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Pergotende libere. Nessun titolo edilizio abilitativo per l'installazione

Le pergotende, per le loro caratteristiche e funzioni, non possono considerarsi come un'opera edilizia.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Nell'ambito delle opere edilizie che richiedono il rilascio di permesso di costruire non rientrano le cosiddette pergotende, ossia quelle tende a scorrimento montate su una struttura simile ad un pergolato, che hanno come finalità quella di proteggere dal sole un edificio. (Tar Lombardia, 7.11.2017 n. 2110)

La Pergotenda: cos'é e quando è possibile installarla?

La vicenda. Il proprietario di un edificio con adiacente area esterna, impugna il provvedimento del Comune che gli impedisce la realizzazione di un pergolato all'interno del cortile di sua proprietà.

A sostegno del ricorso al giudice amministrativo il ricorrente deduce che l'opera in questione è costituita da elementi in legno con collocazione di una tenda retrattile nella parte superiore e che, per le sue caratteristiche, il manufatto non comporta un aumento della superficie coperta né un aumento di volume, così come non modifica la destinazione d'uso del cortile esterno.

Il Comune resistente, invece, dal canto suo ha opposto che l'area oggetto di intervento " è classificata dallo strumento urbanistico vigente come isolati a corte, edificazioni allineate ad edifici rurali isolati" e rientra nella disciplina prevista dalla norme di attuazione del piano delle regole del P.G.T. (Piano di governo del territorio) che, non avrebbe ammesso neanche l'installazione di fioriere permanenti, muretti, etc, mentre la struttura in questione, considerato che avrebbe determinato una soluzione di continuità dello spazio libero, non poteva considerarsi conforme alla norma richiamata.

La pergotenda retraibile: caratteristiche e precedenti giurisprudenziali. Il ricorrente, sostiene, quindi, che il provvedimento dell'ente sia stato adottato in palese violazione degli articoli 3 e 6 del Dpr 380/2001.La tenda retraibile, nel caso di specie, non può considerarsi come un manufatto che necessita di un titolo edilizio abilitativo poiché si tratta di una struttura facilmente removibile, e dato che non comporta alcuna chiusura laterale, è evidente che non favorisce la creazione di un volume autonomo e non determina una modifica dello stato dei luoghi.

Alla luce di tali caratteristiche, a parere del ricorrente, la pergotenda deve considerarsi compatibile con la disciplina comunale (ossia con la disposizione delle norme di attuazione del piano delle regole.

La tesi del ricorrente si allinea all'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha già avuto modo di soffermarsi sulle caratteristiche delle pergotende evidenziando che le stesse "tenendo conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Dpr 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, che determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera… destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche" (Consiglio di Stato, sez. VI, 25.1.2017, n. 306).

Per quanto riguarda, invece, la definizione del pergolato si rimanda al contributo della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo tale manufatto di caratterizza per essere "… una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell'immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura." (Consiglio di Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 306).

Sul tema dell'esclusione del permesso di costruire per la realizzazione di pergotende si segnala, inoltre, la seguente pronuncia: "L'installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato (pergotenda) non costituisce intervento di nuova costruzione, né di ristrutturazione edilizia, e, conseguentemente, non richiede il permesso di costruire". (Cons. Stato Sez. VI, 27-04-2016, n. 1619).

È palese, quindi, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa che l'installazione di una tenda retrattile, con caratteristiche simili a quella al centro del caso di specie, non deve considerarsi come intervento di nuova costruzione e non richiede quindi il rilascio di alcun permesso di costruire.

Quando la pergotenda deve considerarsi una costruzione a tutti gli effetti.

La sentenza. La sentenza del Tar Lombardia, tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha accolto il ricorso presentato dal proprietario dell'immobile ritenendo completamente prive di pregio le motivazioni addotte dal Comune a sostegno del proprio provvedimento di diniego. (Tar Lombardia, 7.11.2017 n. 2110).

Evidenzia a tal proposito la sentenza che il Comune ha omesso di effettuare adeguate valutazioni che avrebbero permesso di stabilire come l'intervento programmato dal ricorrente, consistente nella realizzazione di una pergotenda, avrebbe dovuto assolvere esclusivamente ad una "funzione servente ed accessoria rispetto all'immobile, …. risolvendosi in una struttura di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e quindi in una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa". Una struttura con tali caratteristiche, quindi, realizzata con elementi in legno e dotata di tenda retrattile nella parte superiore, avrebbe avuto come una finalità quella di proteggere dal sole l'immobile e sarebbe stata priva, evidenzia il giudice amministrativo, di autonomo carico urbanistico.

In pratica, quindi, le pergotende per le loro caratteristiche e per le funzione alle quali adempiono (protezione dal sole e dalle precipitazioni atmosferiche), non possono considerarsi come un'opera edilizia.

A tal proposito è bene ricordare che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Dpr 380/2001 sono soggetti al rilascio di permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione che determinano trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera, come una pergotenda, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

Alla luce di tale ricostruzione la sentenza del tribunale amministrativo lombardo ha accolto il ricorso del proprietario della pergotenda annullando il provvedimento di diniego del Comune.

Sentenza
Scarica Tar Lombardia, del 7.11.2017 n. 2110
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