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Nulla la cartella di pagamento della TARSU se non preceduta dall'avviso di accertamento

Cosa succede se la cartella di pagamento della TARSU non è preceduta dall'avviso di accertamento?
Dott. Domenico Pirrò 

La cartella di pagamento della TARSU è nulla ove non sia preceduta dall'avviso di accertamento che assolve all'importante funzione di mettere a conoscenza il contribuente dell'obbligazione tributaria in tutti i suoi elementi.

Il principio è stato affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1067/1/2016, depositata il 4 febbraio 2016, che ha accolto il ricorso di una società, condannando il comune alle spese di giudizio, alla quale era stata notificata nel 2013 una cartella di pagamento della Tarsu relativa all'anno 2012 non preceduta da alcun avviso di accertamento.

La società aveva adito la CTP di Milano eccependo, tra l'altro, l'illegittimità della cartella di pagamento e del relativo ruolo per scarsa chiarezza e per carenza di motivazione. Infatti, la cartella notificata dall'ufficio tributi del comune riportava soltanto gli importi dovuti e l'indicazione degli immobili senza alcuna indicazione dei criteri di determinazione della Tarsu dovuta.

I giudici milanesi investiti della questione hanno dato ragione al contribuente sottolineando che <<la cartella doveva essere preceduta dalla notifica alla società dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico>> a quello impugnato, giacché essa è un mezzo di pagamento di imposte e tributi mentre <<il documento che fa sorgere l'obbligazione tributaria, se non è disposto diversamente dalla legge, è l'avviso di accertamento>>.

Quest'ultimo, in effetti, è l'atto attraverso il quale l'ente impositore porta a conoscenza il soggetto passivo dell'imposta o della tassa della pretesa tributaria, la quale si estingue per effetto del pagamento della relativa cartella esattoriale.

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Ad avviso della CTP di Milano l'omissione, da parte del comune, della notifica di un avviso di accertamento al contribuente non lo avrebbe messo in condizione di conoscere <<per filo per segnola base imponibile su cui veniva a costituirsi la tassa stessa>> e la sola cartella esattoriale emessa non aveva permesso alla società di comprendere i conteggi eseguiti e la metratura utilizzata per calcolarla.

Secondo i giudici, infatti, << l'ufficio tributi del Comune avrebbe dovuto segnalare la superficie in modo dettagliato (ufficio, laboratorio, aree di parcheggio, servizi, depositi e magazzini, spogliatoi, aree scoperte operative e quant'altro di utile) per quantificare la tassa di smaltimento da pretendere dalla ricorrente stessa>>.

Non solo. A parere della CTP di Milano l'ufficio tributi lo avrebbe dovuto fare <<con specifico richiamo alla misurazione indicata dalla società nella denunzia di inizio attività, a suo tempo presentata, ovvero ad altra denunzia di variazione dati, eventualmente prodotta in caso di modifica di estensione iniziale, avvenuta successivamente>>.

Sicché l'indicazione, nella cartella esattoriale di pagamento notificata alla società, di dati stringati, senza alcun riferimento alle metrature varie assoggettabili a tassazione sulla base delle tariffe attribuite dal regolamento comunale ad ogni categoria o sottocategoria ivi indicata, comporterebbe un difetto di motivazione da cui ne conseguirebbe la nullità della cartella stessa non preceduta da alcun avviso di accertamento diversamente da quanto previsto dallo stesso regolamento.

Infatti, i giudici non hanno omesso di rilevare in sentenza come lo stesso comune non fosse stato neppure <<rispettoso del proprio regolamento>>, nella parte in cui prescriveva che l'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, dovessero essere liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini.

Insomma, difetto di motivazione e violazione legge per inosservanza del regolamento comunale questa volta sono risultati “cari” allo stesso ufficio impositore che ha emesso la cartella di pagamento, condannato anche alla rifusione delle spese di lite.

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Sentenza
Scarica Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 1067 del 4 febbraio 2016
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