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Sollecito di pagamento inviato dall'amministratore, chi ne paga i costi?

Sollecito di pagamento delle quote condominiali: perché è sbagliato addebitarlo al condòmino?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

In molte realtà condominiali, i condòmini aspettano l'invio del bollettino ovvero del MAV per il pagamento degli oneri condominiali.

Dopo di questo, oppure se quel particolare condominio non lo prevede essendoci la regola che spetta ai condòmini di doversi ricordare, alle scadenze stabilite, del versamento, solitamente viene inviato un sollecito di pagamento.

Non è raro leggere nei preventivi e nei successivi rendiconti di gestione, presentati dagli amministratori, una voce di costo riguardante i solleciti di pagamento.

Quasi sempre tale spesa è inserita nell'ambito delle così dette spese personali e quindi addossata interamente al condomino destinatario di quella comunicazione.

Lettera di sollecito di pagamento, chi paga l'avvocato?

In buona sostanza, questo il ragionamento basato su aspetti pratici, siccome il condomino non ha pagato in tempo (ossia non ha rispettato i termini di pagamento decisi dal regolamento o dall'assemblea), l'amministratore gli ricorda che deve farlo (per l'appunto lo sollecita) e per tale attività gli impone di versare un corrispettivo aggiuntivo.

Questa prassi, molto diffusa e consolidata, se non suffragata da una deliberazione adottata con il consenso di tutti i condomini (o da un regolamento contrattuale) è contestabile e le delibere di approvazione dei conti con le quali si addossano i costi dei solleciti ai singoli, potenzialmente impugnabili per nullità.

Vediamo perché.

Costo per il sollecito di pagamento, perché non è una spesa personale?

È utile ricordare che le obbligazioni condominiali, ossia l'obbligo dei condòmini di pagare le spese necessarie per la conservazione delle parti comuni, sono obbligazioni propter rem.

Tale tipo di obbligazione, ricorda la Cassazione, «sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, esclusivo o frazionario, si accompagna una obbligazione, la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul bene: contestuale titolarità in capo allo stesso soggetto del diritto e dell'obbligo.

La connessione tra il diritto e l'obbligo consiste in ciò che, a certe condizioni, l'obbligazione segue le vicende del diritto, trovando la propria ragione d'essere nella titolarità, o nella contitolarità, del diritto reale, in virtù del principio per cui ai vantaggi si accompagnano taluni eventuali riflessi negativi (cuius comoda eius et incomoda).

Le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni.

Come fare per controllare se l'amministratore procede al recupero degli oneri condominiali

Alle spese per la conservazione per le parti comuni i condomini sono obbligati in virtù del diritto (di comproprietà) sulle parti comuni accessori ai piani o alle porzioni di piano in proprietà esclusiva. Pertanto, queste obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione» (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323).

Il condomino è tenuto a pagare e l'assemblea può stabilire in che tempi (es. rate mensili, bimestrali, ecc.).

Ciò che l'assemblea e l'amministratore non possono fare, salvo un caso di cui diremo oltre, è prevedere l'applicazione di penali o interessi di mora comunque nominati per i casi di ritardato pagamento. Tali decisioni sarebbero nulle perché assunte in violazione dei diritti dei singoli.

Costo per il sollecito di pagamento, le conseguenze nel caso di addebito personale

Che cosa succede se l'amministratore inserisce la spesa per l'invio del sollecito tra quelle personali e l'assemblea approva?

Quali sono le conseguenze per quella delibera?

Il rischio è la nullità del deliberato in relazione a quello specifico costo.

Motivo? L'assemblea non ha poteri punitivi ovvero di modifica dei normali criteri legali riparto delle spese, criteri che non prevedono questo costo personale.

In giurisprudenza riguardo alla conseguenza per delibere simili a quella in esame è stato affermato che «è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale - esercitando un potere di c.d. autodichia - approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condòmino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c.» (Trib. Milano 27 aprile 2016 n. 5195, in Archivio delle locazioni anno 2016, volume 4, pag.413, in senso conforme Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).

Pagamenti in ritardo, ci sono soluzioni per arginare il fenomeno?

Non solo è importante pagare le quote condominiali, ma è importante farlo alle scadenze convenute per consentire la normale erogazione delle spese necessarie per la manutenzione delle cose comuni e per i pagamenti dei corrispettivi per i servizi comuni.

Che cosa fare, allora, per rimediare ad una situazione che rischia, eccezion fatta per le ipotesi di azione legale di recupero del credito, di lasciare al condomino moroso la possibilità di "fare il bello ed il cattivo tempo"?

La soluzione, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere individuata nell'art. 70 disp. att. c.c. a mente del quale:

«Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

Insomma si può prevedere una sanzione per il ritardato pagamento da inserirsi in apposita clausola del regolamento di condominio per poi farlo approvare dall'assemblea al momento dell'approvazione del rendiconto (o in altra data)… sempre che la stessa non sia considerata alla stregua di una penale o di interessi di mora. Ove così fosse, la detta clausola sarebbe considerata insanabilmente nulla.

Quote condominiali: no al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro

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Simona
Simona 24-03-2017 12:00:37

Io mi sono trovata ben 198e. di spesa personale x 9 solleciti (1 al mese) a e. 15/cad + iva + costo della RR x e.4,50/cad. Con 1 solo sollecito in posta ordinaria e gli altri con RR... e tutto cio x il pagamento della rata unica di 350e. totali (ho solo 1 garage) ... Mi pare non ci sia proporzione ... Pensate io possa contestare questa richiesta? L'importo poi è devoluto totalmente all'Amministratore. Io però non ho ricevuto fattura a me intestata di tale costo ... Ne ho diritto? A me sembra un arricchimento indebito ... Se domani decidesse di mandare i solleciti ogni 15 gg raddoppia l'entrata... ogni 10gg la triplica ... conveniente no??

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Biagio
Biagio 12-10-2019 15:40:24

Il problema è capire se risulta conveniente a procedere contro il moroso per piccole somme addebitate ai condomini. Il buon padre di famiglia prima di attivarsi in tal senso deve chiamare la persona in difetto portarla a conoscenza di tutto e poi rivelare all'assemblea delle varie problematiche se ci sono. Se l'assemblea è orientata con proposte tali da evitare procedure con legali che hanno anche dei costi,si delibera la proposta. Per il quiete vivere l'importante è che viene programmato un piano di rientro. Una domanda: perché quando un condomino è in difetto subito si prende un provvedimento con r.r. e quant'altro, mentre quando un mandatario sbaglia l'assemblea non prende i provvedimenti? Voglio solo ricordare per esempio che se il mandatario non esegue i vari adempimenti fiscali quali mod.770,F24,
ecc...chi paga sarà sempre il condominio! Dobbiamo pensare noi condomini a deliberare determinate punti e non farci consigliare o prendere in considerazione le varie idee del mandatario. Ci sono le norme che attribuiscono al mandatario di agire anche senza il consenso dell'assemblea ma è utile che l'assemblea si faccia rispettare
mettendo delle decisioni tali da non creare antipatie.

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Gianni
Gianni 17-10-2019 12:34:22

ma è utile che l'assemblea si faccia rispettare
mettendo delle decisioni tali da non creare antipatie. RITENGO SIA UN FONDAMENTALE PUNTO DELLA QUESTIONE. CONCORDO IN TOTO CON IL SIG Biagio.

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Togato
Togato 08-11-2019 15:43:17

Il principio d'estrazione giurisprudenziale sul punto - secondo cui i costi del lettera di messa in mora del singolo condomino insolvente vanno (nel silenzio del R.d.C. o d'una anteriore delibera assembleare ad hoc) posti a carico non di costui ma del condominio - mi sembra, a prescindere dalle dotte motivazioni giuridiche, riflettente sul piano essenzialmente etico l'antico ma sempre valido brocardo: "summum jus, summa iniuria"! Ma essendo il nostro un popolo di eroi, navigatori e giuristi è comunque meglio...adeguarvisi. Onde eludere la tagliola della nullità.

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Fabrizio
Fabrizio 04-12-2019 09:02:45

è giusto che il sollecito venga fatto tramite wathsapp o sms??? addebitando i costi al singolo condomino??? che si puo fare per difendersi da cio??

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Togato
Togato 04-12-2019 14:57:28

Cosa fare per 'difendersi'? Basta fare i pagamenti delle spese rispettandone le scadenze.

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Toni45
Toni45 09-09-2020 18:31:17

Sono pure io dell'avviso che, se non inequivocabilmente stabilito dal regolamento contrattuale (cosa che accade di rado...), dev'essere l'assemblea a decidere di comminare una "sanzione" nei confronti dei condòmini morosi. Anche se deliberare in tal senso è alquanto problematico. Datgo che, sovente, i "morosi" sono in buone relazioni con alcuni altri condòmini (si pensi alle amicizie che possono intercorrere fra i loro figli...; o a qualche piccolo favore reciproco..). Personalmente ritengo che, specialmente se la morosità non è dovuta a reali situazioni di (momentanea) difficoltà economica, tutti i costi per solleciti ed eventuali azioni legali nei confronti dei morosi cronici, dev'essere imputata direttamente agli stessi. E se gli altri condòmini sono costretti ad anticipare le quote dei morosi (compresi i compensi richiesti dall'amministratore; sempre che lo abbia specificato all'atto della sua nomina o conferma), costoro devono poi essere risarciti con tutti gli interessi.

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Gaetano
Gaetano 21-03-2023 23:50:44

Diciamo che l'amministratore deve amministrare e non sollecitare. Se l'assemblea delibera le rate e le scadenze esse diventano un vincolo per tutti i condomini. se l'amministratore si trova costretto a sollecitare i versamenti vuol dire che si trova in difficolta ad amministrare e quindi deve compiere azioni straordinarie per poter poi eseguire correttamente il suo mandato. Personalmente alla mia nomina faccio approvare un dettaglio dei costi che contiene fra le varie voci la voce straordinaria di sollecito rate indicando chiaramente che la spesa verrà posta a carico del moroso. qui si configura un rapporto extra rispetto al mandato ad amministrare

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