La domanda volta ad accertare se una porzione del fabbricato ha natura condominiale o è invece in proprietà di uno o più condomini postula l'obbligo di citare in causa tutti i singoli condomini, e non il condominio in quanto tale, e ciò pure nell'ipotesi in cui tale domanda venga formulata nell'ambito di un'impugnativa di delibera.
La vicenda. Alcuni condomini si rivolgono al Tribunale di Rimini formulando una singolare combinazione di domande: da un lato, accertare che il subalterno n. 60, costituente una porzione del lastrico condominiale, non è parte comune ex art. 1117 c.c. bensì in comproprietà dei soli intestatari dei circostanti posti auto; dall'altro lato, per l'effetto, dichiarare nulla la delibera che ripartisce le spese di rifacimento della suddetta porzione di lastrico secondo il criterio fissato nel regolamento per la manutenzione delle parti comuni.
In altri termini, secondo la delibera impugnata sarebbe tenuta l'intera compagine a partecipare alla manutenzione in base alle tabelle millesimali di proprietà, pur appartenendo il lastrico in questione solamente ad alcuni condomini.
Il condominio, unico soggetto citato in giudizio, non si costituisce e viene dichiarato contumace.
Al contrario, pur non essendo stati chiamati in causa, gli altri condomini intervengono volontariamente chiedendo respingersi l'impugnativa perché infondata.
La sentenza. Il Tribunale rigetta le pretese attore, ma con una motivazione in punto di diritto che merita di essere esaminata (Trib. Rimini, n. 180/2019).
Come anzidetto i ricorrenti hanno promosso, nello stesso contesto, azioni di diversa natura, e precisamente una domanda di accertamento della proprietà esclusiva del subalterno erroneamente considerato parte comune, e una domanda di invalidità della delibera impugnata.
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