#1 Inviato 3 Giugno, 2014 Buonasera, in un condominio il portoncino d'ingresso è a due battenti e quindi molto scomodo per il passaggio di disabili in carrozzella che tutte le volte devono manovrare per riuscire ad aprire entrambi i battenti. La sostituzione del portone è soggetta ad agevolazioni per abbattimento barriere? Deve essere deliberata con la maggioranza specifica? In mancanza della maggioranza, può provvedere l'interessato completamente a sue spese? grazie Silvia3
#2 Inviato 3 Giugno, 2014 Così come disposto dal nuovo art. 1120 c.c., l'assemblea può deliberare nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche rispettando il quorum previsto e cioè maggioranza delle teste e almeno 500 millesimi. Se l'assemblea non raggiunge il quorum ovvero non prende posizione, l'interessato può agire in autonomia accollandosi tutte le spese e avendo cura che non venga leso il decoro architettonico né, tanto meno, i diritti dei singoli condòmini. Sono previste agevolazioni: --link_rimosso--
#3 Inviato 4 Giugno, 2014 Grazie Vanni. Ma pensate che questo genere di intervento possa rientrare? cioè la sostituzione di un portone perchè è "scomodo" per il passaggio di sedie a rotelle??
#4 Inviato 4 Giugno, 2014 Il fatto che così come è strutturato impedisca l'agevole accesso al disabile, ritengo possa configurarsi come "barriera". Non parlerei di scomodità ma di facilitazione all'accesso.