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Il Comune non può chiedere al Condominio gli oneri per il permesso di costruire

Il Condominio non deve pagare al Comune gli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione dell'edificio condominiale.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il Condominio non deve pagare al Comune gli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione dell'edificio condominiale. L'eventuale pretesa di tali oneri concessori, con relative penali, interessi e costi di adeguamento, deve essere rivolta dal Comune nei confronti del titolare della concessione edilizia, non certo nei confronti del Condominio.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale Sicilia con la sentenza n. 480 del 19 febbraio 2019. Secondo i giudici amministrativi, difetta la legittimazione passiva del Condominio in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal Comune.

Il pagamento degli oneri concessori, infatti, spetta al soggetto a cui è stato rilasciato il titolo edilizio.

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Il fatto. Nel 2010 il Settore urbanistica ed edilizia del Comune adottava un provvedimento di diffida nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore in carica, e del rappresentante legale della società costruttrice dell'edificio condominiale.

L'ente locale diffidava entrambi al pagamento, in solido, della somma di circa 255.ooo euro per contributi di urbanizzazione, costi di costruzione, penali, interessi e adeguamento, in relazione alla concessione edilizia rilasciata nel 1990 alla società edile per la realizzazione dell'edificio condominiale anzidetto.

Il Condominio ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR, contestando il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria avanzata dal Comune. La richiesta di pagamento, infatti, andava rivolta esclusivamente nei confronti del società costruttrice, titolare della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) all'epoca rilasciata dal Comune.

Il TAR Sicilia, con la sentenza in commento, ha accolto le ragioni del Condominio proprio con riferimento all'assenza di legittimazione passiva.

Gli oneri di costruzione ed urbanizzazione. Al riguardo, i giudici amministrativi siciliani hanno richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: «gli oneri di costruzione e di urbanizzazione costituiscono una pretesa patrimoniale di natura impositiva che trova la ratio giustificatrice nell'incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell'intervento edilizio» (Consiglio di Stato, sezione V, 13 maggio 2014, n. 2438).

Secondo il TAR, dunque, il rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) si configura come un fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione.

Si tratta di quelle «spese affrontate dall'Ente locale per le opere indispensabili affinché l'area acquisti attitudine al recepimento dell'insediamento del tipo assentito, e per le quali l'area si arricchisce di un beneficio economicamente rilevante».

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L'obbligo di pagare gli oneri spetta al titolare della concessione edilizia (permesso di costruire). Il titolare della concessione, in seguito volturata a terzi, rimane obbligato in solido con gli aventi causa quanto al pagamento degli oneri concessori. Fermi restando, ovviamente, gli accordi interni intercorsi fra l'alienante e l'acquirente circa la ripartizione di tali oneri, salvo che l'edificazione non sia realizzata interamente dagli acquirenti (cfr. da ultimo, TAR Marche Ancona, 26 aprile 2018, n. 306).

Il Condominio non è tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Alla luce di quanto esposto, secondo il TAR nel caso di specie difetta la legittimazione passiva del Condominio rispetto ai provvedimenti impugnati, «essendo l'eventuale pretesa agli oneri concessori, alle penali, agli interessi e ai costi di adeguamento esigibili nei confronti del titolare ella concessione edilizia e non certo nei confronti del Condominio».

Per questi motivi il TAR ha annullato il provvedimento del Comune e condannato l'ente locale al pagamento delle spese di giudizio a favore del Condominio.

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