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LucasAnitaHans

Consiglio di condominio - 1130-bis non è compreso fra le norme inderogabili?

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In un condominio di circa 70 u.i, l'assemblea ha eletto nel consiglio di condominio una persona, presente in assemblea con delega, ma priva del titolo di proprietario/condomino.

Ravviso una incongruenza con l'art. 1130-bis.; il mio dubbio sta nel fatto che il regolamendo condominiale contrattuale prevede semplicemente che l'assemblea possa nominare un consiglio di amministrazione, senza specificare i requisiti dei consiglieri.Si può pensare che il regolamento detti una normativa meno restrittiva rispetto a quanto previsto per legge, tenuto conto che l'art. 1130-bis non è compreso fra le norme inderogabili?

Infine, visti i poteri di controllo esercitati dal consiglio, non potrebbero sorgere problemi di tutela della privacy, se un membro dello stesso non riveste la qualifica di condomino?

Grazie

Salve,

la ratio della delega di assemblea prevede che un soggetto si faccia sostituire da un altro per quello specifico incarico. Ora non ha importanza che sia un condomino proprietario, ovviamente conviene che lo sia, ma Tizio potrebbe delegare pure un suo amico indicandogli come deve votare negli Odg. Il codice civile poco e nulla dice riguardo al consiglio di condominio.

 

Dall'esempio che ho fatto però si può comprendere che la delega assembleare non è sufficiente a ricoprire un ruolo specifico nel consiglio di condominio, organo che riveste la doppia funzione di controllo dell'operato dell'Amministratore e di coadiuvare il suo operato ed i rapporti con i condomini. Se Tizio vuole che sia il suo amico a ricoprire questo incarico, dovrà farsi nominare lui stesso in quanto condomino e poi successivamente costituire una delega (o mandato) per quello specifico incarico di consigliere di condominio.

 

Cordiali saluti.

In realta' il codice civile prevede che si possa eleggere un consiglio di condominio formato da 3 condomini ( viene espressamente utilizzato il termine " condomini " e non altri termini )quindi i consiglieri devono essere condomini .

In realta' il codice civile prevede che si possa eleggere un consiglio di condominio formato da 3 condomini ( viene espressamente utilizzato il termine " condomini " e non altri termini )quindi i consiglieri devono essere condomini .

Salve,

si nella norma viene indicato il termine condomino, per questo è necessario che Tizio venga nominato come consigliere. L'atto successivo è un atto di mandato che non confligge con l'art. 1130-bis.

Nulla vieta ovvio che l'assemblea decida di nominare un altro consigliere.

 

Cordiali saluti.

Provo a seguire il tuot ragionamento, ma mi si pone un'altra difficoltà.

Se un condominio viene eletto nel consiglio di condominio mi sembra che si possa intravedere una sorta di incarico fiduciario a svolgere una serie di funzioni su mandato dell'assemblea.

Se così fosse, non ci troveremmo davanti all'impedimento espresso nel brocardo che "delegatus delegare non potest"?

Provo a seguire il tuot ragionamento, ma mi si pone un'altra difficoltà.

Se un condominio viene eletto nel consiglio di condominio mi sembra che si possa intravedere una sorta di incarico fiduciario a svolgere una serie di funzioni su mandato dell'assemblea.

Se così fosse, non ci troveremmo davanti all'impedimento espresso nel brocardo che "delegatus delegare non potest"?

Forse volevi dire "un condomino".

Non capisco la domanda.

Il consiglio svolge funzioni consultive e di controllo. Non vedo dove sia la delega. La delega sostituisce la volontà del delegato nel compiere un atto. Il consiglio non può compiere atti, a meno che non venga espressamente delegato in assemblea, ma a mio avviso non è il massimo della correttezza.

Provo a seguire il tuot ragionamento, ma mi si pone un'altra difficoltà.

Se un condominio viene eletto nel consiglio di condominio mi sembra che si possa intravedere una sorta di incarico fiduciario a svolgere una serie di funzioni su mandato dell'assemblea.

Se così fosse, non ci troveremmo davanti all'impedimento espresso nel brocardo che "delegatus delegare non potest"?

 

Salve,

facciamo chiarezza. La delega costituisce la cessione momentanea di un potere, qualsiasi esso sia. Il mandato conferisce un incarico a compiere atti giuridici, può essere con o senza rappresentanza, ma non entriamo nel merito. Ora la delega è più che altro un istituto del diritto amministrativo, più che di quello civile e viene spesso usato impropriamente al posto di mandato o procura.

Alla fine lo scopo è sempre quello di consentire ad un altro soggetto di sostituirsi con titolarità.

Quindi Tizio viene nominato consigliere e poi può dare incarico con mandato al suo amico.

Il brocardo latino che lei cita non è pertinente, perchè si riferisce all'impossibilità di delegare un terzo da parte del delegato s enon dietro autorizzazione. Ma non è questo il caso, poichè il potere di consigliere non è delegato ma proprio di Tizio.

Mi spiego, il brocardo sarebbe applicabile nel caso in cui: Tizio delega l'amico Caio, e Caio delega il suo amico Sempronio. Ecco in questo caso si applica il brocardo a Caio che non può delegare un terzo senza esserne autorizzato.

Questo significa che il potere di essere consigliere non è dell'assemblea che delega Tizio e che poi delega l'amico. Il potere è solo di Tizio che quindi può legittimamente delegare un altro.

 

 

Cordiali saluti.

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