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Lettera di messa in mora al condomino: è sufficiente che sia stata inviata all'indirizzo giusto

Come provare che la lettera di messa in mora inviata al condomino è stata ricevuta.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di condominio negli edifici è da ritenersi validamente emesso un decreto ingiuntivo di pagamento fondato su di una lettera di messa in mora inviata per raccomandata a.r. anche se tra i documenti allegati al ricorso non v'è la ricevuta di ritorno.

È sempre utile leggere e studiare le sentenze resa dalla Corte di Cassazione, in special modo quando riguardano il condominio - che come noto trova la propria regolamentazione in poche norme codicistiche - e per di più su argomenti di stretta attualità, qual è ad esempio quello del recupero dei crediti.

Nonostante non si tratti d'una pronuncia recente, merita comunque menzione ed attenzione la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 28 novembre 2013 con la sentenza n. 26708.

Il paragrafo iniziale rappresenta in somma sintesi il nucleo fondante di quella decisione, insomma quella che tecnicamente è chiamata massima.

Chiaramente, oltre i requisiti formali, il decreto deve essere fondato anche per ciò che concerne la richiesta principale, ossia il pagamento; ma questo è un altro discorso.

Lettera di messa in mora al condòmino, perché non serve la ricevuta di ritorno? Le norme ed il caso

Presunzione di conoscenza degli atti recettizi: è su questo aspetto che si fonda un principio che alleggerisce e non poco l'onere probatorio in casi di contestazioni relative alla ricezione di comunicazioni e nello specifico di richieste di pagamento.

Norma di riferimento è l'art. 1335 del codice civile che recita:

"La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".

Messa in mora inutile se c'è da recuperare un credito condominiale

La norma è dettata nell'ambito delle disposizioni che concernono il contratto ma, non vi sono dubbi in dottrina e giurisprudenza, la sua portata ha carattere generale.

Nel caso risolto dalla sentenza in esame, un condomino, che s'era visto recapitato un decreto ingiuntivo richiesto dal condominio, contestava, tra le altre cose, l'omessa notificazione di una lettera di messa in mora.

Il condominio si opponeva dicendo di aver inviato racc. a.r. al domicilio del condomino.

La Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha ritenuto che la comunicazione del sollecito di pagamento doveva essere considerata valida.

Lettera di messa in mora al condòmino, perché non serve la ricevuta di ritorno? La soluzione degli ermellini

Si legge nella sentenza che "partendo dal presupposto che l'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata, come è stato fatto dal giudice di secondo grado, anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651 del 2006).

Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011)"(Cass. 28 novembre 2013, n. 26708).

Insomma tutte le volte in cui è necessario dimostrare che una determinata comunicazione è stata inviata ad un condomino (si pensi al sollecito di pagamento, ma anche alla convocazione dell'assemblea), è sufficiente dimostrare di aver spedito un raccomandata a.r. presso la residenza o comunque presso il domicilio eletto per le comunicazioni con il condominio (dati desumibili dall'anagrafe pubblica e/o condominiale).

Lettera di messa in mora al condòmino, come provarne il contenuto

Non basta: siccome la fantasia umana supera la realtà, non è mancato e non solo in ambito condominiali chi ha affermato, ad esempio, che la comunicazione che il suo creditore asseriva essere una lettera di messa in mora era in realtà una busta vuota.

Di fronte a questa obiezione a dire il vero abbastanza speciosa, come ci si deve comportare?

Anche sul punto è utilissimo volgere lo sguardo alla giurisprudenza che si è occupata della questione. L'orientamento che si può definire come maggioritario e dominante afferma che la lettera di costituzione in mora del debitore, anche in relazione all'interruzione del termine di prescrizione, inviata al destinatario con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione in ragione dell'attestazione dell'invio spettando al debitore destinatario "l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (da ultimo Cass. ord. 24.6.2013 n. 15762 in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio; nello stesso senso Cass. ord. 23.6.2011 n. 13877; Cass. ord. 7.4.2009 n.8409; Cass. 3.7.2003 n. 10536; Cass. 11.5.2006 n. 10849)" (Cass. 13 maggio 2014 n. 10388).

In buona sostanza al condominio/creditore basta produrre copia della lettera e, in mancanza, di avviso di ricevimento, copia del certificato di residenza attestante la corrispondenza con l'indirizzo indicato nel plico, ovvero scheda di anagrafe condominiale autografa.

Per la certezza assoluta del contenuto, se non si vuole incappare in particolari contestazioni, allora meglio la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

È comunque utile ricordare che non è obbligatorio, salvo specifica indicazione del regolamento di condominio, far precedere la richiesta di decreto ingiuntivo da formale atto di costituzione in mora.

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