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La prevenzione incendi si applica anche agli impianti fotovoltaici installati sul tetto.

La sicurezza antincendio per impianti fotovoltaici installati su tetti è fondamentale: scopri le misure necessarie per garantire la protezione e il rispetto delle normative vigenti.
Avv. Dolce Rosario 
1 Ago, 2014

E' necessario adottare misure idonee di protezione atte ad impedire la propagazione di eventuali incendi.

Il caso. Un centro commerciale - equiparabile, in questo caso, ad un condomino degli edifici ( Cass. 2 aprile 2014 n.7736) - loca ad una Società del settore energetico l'area esterna dei propri tetti e dei lastrici solari e la superficie soprastante, allo scopo di far realizzare degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Nel contratto addivenuto, era stato dato atto delle attività svolte all'interno del centro commerciale. Il conduttore si era così impegnato a non creare interferenze di sorta.

In sede di rinnovo periodico del Certificato di prevenzione antincendi per l'utilizzo dello spazio commerciale anzidetto - guarda un po' - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli sospendeva la pratica: la realizzazione degli impianti fotovoltaici avevano, difatti, mutato le condizioni di rischio delle attività svolte nei capannoni.

L'autorità di pubblica sicurezza chiedeva, pertanto, l'esecuzione di una serie di opere di adeguamento (ivi elencate), entro un dato termine, previa approvazione preventiva.

Il conduttore del lastrico solare (la società energetica) rifiutava però di adeguare la struttura a tali interventi, offrendo, in luogo di questi, altre opere di messa in sicurezza.

Il ricorso d'urgenza. Il Centro commerciale, non intendendo assecondare le richieste del conduttore ed al fine di evitare la chiusura della propria attività, adiva il Tribunale di Nola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., rassegnando le seguenti richieste:

· disattivazione dell'impianto fotovoltaico o altra misura cautelativa;

· ordinare alla società conduttrice di adottare tutte le misure, non procrastinabili, di protezione atte a impedire la propagazione di eventuali incendi, come indicate nei provvedimenti emessi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

· ordinare le opere necessarie ad ovviare al pericolo, con la costruzione inoltre di idonea garanzia per i danni.

Il provvedimento emesso dal Giudice del Reclamo. Il Giudice adito ravvisava la perfetta ritualità dell'azione, e, pertanto, la sussistenza del fumus boni iuris (contratto di locazione e clausola sul divieto di interferenza) e, dall'altro, del periculum in mora.

Sotto quest'ultimo aspetto, osservava che l'imminenza del pregiudizio, più che ad un criterio cronologico doveva essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio lamentato, in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi e in tempi brevi (cfr. Trib. Trapani, sez. lav., 30 aprile 2011; Pret. Milano, 10 agosto 1996).

Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.

In effetti, il "pregiudizio imminente e irreparabile" lamentato risultava evidente sia sulla scorta dei molteplici provvedimenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco succedutisi in un breve arco temporale - segno evidente della delicatezza della situazione venutasi a creare nel distretto commerciale -, sia in ragione degli incendi già verificatisi nella struttura qualche anno addietro.

Conferma della Sentenza impugnata. Sulla scorta di quanto sopra, il Giudice del gravame riteneva, in diritto, legittimo il provvedimento impugnato dal conduttore, sì da rinnovare al conduttore i seguenti provvedimenti ordinatori:

  • esecuzione del progetto predisposto dal centro commerciale - che aveva ottenuto parere favorevole sia dei VV.F. (cfr. verb. riunione del 21.10.13) sia del CTU. Ed invero, l'esecuzione degli interventi in disamina presupponeva un preventivo studio del complessivo sistema idraulico della rete interna dell'intero centro commerciale (e non dell'area limitata alla stazione d'interesse della locazione);
  • predisposizione, a proprie spese, un servizio di vigilanza continuativo (ronde antincendio) composto da tre squadre aziendali di soccorso, di due unità ciascuna, pur richiesto nel parere rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

    Ed invero: "su fabbricati di notevolissima estensione, come quelli del caso di specie, un eventuale incendio innescatosi anche per cause accidentali in copertura (normalmente non presidiata) non è facilmente avvertito immediatamente ?");

  • procedere all'inoltro della SCIA e della documentazione che vi fa da corollario presso l'autorità di sicurezza competente al vaglio.

    Ed invero: " seppure la legge 30/7/2010 n. 122, art 49, comma 4-bis e seguenti - la quale sostituisce integralmente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) di cui al DPR 380/2001 - s.m.i.. nell'introdurre la a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) disponga che in caso di impianto fotovoltaico è il proprietario sottostante che deve farsi carico di produrre al Comando VV.F. tutte le documentazioni prescritte dalle norme procedimentali, nella fattispecie in esame tuttavia, si versa in una ipotesi completamente diversa da quella ordinaria"; per cui è apparso necessario al Giudice a quo onerare dell'incombenza direttamente la parte conduttrice e non il proprietario/locatore (per come astrattamente indicato dalla norma).

In conclusione. La prevenzione incendi si applica anche agli impianti fotovoltaici. Non potrebbe essere diversamente.

Essa, infatti, assolve funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze" (cfr. art. 13 del D.gvo 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio n. 229).

Sentenza
Scarica Tribunale di Nola - ordinanza del 11 febbraio 2014
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