In tema di rilascio della ricevuta per le spese condominiali, la così detta quietanza di pagamento, l'amministratore è tenuto ad applicarvi la marca da bollo?
In buona sostanza l'attestazione del pagamento delle spese condominiali è soggetta all'imposto di bollo?
Questo il cuore del quesito che ci ha posto un nostro lettore in preda al panico da evasione fiscale; la sua preoccupazione era avere certezza che la mancanza di marca da bollo sulle ricevute rilasciategli dall'amministratore di condominio fosse normale.
Obbligo di marca da bollo sulle ricevute condominiali: chiarimenti
Leggiamo la domanda: . Ciao amici di Condominioweb. Ho un timore, spero mi aiutiate. Lavoro in una società privata, questa ha aperto un bando per rimborsi spese e visto che sono trasfertista posso accedere.
Tra le spese rimborsabili c'è il 50% di tre mesi di canone di locazione e le spese condominiali per tutto il periodo di permanenza fuori sede.
Ora, però, ho notato una cosa: preparando la documentazione, mi sono accorto che la ricevuta per le spese condominiali - pagavo direttamente presso l'amministratore la mia quota parte - non ha la marca da bollo?
È un'irregolarità fiscale? Ho timore e titubo ad esibirle..
Al di là del fatto che la questione non ha rilevanza in ambito privatistico, a meno che i requisiti di quel bando non prevedano particolari formalità, possiamo tranquillizzare il nostro titubante lettore.
Prima di entrare nel merito della questione è utile riportare alla mente le caratteristiche fondamentali della ricevuta di pagamento, altrimenti detta quietanza.
Ricevuta spese condominiali, rilascio a richiesta
Primo aspetto: l'amministratore non è obbligato a rilasciare la ricevuta se il condomino non gliela chiede.
Potrà sembrare strano ma, salvo una diversa indicazione del regolamento condominiale, le cose stanno così.
La norma che regolamenta il diritto del debitore a ricevere la ricevuta di pagamento è l'art. 1199 c.c. che recita:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Rammentiamo che nel caso di pagamento a mezzo bonifico, la ricevuta dell'istituto di credito non equivale a quietanza da parte dell'amministratore di condominio.
L'obbligo sorge a richiesta del debitore, nel nostro caso del condomino. L'amministratore, quindi, a fronte di un pagamento, ad esempio per bonifico, non deve spedire la ricevuta, ma può limitarsi ad annotare l'operazione nel registro di contabilità entro trenta giorni dalla sua effettuazione (art. 1130 n. 7 c.c.).
E se il condomino la richiede o, come per prassi, l'amministratore comunque la rilascia? In tal caso quel documento è soggetto all'imposta di bollo?
Regolamentazione dell'imposta di bollo sulle ricevute
Il testo normativo nel quale è espressa a chiare lettere questa indicazione è Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, altrimenti noto come decreto istitutivo dell'imposta di bollo, ossia di quel tributo indiretto che, nella sostanza, colpisce i consumi.
L'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto la "carta" nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti. Oggetto dell'imposta di bollo è, dunque, l'atto scritto sulla carta. (Claudio Venturi, La disciplina dell'imposta di bollo).
Classico esempio noto a tutti è il bollo sulla fattura che viene prodotta da chi aderisce al regime forfetario, oppure quello da applicarsi su molte domande da presentare agli enti pubblici.
La marca da bollo, reale o virtuale che sia consente di assolvere al pagamento dell'imposta. Essa può essere utilizzata una sola volta.
Esenzione dall'imposta di bollo per le ricevute condominiali
La risposta al quesito posto in precedenza che è anche nella sostanza quello del nostro lettore è negativa.
Nella parte prima della tariffa allegata al decreto presidenziale, esattamente all'art. 13 è specificato che "sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici".
Disposizioni normative così chiare non lasciano adito a dubbi: tutte le ricevute rilasciate dall'amministratore di condominio ai condòmini che trovino la propria giustificazione nel pagamento di spese condominiali, siano esse ordinarie o straordinarie, non soggette al pagamento dell'imposta di bollo e quindi non v'è necessità di apporvi la così detta marca da bollo.
La norma si applica anche i condominii sprovvisti di amministratore rispetto ai quali è uno dei condòmini, nei fatti, a svolgere questo incarico, ad esempio raccogliendo le somme per il pagamento di utenze e servizi comuni. In tal caso se dovesse essergli chiesta ricevuta, egli dovrebbe emetterla ma senza essere obbligato ad apporvi una marca da bollo.
In definitiva, per tranquillizzare il nostro spaventato lettore: le ricevute condominiali per espressa disposizione di legge sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo.
Ergo: sulle ricevute condominiali non deve essere apposta la marca da bollo e quindi nel caso di specie non v'è stata alcuna violazione delle disposizioni fiscali vigenti.