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Fare i bisogni contro il muro di casa del vicino non è più reato

Non è perseguibile penalmente il condomino che orina sul muro della casa del vicino.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb.com 

Se ti scappa la pipì, puoi farla sul muro del vicino.

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Gli atti contrari alla pubblica decenza comportano solo una "multa" che viene applicata dalla Prefettura, ma senza più ripercussioni sul casellario.

La Cassazione penale con una recente pronuncia (depositata il 2 maggio 2017 n. 20852) ha ribadito il principio secondo cui non è perseguibile penalmente il condomino che orina sul muro della casa del vicino: il comportamento ha solo conseguenze sul piano dei danni alla parte civile disposti in sede penale e delle eventuali misure disposte dal prefetto.

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Atti contrari alla pubblica decenza. L'art. 726 del cod. penale prevede che "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000".

La disposizione in esame trova la propria ratio nell'esigenza di garantire il rispetto delle regole civili, sottese alla società organizzata.

Per pubblica decenza si tratta, secondo la giurisprudenza, di un insieme di regole etico-sociali, che tutelano la società dai comportamenti disapprovevoli in senso generale, non dunque solo quelli definibili osceni. Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.

Il bisogno e l'urgenza. L'episodio è avvenuto nel 2012, in una frazione di Feltre dove, in preda a una urgenza, una signora non ha esitato ad abbassarsi i pantaloni e procedere con la minzione, infestando una parete poco distante dall'ingresso del vicino, con cui non correvano buoni rapporti.

Sul punto, il Tribunale di Belluno (in parziale riforma della sentenza del giudice di pace) aveva assolto la donna per non aver commesso il fatto; tuttavia, l'aveva sanzionata con 70 euro di ammenda (atti contrati alla pubblica decenza) e 150 euro come danno alla parte civile. Avverso tale provvedimento, la signora promoveva ricorso per cassazione.

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Il dispetto al vicino. A seguito dell'istruttoria era emerso che il fatto contestato si iscriveva nella faida tra vicini dicausa già nota alle aule di quel Tribunale.

In particolare era stato dimostrato che le telecamere apposte fuori all'abitazione della persona offesa avevano ritratto l'imputata sorridente mentre si abbassava i pantaloni per urinare innanzi alla sua abitazione; sicché le giustificazioni sull'incontinenza urinaria erano da ritenersi inconsistenti in quanto la donna si trovava a pochi passi dalla propria abitazione, che il gesto aveva chiaramente il significato del dispetto alla persona offesa.

Ciò nondimeno, il Giudice, valutate le perizie mediche in atti, aveva riconosciuto il vizio parziale di mente della donna ed aveva significativamente ridotto il risarcimento del danno alla cifra, da considerarsi in realtà simbolica, di euro (150,00).

In conclusione, nonostante la prova del dispetto, la sentenza è stata annullata in quanto il reato di "atti contrari alla pubblica decenza" - ricordano i giudici nella sentenza - è stato depenalizzato nel 2016. Tale pronuncia non ha però cassato le conseguenze civili (150 euro), che rimangono confermate.

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LUIGI
LUIGI 04-05-2017 18:49:33

così eleviamo il nostro livello di civiltà, oltre ai cani ora anche gli umani.
i più o meno extracomunitari sono avvisati, praticamente sono liberi di fare......

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Maria
Maria 01-02-2018 21:34:55

Carlo Magno ha inventato le mutande per l'uomo- Per i cani? L'uomo si e' civilizzati facendo il WC in casa- e i cani? Vogliamo le strade senza escrementi di cani!!

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