto che spesso gli acquirenti scappano via appena sentono la parola e che infatti, altrettanto spesso i venditori omettono l'informazione fino all'ultimo.

Gli agenti immobiliari sono tenuti a fornire l'informazione, come ha statuito la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 965/2019): proprio perché potenzialmente pregiudizievole per l'acquirente, si tratta di uno di quei dati relativi "alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso" (v. art. 1759 c.c.) e come tale, si è statuito, esso deve essere comunicato.

Rischio di azione di riduzione sul bene donato

Ma cos'è che fa tremare i polsi e fa scappare a gambe levate gli interessati all'acquisto di un immobile quando scoprono che proviene da una donazione? Certo non tutti scappano, ma le probabilità di buon esito si assottigliano, diciamo così, e, se si riesce a vendere, spesso ciò accade ad un prezzo ridotto rispetto al valore di mercato del bene. Cos'è insomma che rappresenta un rischio in un immobile donato?

Il fatto che un domani qualcuno possa contestare l'atto e chiedere la restituzione del bene o il suo valore.

Beninteso, non si tratta dell'unico rischio per l'acquirente, ma certamente uno dei maggiori.

Azione di riduzione degli eredi legittimari

Il codice civile infatti prevede la possibilità per gli eredi legittimari (loro eredi o aventi causa), ove a causa della donazione si vedano lesi nella quota di riserva, la quota che gli spetta per legge, di chiedere la riduzione della donazione.

Si tratta delle norme contenute negli artt. 555 e ss. c.c.

Gli eredi legittimari sono quelli indicati dall'art. 536 c.c. e sono il coniuge, i figli, gli ascendenti (cioè genitori, nonni etc.) i discendenti dei figli, qualora succedano al posto dei figli, i figli adottivi.

Ad essi spetta una quota minima di legge, detta anche indisponibile.

Pertanto, ove tale quota non sia rispettata, essi possono chiedere che sia integrata anche con riferimento ai beni donati in vita dal de cuius. La donazione è in sostanza considerata come una disposizione testamentaria anticipata.

Troppo facile rinunciare all'eredità. Gli eredi devono pagare i debiti condominiali del caro estinto

In sostanza può essere richiesta la restituzione dell'immobile o il suo valore corrispondente.

Restituzione degli immobili, pesi e ipoteche

Dispone l'art. 563 c.c. che se i donatari contro i quali è stata accolta la domanda di riduzione hanno alienato a terzi gli immobili loro donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione dell'atto donazione (il termine temporale è stato introdotto dalla L. n. 80 del 2005 e l'espressione "trascrizione dalla" dalla L. n. 263/2005), l'erede legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari, la restituzione degli immobili; l'azione va proposta secondo l'ordine delle alienazioni, partendo dall'ultima; ai terzi acquirenti può essere anche richiesta, entro venti anni (il termine temporale è stato introdotto dalla L. n. 80 del 2005), la restituzione dei mobili oggetto della donazione, salvo il possesso di buona fede; il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando la somma di denaro equivalente.

Sempre l'art. 563 c.c. al co.4 prevede per quanto qui interessa, che il decorso dei venti anni, salvo quanto disposto dall'art.2642 n.8 c.c. "è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.

L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione".

L'art. 2652 n. 8 c.c. prevede per quanto a noi interessa che si devono trascrivere le domande giudiziali di riduzione delle donazioni per lesione di legittima.

Se la trascrizione viene seguita decorsi dieci anni dall'apertura della successione, "la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda".

Riducibilità, momento della donazione e qualità di erede legittimario

I legittimari sono dunque figli (o nipoti), coniuge e ascendenti. Chiariamo una cosa poco nota, ma importante: possono agire per la riduzione anche coloro che al tempo della donazione non erano eredi legittimari perché ad es. non ancora nati, non ancora adottati etc.

Dunque, se ad es. Tizio, vedovo, dona l'immobile ai figli e poi si risposa e decede, la nuova sposa può calcolare la quota di riserva anche sui beni donati prima del matrimonio (v. Cass. n. 1373/2009).

Insomma, come è stato statuito, "ai fini della riducibilità non è consentita distinzione tra donazioni anteriori e donazioni posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario" (Cass. n. 965/2019, ma v. anche Cass. n. 1373/2009).

È infatti un principio costante quello secondo cui nella successione necessaria, per la determinazione della porzione disponibile e delle quote invece riservate ai legittimari, si deve considerare la "massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario" (Cass. n. 4445/2016).

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