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Si può spiare il vicino con la telecamera?

Privacy. È legittima l'installazione di una telecamera sull'area comune?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio e Caio con ricorso d'urgenza evidenziavano al giudice aditoche Sempronio aveva installato all'esterno del suo cancello una telecamera, la quale era puntata sulla proprietà esclusiva dei ricorrenti e che tale situazione aveva causato gravi danni anche di natura psicologica a tutta la famiglia dei ricorrenti, la quale si sentirebbe costantemente spiata.

Per tali ragioni, i ricorrenti chiedevano in via cautelare l'eliminazione della telecamera.

È lecita la telecamera in condominio anche senza l'unanimità dei condomini

Interferenze illecite nella vita privata. Il primo comma dell'art. 615 bis c.p. prevede che "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni". Il legislatore ha introdotto tale norma per far fronte alle sempre più presenti minacce alla riservatezza personale (privacy) legate all'evoluzione delle moderne tecnologie.

In argomento si osserva che non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Cass. n. 44701/2008).

Il precedente del Trib. Roma, sent. n. 3977 del 20 febbraio 2015.

A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che vi era stato installato un impianto di videosorveglianza in grado di registrare le immagini riprese da sei telecamere, delle quali cinque poste lungo il perimetro dei vialetti condominiali; mentre, un'altra rivolta verso l'ingresso al piano seminterrato.

Quindi, a parere del tribunale, gli spazi comuni (indicati dall'attore) non erano luoghi suscettibili di essere oggetto di privacy in quanto potenzialmente visibili da un numero indeterminato di persone che si recavano in condominio (finanche dalla pubblica via).

Ne consegue che anche in mancanza di consenso unanime di tutti i proprietari (quindi anche contro la volontà di taluni partecipanti), l'installazione di impianti di videosorveglianza delle parti comuni sono lecite; diversamente, vi sarebbe violazione della privacy il caso di telecamere puntate verso le finestre/ porte delle abitazioni private dei condomini.

Il ragionamento del Tribunale di Avellino. A seguito dell'istruttoria di causa (analisi delle fotografie e dei video prodotti da entrambe le parti) risultava che la telecamera oggetto del contendere era puntata sul vialetto che consente di accedere alle abitazioni rispettivamente di proprietà dei ricorrenti e del resistente, mentre non risultava in alcun modo provato che tramite la stessa si potesse riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti.

Premesso quanto esposto, il giudice ha ritenuto sin da subito che doveva essere esclusa l'illiceità dal punto di vista penale della condotta tenuta dal resistente perché il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera apposta da Sempronio, a prescindere dalla sua proprietà o meno in capo al ricorrente, era, in base alle immagini ed ai video prodotti, uno spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque, senza che era necessario il consenso di chicchessia.

A tal proposito il Tribunale di Avellino, richiamando quanto già detto dalla giurisprudenza, ha precisato che "le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese(si vedano: Cass. n. 5591/2016 la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale)". Quanto agli aspetti civili, secondo il giudice, anche in tale situazione era da escludere che il resistente Sempronio avesse attraverso la propria condotta violato il diritto dei ricorrenti alla riservatezza su quanto si compie nel vialetto necessario per accedere alle villette delle parti; si trattava, infatti, di vialetto visibile da parte di terzi senza nessun particolare accorgimento. Invero, nella presente fattispecie non si applica il D. Lgs. n. 196/2003, perché il trattamento è stato eseguito dal resistente Sempronio per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell'incolumità della sua famiglia e della sua proprietà, e non risultava alcuna prova che il segnale video ripreso dalla telecamera oggetto del contendere fosse stato comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo.

Per tali motivi, il giudicante ha reputato che la condotta del resistente di apposizione della telecamera predetta con angolo visuale relativo al solo vialetto come sopra meglio descritto era proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell'incolumità fisica sua e della sua famiglia; per meglio dire, non ha violato, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza dei ricorrenti.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, con la pronunci in commento, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda cautelare di Tizio e Caio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Installazione telecamera di videosorveglianza

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 615 bis c.p. e D. Lgs. 196/2003

PROBLEMA

Secondo i ricorrenti, la telecamera installata da Sempronio all'esterno del suo cancello, causava problemi di privacy in quanto questa era puntata sulla loro proprietà esclusiva.

LA SOLUZIONE

Se il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera apposta riprende uno spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque, non è illecita. In particolare, non è applicabile il D. Lgs. n. 196/2003, quando il segnale video ripreso dalla telecamera non deve essere comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo.

LA MASSIMA DEL TRIBUNALE DI AVELLINO, SEZ. I, 30 OTTOBRE 2017

"Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini".

Sentenza
Scarica Tribunale Avellino del 30/10/2017
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