Il fatto. Il Condominio, nella persona dell'amministratore in carica, ottiene l'emissione di un decreto ingiuntivo contro due condomini morosi di circa 4mila euro, per il mancato pagamento di oneri condominiali.
I condomini propongono opposizione al decreto sostenendo di aver già pagato una parte delle somme richieste sulla base di una rateizzazione precedentemente concessa dall'amministratore.
A sostegno di ciò, producono in giudizio uno scambio di corrispondenza via mail con lo stesso amministratore.
L'amministratore contesta tale assunto affermando di non aver mai concesso alcuna rateizzazione e che, comunque, l'unico organo legittimato a concederla sarebbe stata l'assemblea dei condomini.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia i due condomini al pagamento della minor somma di circa 3mila euro.
I condomini impugnavano tale sentenza davanti al Tribunale di Roma, insistendo con le loro difese e reiterando la richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17363 del 13 settembre 2019, ha però respinto l'appello dei condomini confermando la decisione del Giudice di pace.
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