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Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
 

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Art..696-bis c.p.c. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Pacificamente in caso di ammissione di accertamento tecnico le spese dello stesso vanno poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziarie da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico della soccombente.

Tuttavia nei casi in cui il giudice adito con istanza di ATP ai sensi dell'articolo 696 c.p.c. dichiari lo stesso inammissibile o dichiari la propria incompetenza, tale decisione assume carattere definitivo e in tali casi ha il dovere di statuire sulle spese in quanto il provvedimento finale del procedimento cautelare è destinato a rimanere tale ovvero a non essere seguito dal giudizio di merito e, pertanto, deve registrare la soccombenza della parte istante e deve pertanto contenere il regolamento delle spese ai sensi dell'articolo 91 e 92 (vedi fra tante Cassazione 2896 del 03.04.1997 e in questo senso anche Sezioni unite n.. 6066 del 1983). Trib. Napoli Nord 2 marzo 2017

Le spese per l'intervento del consulente tecnico, come ripartirla?

Solo la consulenza preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c., è sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un istaurato giudizio di merito, mentre l'accertamento tecnico preventivo può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose che costituiscono oggetto dell'accertamento ma solo nel caso in cui sia prevedibile che, per qualsiasi ragione, possano disperdersi elementi di prova suscettibili di utilizzazione nel successivo giudizio di merito. Trib. Nola 1 dicembre 2015

Il provvedimento ammissivo della consulenza tecnica (ancorché, questa, sia finalizzata alla conciliazione della lite) non perde la natura di provvedimento istruttorio, per assumere quella sostanziale di sentenza per potenziale definitività e decisorietà su diritti soggettivi, con conseguente ricorribilità ex art. 111 Cost., comma 7, ed ammissibilità dei regolamenti di competenza e di giurisdizione. Cass. 7 marzo 2013 n. 5698

La ratio dell'art. 696-bis c.p.c. è la finalità deflattiva perché l'acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso.

Anche il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica a fini conciliativi condivide con gli altri istituti di istruzione preventiva il carattere di strumentalità e provvisorietà: è un atto istruttorio (che dispone la C.T.U.) funzionalmente collegato e strumentale al diritto di cui si chiederà la tutela nel successivo (eventuale) giudizio di merito; anche la consulenza tecnica espletata ex art. 696 bis c.p.c. non pregiudica le questioni relative alla sua "ammissibilità e rilevanza", né impedisce la sua "rinnovazione nel giudizio di merito" (art. 698 c.p.c.). Trib. Milano 30 giugno 2011

La richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e l'istituto della mediazione perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva. Trib. Varese 21 aprile 2011, posizione maggioritaria ma non unanime, contra ad es. Trib. Siracusa 14 giugno 2012

La relazione di c.t.u. depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. può essere utilizzata anche nei confronti della parte che sia rimasta volontariamente estranea al procedimento preventivo, senza necessità di rinnovare gli accertamenti tecnici. Trib. Arezzo 13 gennaio 2011

L'accertamento tecnico, anche quello previsto ai fini conciliativi, non ha carattere esplorativo, ma risponde alla necessità di appurare e approfondire, sul piano tecnico, quanto sostenuto dalle parti. Trib. Busto Arsizio 19 aprile 2010

L'espletamento della nuova consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis prescinde dai presupposti del fumus e del periculum in mora, potendo senz'altro essere domandata anche laddove non vi sia affatto urgenza di verifica, e si inscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare; infatti, la norma prevede l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art.696". Trib. Torino 31 marzo 2008

Consulenza tecnica preventiva

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