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Riflessioni sull'applicazione della l. 13/1989 alle delibere di installazione dell'ascensore in condominio.

Installazione ascensore, riflessioni.
Avv. Alessio Abatematteo 

La normativa di favore vale anche per la “sensibile attenuazione” delle barriere architettoniche.

Come è noto, l'ascensore è bene di proprietà comune quando è presente ab origine nell'edificio condominiale, all'atto della sua costruzione: diversamente, l'installazione successiva dell'impianto su iniziativa di anche uno solo dei condomini fa sì che quest'ultimo risulti di proprietà comune dei soli condomini che abbiano partecipato alla spesa (fatta salva la facoltà di successivo subentro degli altri ai sensi dell'art. 1121, ultimo comma, codice civile).

L'installazione successiva dell'ascensore rappresenta uno dei più rilevanti casi di innovazione. In applicazione dell'art. 1120 c.c., comma primo, la delibera assembleare che intende approvarne la realizzazione necessiterebbe del voto favorevole della maggioranza prevista dal comma quinto dell'art. 1136 c.c., ossia la maggioranza per teste degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio.

Peraltro, l'art. 13 della legge 9 gennaio 1989 reca una disciplina speciale finalizzata ad incoraggiare la realizzazione di qualsiasi opera rilevante sulle parti comuni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per tali opere la disciplina in esame consente l'approvazione, in prima o in seconda convocazione, delle più favorevoli maggioranze previste dal comma secondo dell'art. 1120 c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti in assemblea che sia specchio di almeno la metà del valore dell'edificio.

La disciplina di vantaggio di cui all'art. 2, comma primo, l. 13/89 prescinde dalla concreta presenza in condominio di persone diversamente abili, fermo restando che a questi ultimi è dedicata espressamente la previsione di cui al comma secondo dello stesso articolo “che consente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage” ( Cass. Civ., sent. n. 18334/ 2012).

Nonostante la normativa richiamata non parli espressamente di ascensori, la Giurisprudenza ha già da tempo precisato che con la procedura prevista dalla legge n. 13/1989 possano essere approvati ed eseguiti tutti i lavori che, potenzialmente, risultino idonei all'eliminazione delle barriere architettoniche, inclusi quelli diretti all'installazione dell'ascensore.

Difatti “l'installazione dell'ascensore rientra tra le innovazioni idonee ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, comma 1, l.118/71 ed all'art. 1, comma 1, D.P.R. 386/78, che, ai sensi dell'art. 2 l. 13/89, possono essere approvate dall'assemblea condominiale con le maggioranze ridotte prescritte dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c.” (oggi solo art. 1136, comma 2, c.c.) “ferma restando l'applicazione dell'art. 1120, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. Civ., sentenze nn. 14384/2004 e 8286/2006).

La possibilità di usufruire delle maggioranze più basse non viene meno neppure di fronte all'opposizione che, concretamente, l'installazione di un impianto ascensore non elimini del tutto le barriere architettoniche.

Recentemente si è posto all'attenzione della Giurisprudenza il caso in cui l'ascensore venga installato in posizione accessibile solo dopo aver percorso un certo numero di scalini.

Installazione di un ascensore: si applica il contratto di appalto o di vendita?

I Giudici della Suprema Corte hanno voluto sottolineare come l'impossibilità di osservare tutte le prescrizioni della l. 13/89 per particolari caratteristiche dell'edificio non comporti la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore finalizzate anche solo ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica.

Ciò che risulta determinante al riguardo è che l'intervento produca comunque un risultato “conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione” (Cass. Civ., sent. n. 4734/2015).

Occorre del resto sottolineare come la normativa di favore prevista dalla legge n. 13 voglia garantire i principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21568/2012).

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