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Ricevuta spese condominiali e marca da bollo

Spese condominiali: la marca da bollo va applicata sulla ricevuta?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di rilascio della ricevuta per le spese condominiali, la così detta quietanza di pagamento, l'amministratore è tenuto ad applicarvi la marca da bollo?

In buona sostanza l'attestazione del pagamento delle spese condominiali è soggetta all'imposto di bollo?

Ricevuta spese condominiali e marca da bollo

Questo il cuore del quesito che ci ha posto un nostro lettore in preda al panico da evasione fiscale; la sua preoccupazione era avere certezza che la mancanza di marca da bollo sulle ricevute rilasciategli dall'amministratore di condominio fosse normale.

Ricevuta spese condominiali e marca da bollo, il quesito

Leggiamo la domanda: . Ciao amici di Condominioweb. Ho un timore, spero mi aiutiate. Lavoro in una società privata, questa ha aperto un bando per rimborsi spese e visto che sono trasfertista posso accedere.

Tra le spese rimborsabili c'è il 50% di tre mesi di canone di locazione e le spese condominiali per tutto il periodo di permanenza fuori sede.

Ora, però, ho notato una cosa: preparando la documentazione, mi sono accorto che la ricevuta per le spese condominiali - pagavo direttamente presso l'amministratore la mia quota parte - non ha la marca da bollo?

È un'irregolarità fiscale? Ho timore e titubo ad esibirle..

Al di là del fatto che la questione non ha rilevanza in ambito privatistico, a meno che i requisiti di quel bando non prevedano particolari formalità, possiamo tranquillizzare il nostro titubante lettore.

Prima di entrare nel merito della questione è utile riportare alla mente le caratteristiche fondamentali della ricevuta di pagamento, altrimenti detta quietanza.

Prova della transazione: sono sufficienti le quietanze di pagamento

Ricevuta spese condominiali, rilascio a richiesta

Primo aspetto: l'amministratore non è obbligato a rilasciare la ricevuta se il condomino non gliela chiede.

Potrà sembrare strano ma, salvo una diversa indicazione del regolamento condominiale, le cose stanno così.

La norma che regolamenta il diritto del debitore a ricevere la ricevuta di pagamento è l'art. 1199 c.c. che recita:

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Rammentiamo che nel caso di pagamento a mezzo bonifico, la ricevuta dell'istituto di credito non equivale a quietanza da parte dell'amministratore di condominio.

L'obbligo sorge a richiesta del debitore, nel nostro caso del condomino. L'amministratore, quindi, a fronte di un pagamento, ad esempio per bonifico, non deve spedire la ricevuta, ma può limitarsi ad annotare l'operazione nel registro di contabilità entro trenta giorni dalla sua effettuazione (art. 1130 n. 7 c.c.).

E se il condomino la richiede o, come per prassi, l'amministratore comunque la rilascia? In tal caso quel documento è soggetto all'imposta di bollo?

Imposta di bollo, le norme

Il testo normativo nel quale è espressa a chiare lettere questa indicazione è Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, altrimenti noto come decreto istitutivo dell'imposta di bollo, ossia di quel tributo indiretto che, nella sostanza, colpisce i consumi.

L'imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come suo oggetto diretto la "carta" nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti. Oggetto dell'imposta di bollo è, dunque, l'atto scritto sulla carta. (Claudio Venturi, La disciplina dell'imposta di bollo).

Classico esempio noto a tutti è il bollo sulla fattura che viene prodotta da chi aderisce al regime forfetario, oppure quello da applicarsi su molte domande da presentare agli enti pubblici.

La marca da bollo, reale o virtuale che sia consente di assolvere al pagamento dell'imposta. Essa può essere utilizzata una sola volta.

Ricevuta spese condominiali e marca da bollo, la soluzione al quesito

La risposta al quesito posto in precedenza che è anche nella sostanza quello del nostro lettore è negativa.

Nella parte prima della tariffa allegata al decreto presidenziale, esattamente all'art. 13 è specificato che "sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici".

Disposizioni normative così chiare non lasciano adito a dubbi: tutte le ricevute rilasciate dall'amministratore di condominio ai condòmini che trovino la propria giustificazione nel pagamento di spese condominiali, siano esse ordinarie o straordinarie, non soggette al pagamento dell'imposta di bollo e quindi non v'è necessità di apporvi la così detta marca da bollo.

La norma si applica anche i condominii sprovvisti di amministratore rispetto ai quali è uno dei condòmini, nei fatti, a svolgere questo incarico, ad esempio raccogliendo le somme per il pagamento di utenze e servizi comuni. In tal caso se dovesse essergli chiesta ricevuta, egli dovrebbe emetterla ma senza essere obbligato ad apporvi una marca da bollo.

In definitiva, per tranquillizzare il nostro spaventato lettore: le ricevute condominiali per espressa disposizione di legge sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo.

Ergo: sulle ricevute condominiali non deve essere apposta la marca da bollo e quindi nel caso di specie non v'è stata alcuna violazione delle disposizioni fiscali vigenti.

Rischia una condanna per estorsione il condòmino che pretende con violenza una ricevuta non dovuta

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Nello Colella
Nello Colella 14-09-2016 16:05:58

La sua risposta é esauriente ma Le vorrei chiedere se l'Amministratore é tenuto a rilasciare ugualmente la quietanza al Condomino che paga le rate con Bonifico Bancario.
Nel caso sia positivo e sia negativo, Le sarei grato di sapere la norma di legge, essendo il nostro Amministratore un Avvocato.
Grazie mille

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LUIGI MERELLI
LUIGI MERELLI 11-03-2021 17:36:16

RITENGO CHE NON SI DEBBA RILASCIARE ALCUNA DICHIARAZIONE O LETTERA LIBERATORIA.
più della ricevuta bancaria anche in sede di giudizio per contestazioni vorrei vedere quale giudice non dovesse ritenere valida la ricevuta, a meno che ci sia un errore della banca che versa su altro condominio ed il condomino interessato non se ne è accorto. ma questa è altra storia e la banca in qualsiasi momento può fare rettifica per errore materiale, non volontario.

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LUIGI MERELLI
LUIGI MERELLI 11-03-2021 17:38:20

RITENGO CHE NON SI DEBBA RILASCIARE ALCUNA DICHIARAZIONE O LETTERA LIBERATORIA.
più della ricevuta bancaria anche in sede di giudizio per contestazioni vorrei vedere quale giudice non dovesse ritenere valida la ricevuta, a meno che ci sia un errore della banca che versa su altro condominio ed il condomino interessato non se ne è accorto. ma questa è altra storia e la banca in qualsiasi momento può fare rettifica per errore materiale, non volontario. anche perché in qualsiasi momento nella contabilità bancaria, e. c., vi è tracciabilità dell'operazione ed un buon "ragioniere" deve far tornare i conti in sede di chiusura. diversamente che amministratore è?

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Biagio
Biagio 11-03-2021 08:27:13

Nel rendiconto di fine gestione annuale inviato dal mandatario ai condomini e firmato, vengono riportate le rate versate e rate da versare con i relativi conguagli dare/avere.
Può essere considerato lo stesso riepilogo titolo di uquiparazione ai fini di conferma dell'avvenuto pagamento? Grazie.

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