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Le tettoie nei balconi non vanno rimosse se non creano problemi di decoro e sicurezza.

Il regolamento di condominio può legittimamente dare una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ. in merito al limite del decoro architettonico.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio aveva chiesto al Giudice adito la condanna di Caio e Sempronio (proprietari dei rispettivi appartamenti facenti parte dell'edificio condominiale) per la rimozione di una tettoia nei balconi delle loro unità immobiliari sottostanti quella di Tizio.

A parere del ricorrente mancava la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, inoltre vi era la lesione al decoro architettonico arrecata all'edificio.

La Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di Tizio.

Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione evidenziando che la Corte di Appello aveva omesso di applicare il regolamento condominiale di natura contrattuale, il cui art. 38 prevedeva che «il Condomino che desidera compiere nei locali di sua proprietà opere tali da interessare la stabilità e l'estetica dell'edificio o di parte di esso (…) deve chiedere l'autorizzazione all'Assemblea, la quale la potrà dare sentito il parere di tecnico da essa scelto».

Sopraelevazione e pregiudizio dell'aspetto architettonico dell'edificio

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno osservato che in materia di condominio di edifici, l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che l'esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti comuni.

Ne discende che legittimamente le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (In tal senso Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 gennaio 2013, n. 1748).

Premesso ciò, nella vicenda in esame, secondo gli ermellini la Corte territoriale aveva tenuto conto della disposizione del regolamento condominiale richiamata dall'attore, ritenendo tuttavia - sulla base di una corretta applicazione dei canoni legali di interpretazione - che essa non limitasse le facoltà riconosciute al singolo condomino dalle norme codicistiche. Difatti, i giudici di merito, avevano escluso che l'installazione della tettoia aveva recato nocumento alla stabilità e sicurezza del fabbricato condominiale e al suo decoro architettonico; per meglio dire, i giudicante del merito hanno ritenuto superflua la verifica circa l'applicabilità della disposizione del regolamento condominiale che stabiliva la necessità della previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, trattandosi di autorizzazione che - stante l'accertata assenza di pregiudizio alla stabilità e all'estetica dell'edificio - non poteva comunque essere negata.

Va demolita la tettoia se non è pertinenza urbanistica

In conclusione, "il regolamento di condominio contrattuale può anche imporre limiti più severi di quelli previsti dal codice civile, ma non necessariamente ciò limita le facoltà riconosciute al singolo condomino dalle norme codicistiche, se l'installazione di manufatti, a parere del giudice, non crei nocumento alla stabilità e sicurezza del fabbricato condominiale e al suo decoro". (Cass. Civ. Sez. II civ., sent. 16.5.2017, n. 12190).

Sentenza
Scarica Corte Di Cassazione Sez. II civ.,sent. 16.5.2017, n. 12190
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