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Installazione ed utilizzo delle bombole gas-gpl in condominio.

Bombole a gas in condominio, cosa si rischia. La responsabilità in capo all'amministrazione.
Avv. Dolce Rosario 

Ancora oggi l'impiego di bombole a gas GPL per uso domestico è molto diffusa nei condomini, anche se già serviti da metano. Il loro uso per la cottura dei cibi e per il riscaldamento dell'acqua sanitaria comporta, tuttavia, seri rischi in caso di errato utilizzo, di cattiva manutenzione degli stessi impianti e di non rispetto delle norme di riferimento.

La prevenzione incendi in condominio e il ruolo dell'amministratore. La tutela e la prevenzione dell'incolumità della compagine condominiale e dei suoi componenti, in materia di incendi, è certamente una delle incombenze più gravose che incidono sul mandato amministrativo.

Recentemente, è stata perfino sancita la responsabilità personale dell'amministrazione dell'edificio in condominio in caso propriamente di violazione delle norme oggi in commento (vedi, ad esempio, art. 15 del D.M. 37/2008 e art. 20 D.Lgvo n. 139/2006).

In dottrina e in giurisprudenza ci si è a lungo interrogati sul comportamento che l'amministrazione condominiale è tenuto ad adottare (anche) in caso di netto rifiuto dell'assemblea di deliberare gli interventi in materia di prevenzione incendi.

La soluzione raggiunta, avallata dalla giurisprudenza, è nel senso di ritenere la spesa, per quanto imprevedibile, comunque necessaria e imprescindibile: posto che essa è richiesta da una norma di legge ed attiene all'incolumità dei condomini e di terzi che frequentino l'immobile.

La prevenzione incendi è, infatti, la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze" (vedi, in proposito, art. 13 del D.gvo 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio n. 229 ”).

All'uopo, l'amministratore è in grado senz'altro procedere autonomamente, senza necessità di preventiva delibera, provvedendo poi a presentare resoconto delle spese per l'approvazione in sede assembleare.

Ergo, l'amministratore di condominio è in grado di inibire l'utilizzo di una parte comune, qualunque essa sia, laddove essa sia sprovvista delle condizioni di sicurezza minime, ovvero della certificazione di legge e non disponga dei mezzi finanziari per dare inizio alle opere di adeguamento strutturali e non (si pensi alla messa in sicurezza del locale garage posto al di sotto del suolo).

Viceversa, non è in grado di incidere, né diversamente potrebbe, sulle parti private, ove vengano allocate delle bombole GPL.

Ciò non vuol dire che i singoli condòmini non debbano adottare le misure di sicurezza adeguate al caso.

Bombole GPL allocate all'interno di parti comuni. Nel caso, invece, in cui l'allocazione delle bombole GPL avvenga all'interno di parti comuni, il ruolo dell'amministratore e/o dell'assemblea condominiale cambia dimetricamente, assumendo nuovamente rilievo attivo.

Il singolo condomino che intenda, infatti, avvelarsi di tale parte comune per un simile uso deve chiedere preventiva autorizzazione all'assemblea del condominio (1102 – 1120 c.c.), provando che la presenza dell'opera in sè non determini alcuna alterazione della parte comune, né impedisca gli altri condomini di farne parimenti uso (Cass. Civ. n. 1460/2002, sul caso del serbatoio di gas da realizzare al di sotto del giardino condominiale).

Bombole GPL allocate all'interno di parti private e il potere di divieto da parte dell'assemblea di condominio. Secondo Cass. 13 agosto 1985, n. 4437, l'assemblea condominiale, atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c. c., può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale; ne consegue che le deliberazioni dell'assemblea dei condomini non sono impugnabili per difetto di competenza bensì restano soggette all'impugnazione a norma dell'art. 1137 c. c. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale.

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Il criterio di discriminazione, offerto dalla Corte Suprema, tra ciò che rientra e ciò che esorbita dalle competenze dell'assemblea condominiale, è fondato dunque sulla finalità endocondominiale o extracondominiale del provvedimento adottato, e può ragionevolmente prescindere, pertanto,

dall'eventuale alienità del bene o del diritto su cui tale provvedimento, anche solo indirettamente, abbia per avventura ad incidere

Allorquando, pertanto, l'allocazione di una bombolo GPL in un locale privato costituisca pericolo per l'incolumità (anche potenziale) e di ciò se ne abbia contezza anche tecnica, l'assemblea sicuramente costituisce luogo idoneo ad adottare i provvedimenti contingenti all'uopo necessari, fatta salva la relativa adozione da parte dell'amministratore di condominio, sempre in via di autotutela.

La normativa. Partiamo innanzitutto dalla norma UNI 7131/1999 alla quale gli impianti a gas ad uso domestico e simili devono essere conformi: tale norma fissa i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione.

La norma è vincolante a partire dalla prima installazione e per tutti gli interventi di manutenzione e sostituzione delle bombole di GPL singole o collegate fra loro aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg; indica, tra l'altro, la prassi per la corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.

Modalità di installazione. Le singole bombole di GPL a servizio di un utente, possono essere installate all'aperto o in apposito alloggiamento aerato dall'esterno o all'interno di un locale.

Non devono assolutamente essere installate a livello più basso del suolo ovvero in vani sotto il livello stradale quali garage, seminterrati e cantine o in prossimità di aperture comunicanti con locali posti a livello inferiore o in locali non aerati.

In linea di massima, l'installazione di bombole GPL all'interno dei locali, deve seguire precise regole.

Relativamente a quelle installate all'esterno (sempre preferibile), queste devono essere protette dalle cattive condizioni meteo, dall'azione diretta dei raggi solari (o altre sorgenti di calore), da possibili urti accidentali e da manomissioni.

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La bombola di GPL può installarsi anche in apposito alloggiamento, ad esempio un armadietto fissato su parete esterna, o una nicchia accessibile solo dall'esterno o solo dall'interno (in tal caso deve presentare pareti a tenuta ed incombustibili), purchè ne sia consentita l'agevole installazione o sostituzione, manutenzione e controllo del regolatore di pressione, del tubo flessibile, della valvola.

L'alloggiamento dovrà sempre essere di dimensioni superiori del 50% dell'ingombro della bombola e ad uso esclusivo della stessa; dovrà presentare aperture per l'aerazione di dimensioni adeguate e porta di chiusura in materiale incombustibile.

Misure di sicurezza per una corretta installazione. Al fine di mantenere sempre l'impianto in sicurezza e impiegare il combustibile in maniera corretta, andrebbe sempre posta particolare attenzione affinchè:

  • il serbatoio, le valvole e i regolatori di pressione non vengano manomessi e non subiscano urti accidentali o interventi che ne possano compromettere la funzionalità e la sicurezza;
  • si evitino interventi che comportino la manomissione dei sigilli applicati (interpellare sempre i tecnici abilitati);
  • non si apportino modifiche all'impianto;
  • si eviti l'accumulo o il deposito di sostanze ed oggetti combustibili nello spazio dove viene alloggiato il serbatoio o la bombola;
  • terminato l'utilizzo di gas, accertarsi della chiusura dei rubinetti dei vari apparecchi in uso e, in caso di inattività prolungata, chiudere anche le valvole di intercettazione.

Ricordiamo la possibilità di installare rilevatori di gas, dispositivi attualmente non obbligatori, che consentono di rilevare e segnalare (segnalazioni visiva e acustica) la presenza di gas nell'ambiente: il loro impiego contribuisce ad una maggiore sicurezza, ma non esonera dal rispetto della normativa e del corretto uso degli impianti.

Ultima nota in caso di fuga di gas:

  • se si tratta di una perdita all'impianto, va chiusa la valvola di prelievo del gas sul serbatoio e interpellato l'installatore;
  • se si tratta di una perdita di lieve entità dal serbatoio o dall'impianto di erogazione, chiedere comunque l'intervento di personale qualificato, non intervenire mai in autonomia;
  • se si tratta di una fuga consistente, disattivare l'utilizzatore chiudendo tutte le valvole e i rubinetti dell'impianto; far fuoriuscire il gas fino a completo esaurimento senza intervenire ed evitare condizioni di innesco; in questi casi è d'obbligo l'intervento del personale tecnico e in casi estremi dei Vigili del Fuoco.

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Legge 26 luglio 1965 n. 966; "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento": cfr, articoli 1, 2 e 3, ultimo comma;

2) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio", art. 1, 2, 3 8

2.1.) D.M. 16/2/1982, artt. 92, 94 e 95

3) D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; cfr artt. 1, 2 e 3;

4) D.Lgvo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; cfr art. 16;

5) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procediemnti relativi alla prevenzione incendi a noma del'art. 49, comma 4-quarter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; cfr, art. 1 e ss. e allegato I, Nn 74 e 75;

6) art. 1120 cod. civ.. Innovazioni

7) art. 1135 cod. civ. "Attribuzioni dell'Assemblea dei condomini"

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