Se l'assemblea di condominio decide l'installazione di dissuasori per volatili sulle parti comuni dell'edificio, come dev'essere considerato il contenuto di quella delibera?
La spesa che ne discende, secondo quali criteri dovrà essere ripartita tra i condòmini?
Partiamo dalla natura della delibera autorizzativa dell'installazione: sicuramente non si tratta di un'innovazione.
Le innovazioni delle parti comuni, come ricorda oramai da anni la giurisprudenza, non sono rappresentate da tutte le modifiche ai beni in condominio, ma solamente da quegli interventi a seguito dei quali la cosa oggetto di modificazione assume una destinazione diversa oppure una alterazione della sua entità sostanziale (tra le tante, in tal senso, si veda Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Decidere d'installazione un ascensore laddove prima non c'era è sicuramente una decisione avente contenuto innovativo.
Trasformare una parte di giardino comune in parcheggio, già non lo è, se la trasformazione è di ridotte dimensioni (si veda Cass. 15 dicembre 2014 n. 26295).
Trasformare un'area condominiale in parcheggio è un'innovazione
Installare dei dissuasori per volatili, invece, non è il alcun modo un intervento innovativo. I beni comuni oggetto della suddetta addizione, infatti:
a) mantengono la propria originaria destinazione;
b) non vedono alterata la loro sostanziale entità.
Al contrario: l'apposizione dei dispositivi in esame serve a preservare le parti comuni da un più rapido deterioramento dovuto alla presenza degli uccelli. È notorio, infatti, che lo stazionamento di piccioni e simili è certamente causa di sporcizia, ergo di una più ravvicinata necessità di esecuzione d'interventi manutentivi.
Anche se non si tratta d'innovazione, come per qualunque decisione afferente il miglior godimento/conservazione delle cose comuni, è necessario che i suddetti dissuasori non alterino il decoro architettonico dell'edificio, ossia non producano una lesione dell'estetica dell'edificio che si traduca in nocumento economico (deprezzamento unità immobiliari).
In ragione della spesa, qualora l'importanza dell'interventi possa farla considerare di notevole entità, per l'installazione dei dissuasori, in seconda convocazione possono servire:
a) il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno un terzo del valore dell'edificio;
b) il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno la metà del valore dell'edificio (ipotesi spesa notevole entità, cfr. art. 1136, terzo e quarto comma, c.c.).
In prima convocazione è sempre necessario, ai fini della deliberazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.).
Alla deliberazione dell'installazione segue o è contemporanea la decisione in merito alla ripartizione della spesa per l'intervento.
Come considerare questa decisione?
S'è detto e spiegato perché non è innovativa: essa comunque ha funzione conservativa delle parti comuni, cioè l'installazione serve a mantenere le parti comuni in buono stato, evitando che i piccioni vi si possano appoggiare.
Ne discende, stante quanto stabilito dall'art. 1123, primo comma, c.c. che la spesa dovrà essere ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
Trattandosi di installazioni che, solitamente, sono posizionate sulla facciata, salvo il caso di più edifici costituenti il medesimo condominio, tutti i condòmini dovranno partecipare alla spesa.
Fa eccezione all'applicazione del criterio appena indicato, l'ipotesi in cui i condòmini – all'unanimità – abbiamo deciso di dividere la spesa in altro modo (ad esempio in parti uguali).