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Parcheggi pertinenziali. No al contributo di costruzione. Si tratta di opere di urbanizzazione

L'Amministrazione comunale non può pretendere il pagamento del contributo urbanistico per oneri di costruzione relativamente a superfici da destinare alla realizzazione di parcheggi.
Dott.ssa Marta Jerovante Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

L'Amministrazione comunale non può pretendere il pagamento del contributo urbanistico per oneri di costruzione relativamente a superfici da destinare alla realizzazione di parcheggi.

Lo afferma il giudice amministrativo emiliano, mostrando in tal modo di aderire a precedenti pronunce del medesimo Tribunale e ad un orientamento sostanzialmente consolidato del Consiglio di Stato, il quale ha negato l'assoggettabilità ai «contributi urbanistici degli interventi edilizi concernenti la realizzazione dei parcheggi pertinenziali sia delle superfici relative ai corselli di manovra e di accesso ai garage interrati»: la legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. legge Tognoli) ha infatti equiparato, all'art. 11, comma 1, i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033).

Tutti i parcheggi pertinenziali sono dunque espressamente individuati quali opere di urbanizzazione ea tutti (non solo a quelli destinati per uso collettivo - come ha diversamente sostenuto l'Amministrazione comunale nel caso di specie) va attribuito un rilievo pubblico: ne consegue che, per tali interventi, si deve riconoscere l'esenzione dal contributo di costruzione, con la sola eccezione dei parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima fissata dall'art. 41 sexies, comma 1, l. 17 agosto 1942, n. 1150, pari ad un metro quadrato di parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Il Tribunale emiliano chiarisce infine un aspetto ulteriore, relativamente all'applicabilità o meno dell'art. 9, comma 1, della legge Tognoli anche agli edifici di nuova costruzione e non solo a quelli già esistenti - la disposizione stabilisce che «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti», e, si aggiunge, il Consiglio di Stato ha in più circostanze evidenziato che l'art. 9 della legge n. 122/89 riguarda i soli edifici esistenti e non anche gli edifici nuovi.

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Tuttavia, l'art. 41 sexies della legge urbanistica n. 1150/1942, come sostituito dall'art. 2 della legge Tognoli, fissa la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici, stabilendo appunto che «nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione»: ebbene, in forza del disposto normativo, il Tribunale riconosce la necessità che i citati spazi destinati a parcheggio siano computati nella dotazione degli standard, e, conseguentemente, esclusi dal calcolo degli oneri di costruzione(Così Cons.

Stato, IV, 24 novembre 2016, n. 4937: «Questi spazi a parcheggio sono pertanto conteggiabili nella dotazione degli standards […] ed inoltre, in seguito alla novella di cui all'art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ("Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"), che ha aggiunto un secondo comma all'art. 41-sexies, non sono assoggettati a vincoli pertinenziali»; nello stesso senso T.A.R. Lombardia, sez. I, 11 settembre 2017, n. 1087).

Il T.A.R. Emilia Romagna accoglie dunque il ricorso della società: il Comune dovrà procedere ad un nuovo calcolo, escludendo dal contributo per oneri di costruzione relativo all'intervento in oggetto le superfici destinate a parcheggio pertinenziale.

L'autonoma commerciabilità dei parcheggi pertinenziali In materia di parcheggi pertinenziali si rammentano, per completezza, le modifiche introdotte dal cd. Decreto Semplifica Italia (d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35): l'art. 9, comma 5, della cd. legge Tognoli poneva un vincolo pertinenziale opelegis, indissolubile, prevedendo che «i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono stati legati da vincolo pertinenziale». Il Decreto Semplifica Italia spezza in primo luogo il vincolo di pertinenzialità disciplinato nell'atto di acquisto originario, poiché ha mutato il regime giuridico dei parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano terreno dei vecchi fabbricati ai sensi della legge Tognoli: l'art. 10 del decreto rende infatti possibile la cessione separata del bene (box, posti auto) rispetto all'appartamento di pertinenza, a patto che l'acquirente lo destini a sua volta come pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune, al fine di non alterare il carico urbanistico.

Resta il vincolo di incedibilità separata, a pena di nullità, dell'atto di trasferimento, per i parcheggi realizzati nel sotto­suolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un mas­simo di novant'anni.

Sancendosi poi la libertà di vendita del parcheggio realizzato, ne discende che i proprietari delle unità abitative non potranno più pretendere di ottenere un numero di parcheggi pari a quello degli appartamenti dello stabile.

Inoltre, viene meno la contiguità spaziale fra l'immobile e la pertinenza, nonostante il parcheggio continui ad assolvere a tale funzione: la cessione non produce, in sostanza, alcuna alterazione nella destinazione d'uso.

Scarica T.A.R. Emilia Romagna, del 20 novembre 2017, n. 751
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