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Spetta al custode dimostrare la subordinazione nei confronti del condominio

In questa vicenda, il rapporto di lavoro non sarebbe mai stato regolarizzato, e si sarebbe interrotto per dimissioni del lavoratore a seguito dell'irregolare pagamento della retribuzione.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio esponeva di aver lavorato alle dipendenze del condominio convenuto per quasi 15 anni, dal giugno 1998 al 26 settembre 2013 (data in cui si era dimesso per l'irregolare pagamento della retribuzione) con mansioni di custode addetto alla pulizia e alla manutenzione delle parti comuni e compito di apertura e chiusura dell'ingresso comune inquadrabili nel quinto livello CCNL settore commercio.

Lavorava dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30, mentre la domenica si limitava ad aprire e chiudere i cancelli.

Inoltre, il ricorrente precisava che il rapporto non era mai stato regolarizzato, di non aver ricevuto gli assegni familiari, la 13^, l'indennità sostitutiva delle ferie, il TFR, le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2013.

Per tali motivi chiedeva, previa declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna del condominio convenuto al pagamento di circa 74 mila euro oltre accessori del credito e vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva il condominio convenuto che negava essere mai esistito alcun rapporto di lavoro, eventuali prestazioni occasionali potendo essere state richieste da singoli condomini, e chiedeva rigettarsi il ricorso con la condanna alle spese.

La gestione del portiere in condominio

La prova del rapporto di lavoro subordinato di portinaio deve essere fornita dallo stesso lavoratore.

Il ragionamento del Tribunale. Preliminarmente, con riferimento alla prova della subordinazione, il Tribunale ha osservato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (Cass. Sez. lav. n. 2728/2010).

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Catania, Sez. lavoro, 23.01.2019
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