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Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: indicazioni pratiche

Condominio: fare eseguire un accertamento tecnico prima dell'instaurazione di un procedimento contenzioso.
Avv. Alessandro Gallucci 

Fare eseguire un accertamento tecnico prima dell'instaurazione di un procedimento contenzioso ordinario può essere utile per due ordini di motivi:

a) consentire l'acquisizione di una prova che altrimenti rischierebbe, per vari motivi, d'andare perduta;

b) valutare ed accertare lo stato dei fatti al fine di comporre bonariamente la controversia ed evitare una causa.

Entrambe le evenienze sono regolamentate dal codice di procedura civile all'art. 696 (Accertamento tecnico preventivo) e art. 696 - bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).

Per chiarezza riportiamo il testo degli articoli.

Accertamento tecnico preventivo

Art. 696 c.p.c. (Accertamento tecnico preventivo)

. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi al l'oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni."

Esempio: si supponga che Tizio ha subito danni da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale. I danni sono ingenti, ma al di là di questo devono essere eliminati perché sennò il rischio è che non si possa vivere quella parte di casa colpita dal fenomeno.

Ecco allora che con l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. egli potrà ottenere una verificazione dello stato dei luoghi, una quantificazione del danno e se controverso anche una valutazione circa la sua provenienza.

Ciò al fine, poi, di poter riparare il danno, salvo evidentemente il diritto al risarcimento.

L'azione così impostata presuppone la prosecuzione con una lite, di fatto è l'anticipazione di un mezzo di prova in via preliminare, cioè antecedentemente all'instaurazione del contraddittorio.

Leggermente diverso, per lo scopo, ma non nella sostanza è la consulenza prevista dal successivo art. 696-bis c.p.c.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Art. 696 - bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Accertamento tecnico preventivo, chi paga il consulente?

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili..

Nel caso di specie, è diversa lo scopo, dicevamo in precedenza. La consulenza disciplinata dalla norma citata ha la funzione di evitare l'insorgenza di una lite anche se qualora l'esito non fosse positivo in tal senso, quell'accertamento tecnico potrebbe essere assunto quale elemento di valutazione della prova in un successivo e connesso giudizio volto all'ottenimento, ad esempio, del risarcimento del danno.

Ciò posto, la domanda, come si suol dire, sorge spontanea: quando ATP e CTU ex art. 696-bis c.p.c. trovano applicazione in ambito condominiale?

Accertamento tecnico preventivo, consulenza tecnica preventiva e condominio

La prima può essere decisa dall'amministratore, autonomamente, tutte quelle volte in cui la causa rientra tra quelli di sua competenza, in buona sostanza tutte quelle volte in cui egli agisce nell'ambito dei poteri conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c.

Per il procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., invece, è sempre consigliabile, vista la finalità, la preventiva autorizzazione assembleare.

Nel caso di procedimenti per valore inferiore ad € 1.100,00, (competenza del giudice di pace, l'amministratore potrà agire in giudizio senza l'ausilio di un patrocinatore legale. In tutti gli altri casi l'assistenza legale è obbligatoria.

Se il mandatario dei condomini è anche avvocato potrà, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stare in giudizio personalmente sempre e comunque, sebbene sia opportuno, per una questione di conflitto d'interessi, che ciò sia specificamente autorizzato dall'assemblea condominiale.

L'atto è un ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente (il giudice di pace o il tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile) e da notificarsi alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nei termini in esso stabiliti.

I costi, oltre a quelli dell'onorario per il procuratore legale (si consiglia un accordo preventivo), sono quelli classici per l'instaurazione di una causa (quindi proporzionati al valore della controversia ma ridotti della metà) più una marca da bollo di € 27,00 a titolo di anticipazioni forfettarie e quelli successivi per le copie da notificare alla controparte e per i costi della summenzionata notifica.

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