Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il prezzo simulato nelle compravendite immobiliari “mette in crisi” l'accertamento da “redditometro”.

Ricostruzione dei redditi “da redditometro” e simulazione del prezzo pattuito in una compravendita immobiliare.
Dott. Domenico Pirrò 
16 Gen, 2016

Non è possibile la ricostruzione dei redditi “da redditometro” del contribuente che non tenga conto dell'accertata simulazione del prezzo pattuito in una compravendita immobiliare.

Nell'accertamento redditometrico l'ufficio deve valutare le prove fornite dalla contribuente non solo sull'effettività o meno del pagamento delle somme pattuite nell'atto di compravendita ma anche le reali intenzioni in esso espresse.

Lo ha stabilito la Ctr della Sardegna con la sentenza 390/8/15, depositata il 4 dicembre, con cui ha accolto l'appello di un contribuente. Questa la vicenda.

Una contribuente Sarda si vedeva raggiunta da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Sassari in cui si accertava, relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, ai sensi dell'art.38, comma 4 e 5 e 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (cosiddetto accertamento del reddito con metodo sintetico), la disponibilità di una maggiore capacità contributiva giacché, nonostante avesse dichiarato redditi esigui per tutto un quinquennio, risultava aver stipulato una polizza assicurativa annuale relativa all'acquisto di un immobile per il quale aveva pattuito un corrispettivo di euro 156.500,00.

Acquisto casa con l'aiuto dei genitori e redditometro

L'ufficio, pertanto, accertava nei confronti della contribuente una disponibilità di beni (peraltro elencati all' art.2, 2° c. del D.P.R. n. 600 del 1973 e descritti nella tabella allegata al D.M.10 settembre 1992), rideterminando l'IRPEF dovuta, comprensiva di addizionali Regionali e Comunali con tanto di sanzioni, per l'anno 2006.

La contribuente allora impugnava gli avvisi di accertamento e ricorreva alla giustizia tributaria.

Innanzi alla Commissione Provinciale la contribuente eccepiva, innanzitutto, che la sua capacità contributiva dovesse essere valutata con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare, nonché che non vi fosse stato, nella particolare vicenda caduta sotto “la lente del Fisco”, mai un reale esborso finanziario, giacché gli assegni citati nel rogito notarile per la compravendita dell'immobile addirittura non erano stati mai incassati.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, con sentenza n.625/2/14 del 18/06/2013, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di giudizio.

I citati giudici di merito osservavano in sentenza sia che la vendita dell'immobile non si perfezionerebbe in assenza dell'obbligazione della corresponsione del prezzo da parte dell'acquirente, che può essere adempiuta eventualmente anche con altri mezzi, e sia che non era stata data prova certa all'Ufficio che il bene non era stato ancora pagato.

La Commissione Regionale della Sardegna, investita della questione per l'appello proposto dalla contribuente, ha ritenuto non solo lacunosa la sentenza impugnata ma anche non esaustive le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.

Il Collegio giudicante, infatti, ha rilevato, in prima battuta, che sia nell'accertamento curato dall'Agenzia delle entrate di Sassari e sia nel giudicato della CTP fosse stato del tutto trascurato un dato essenziale della fattispecie in causa, e cioè la cessione della "nuda proprietà" di un immobile che una zia vedova aveva venduto alla nipote, nubile, che era entrata subito nel possesso del bene accollandosi tutti gli oneri presenti e futuri derivanti da vizi sulla cosa venduta, dichiarando altresì di voler trasferire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è sito l'immobile.

Osservano inoltre i giudici della Commissione regionale che “nel rogito viene regolarizzato, con il consenso delle parti, il trasferimento del cespite verso il corrispettivo del prezzo, dietro consegna di due assegni bancari non trasferibili intestati alla venditrice P.M.A. e a tutt'oggi non messi all'incasso”.

Secondo i giudici, quindi, ciò non inficerebbe in alcun modo la regolarità dell'atto di vendita “e non consente al giudice tributario di disquisire sul perfezionamento o meno dell'obbligazione, né all'Ufficio di prefigurare possibili risoluzioni contrattuali che attengono alle scelte e diritti dei contraenti.

Per quanto concerne, poi, il maggior reddito accertato in capo alla contribuente e parte acquirente dell'immobile, la quale non avrebbe mai fornito, né nel corso dell'accertamento e né in sede di giudizio, nessuna dimostrazione atta a giustificarne la provenienza della “provvista” per la compravendita i giudici d'appello hanno osservato che “In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto (simulato), che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica”.

Insomma, la vicenda che ha coinvolto la contribuente sarda che “l'ha spuntata” sull'Ufficio finanziario lascia spazio a qualche breve considerazione. La prima, che il Fisco può attingere da qualsiasi atto o negozio compiuto dai contribuenti elementi utili ai fini della determinazione della loro “reale” capacità contributiva, soprattutto laddove, ricorrendone i presupposti, si avvalga del metodo sintetico di accertamento.

La seconda, che anche allorquando ciò avvenga il contribuente può provare che quel fatto da cui consegue la deduzione logica dell'Ufficio finanziario non si è mai avverato.

Nel caso di specie, infatti, la contribuente aveva sostenuto non già l'inesistenza degli assegni bancari citati nel rogito notarile bensì il loro mancato incasso e, dunque, il mancato pagamento dell'immobile che, come correttamente osservato dai giudici tributari di secondo grado, non inficerebbe in alcun modo la regolarità dell'atto di vendita.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento