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Installazione della pergotenda senza permesso? Ecco la prima sentenza sul glossario dell'edilizia libera.

Glossario unico. l dubbi del Consiglio di Stato accrescono le incertezze interpretative.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

La matassa dei permessi edilizi sembra intricarsi ancor di più. E, a quanto pare, neanche la pubblicazione del glossario unico sembra poter mettere fine a questo caos.

Questa è l'amara conclusione che si raggiunge leggendo la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato che si è dovuto pronunciare sulla realizzazione di una tenda da sole, realizzata sul terrazzo di un'abitazione romana e contestata dal Comune perché installata senza permesso. Il primo approccio non è stato del tutto positivo.

Il Consiglio di Stato valuta negativamente, ma non del tutto, il glossario unico e i suoi 58 interventi liberi.

Ma procediamo con ordine analizzando preliminarmente i fatti. I proprietari di una terrazza a livello del locale posto all'ultimo piano di un immobile, realizzano una pergotenda, ovvero una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno.

Il TAR Lazio con sentenza n. 1985/2012 condanna i proprietari alla rimozione del manufatto perché ritenuto abusivo.

Secondo il TAR, si tratterebbe di un intervento di nuova costruzione che difetta dei requisiti di struttura precaria e modifica la sagoma originaria dell'edificio, pertanto doveva assoggettarsi al rilascio del Permesso di Costruire (D.P.R. 380/2001, art. 10, co. 1, lett. a).

Quando la pergotenda deve considerarsi una costruzione a tutti gli effetti.

I proprietari ricorrono al Consiglio di Stato specificando che tale manufatto altro non sarebbe che una tenda parasole, scorrevole su binari, liberamente installabile sugli edifici non vincolati.

In virtù di questa tipologia dunque, secondo i proprietari il manufatto rientra, dal punto di vista normativo, fra gli interventi di edilizia libera, così come indicato all'art. 6 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380; in particolare, alla lettera e-quinquies (introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. 222/2016), gli "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" (dunque anche una tettoia genericamente intesa come copertura, installata su di una terrazza pertinenziale dell'abitazione, come in questo caso), sono da considerarsi opere di edilizia libera.

La decisione. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dei proprietari, prende in riferimento il recente D.M. 2 marzo 2018 di "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera"; in particolare al n.50 del glossario delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo, sono indicate le cd. pergotende, ovvero strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura in tessuto o altro materiale impermeabile, con funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, migliorando la fruibilità della pertinenza.

In virtù di questa definizione, il Consiglio di Stato denota che non è possibile affermare in assoluto se la tettoia richiede o non richiede il titolo edilizio, né tanto meno se assoggettarla o no alla relativa sanzione, senza che si verifichi con certezza come è realizzata.

L'amministrazione che ne ha chiesto la rimozione, pertanto, non può limitarsi ad una descrizione generica di quanto rilevato, ma deve argomentare in modo esaustivo, con dettagli dell'opera compiuta, le motivazioni per le quali la tettoia è ritenuta nuova costruzione; così come affermato dai proprietari, si tratterebbe di una tenda da sole scorrevole su binari e pertanto assimilabile ad una pergotenda (richiamata nel Glossario delle opere di edilizia libera).

In ragione di ciò, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR, accogliendo il ricorso dei proprietari (sentenza n. 2715 del 7 maggio 2018) stabilendo che a dispetto del glossario unico, non è possibile stabilire, per tutti i casi e senza rivolgersi a un esperto, che una tettoia o una pergotenda su una terrazza si possa realizzare senza permessi. "Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata" (cit. dalla sentenza 2715).

Pergotende libere. Nessun titolo edilizio abilitativo per l'installazione

La pergotenda nel Glossario. La pergotenda succitata, rientra fra le 58 tipologie di opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo raccolte nel Glossario degli interventi di edilizia libera.

Una dettagliata descrizione di questo manufatto, così come per tutti gli altri, è riportata all'interno dell'e-book "Il Glossario dell'Edilizia Libera. Tutti i casi di edilizia libera censiti in una dettagliata tabella"

Come riportato nel Glossario la pergotenda, per tipologia, presenta una struttura (solitamente in alluminio anodizzato, ma anche in legno) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (pvc) con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Questa tenda è integrata alla struttura che risulta in tal modo un mero elemento accessorio indispensabile al sostegno e all'estensione della tenda stessa; questa, essendo retrattile (in copertura, ma a volte anche nelle chiusure perimetrali), non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza e dunque non può delimitare uno spazio chiuso stabilmente configurato.

A supporto di questa condizione è anche il materiale con cui è realizzata la tenda, di natura inconsistente. La struttura metallica o lignea di sostegno alla tenda, può essere ancorata al suolo o ad altri elementi fissi (ad esempio, fioriere o un muro perimetrale) essendo, questo sistema di ancoraggio, garanzia di sicurezza per evitare che il manufatto, soggetto agli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Nel complesso la pergotenda assurge al ruolo di migliorare la fruizione di spazi esterni pertinenti all'unità abitativa e per consistenza, caratteristiche costruttive e funzione, può definirsi un'opera precaria destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Come è possibile installare una pergotenda in condominio senza problemi.

Sentenza inedita
Scarica Consiglio di Stato 7 maggio 2018, n. 2715
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