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Il condizionatore d'aria non deve pregiudicare la qualità della vita. L'art. 844 c.c. tutela la “proprietà nella sua pienezza”

Condizionatore d'aria rumoroso, ecco perchè non deve pregiudicare la qualità della vita.
Jerovante Marta 

L'installazione di condizionatori d'aria negli edifici condominiali pone una serie di problematiche legate alla collocazione dell'unità esterna dell'apparecchio, in ragione sia di eventuali pregiudizi cagionati all'estetica dell'immobile interessato sia delle immissioni rumorose che ne derivano.

Il caso La controversia in oggetto origina dall'azione esercitata da due condomini al fine di ottenere la rimozione degli apparati di ventilazione installati sotto i balconi dei loro appartamenti e appartenenti all'impianto di condizionamento di un bar sottostante.

Gli attori lamentavano che i predetti apparati producessero immissioni acustiche intollerabili ex art. 844 c.c., che l'installazione fosse avvenuta in assenza del consenso condominiale e che, in aggiunta, essa integrasse una lesione del decoro architettonico del fabbricato.

La domanda attorea veniva accolta davanti al G.d.P.; detta pronuncia veniva invece riformata dal Tribunale, il quale, in veste di giudice dell'appello, aveva considerato rilevante, ai fini della decisione, le sole questioni attinenti l'asserita intollerabilità delle immissioni: secondo il giudice dell'appello, l'istanza proposta degli originari attori era infatti «diretta a far cessare le immissioni intollerabili di cui all'art. 844 c.c.», mentre le questioni riguardanti la «sussistenza o meno di autorizzazioni o informative condominiali per il posizionamento dei ventilatori ovvero […] riguardanti la violazione del decoro architettonico dello stabile condominiale […] avrebbero potuto concernere “altro genere di vertenze” ma non la presente».

Il Tribunale aveva ad ogni modo ritenuto non provata l'intollerabilità delle immissioni provenienti dall'impianto di condizionamento «con riferimento ad una effettiva e concreta lesione del bene primario della salute».

I condomini, originari attori, ricorrevano dunque in cassazione, denunciando in particolare l'immotivata limitazione, da parte del giudice dell'appello, della domanda al solo ambito delle immissioni di cui all'art. 844 c.c.

La decisione I giudici di legittimità con la sentenza n. 6786 del 2 aprile 2015 hanno giudicato fondati i motivi del ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha in primo luogo qualificato come «ingiustificabile» il rifiuto del giudice d'appello di valutare le altre questioni prospettate dai condomini a sostegno della propria istanza e concernenti l'assenza del consenso dell'assemblea condominiale e la lesione del decoro architettonico dello stabile su cui l'impianto insiste: «è priva […] di giuridico supporto l'affermazione secondo cui dette questioni avrebbero potuto concernere “altro genere di vertenze”», sottolinea la Corte, dal momento che, trattandosi di capi della domanda, l'organo giudicante doveva approfondirne la trattazione, al fine di valutarne la fondatezza o meno, e non ricusarne del tutto l'esame. (Il costruttore deve pagare per aver consegnato un edificio “rumoroso”.)

Le finalità dell'art. 844 c.c. Nel caso in commento la Cassazione ha inoltre considerato eccessivamente restrittiva l'interpretazione che il giudice dell'appello ha fornito dell'art. 844 c.c.: rammentando il disposto normativo, secondo il quale, «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», la Corte di legittimità ha chiarito che «la norma dunque in linea di principio mira alla tutela della proprietà nella sua pienezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità e non dunque solo alla tutela della salute in quanto tale». L'art. 844 c.c. si pone originariamente come norma destinata sostanzialmente ad assicurare la convivenza pacifica nel godimento di proprietà immobiliari vicine, ed attribuisce al giudice il compito di risolvere i potenziali conflitti derivanti da usi incompatibili di tali proprietà, contemperando i diversi interessi coinvolti.

La disposizione civilistica è infatti posta a presidio del diritto di proprietà ed è volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, sebbene la giurisprudenza abbia, nel corso del tempo – come pure riconosce la Corte nella sentenza in commento –, finito per “piegare” la norma alla tutela di valori e situazioni di carattere generale, quali la salute dell'individuo, o la salubrità dell'ambiente, al punto quasi da rovesciare l'originaria impostazione della disposizione e preferire alle esigenze della produzione la qualità della vita privata del singolo.

Il “benessere” acustico In proposito, si rileva peraltro che l'inquinamento acustico è stato tradizionalmente considerato meno rilevante rispetto all'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, dal momento che non causa alterazioni o deterioramenti dell'ambiente facilmente percettibili.

Attualmente, però, se ne è evidenziata tutta la dannosità sulla salute umana e sulla qualità della vita: il rumore è ormai riconosciuto come una grave minaccia per il benessere psico-fisico dell'individuo.

In ragione di ciò, si è elevato il grado di attenzione sia per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente esterno sia per quello interno: un eccessivo inquinamento acustico incide negativamente sul comfort abitativo, e causa difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno fino a provocare addirittura serie patologie.

Il benessere acustico risulta essere quella condizione in cui un soggetto non sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni e non subisca danni all'apparato uditivo provocati da un'esposizione più o meno prolungata a fonti di rumore.

In relazione al tipo di ambiente e all'attività svolta nello stesso, un livello sonoro viene definito di normale tollerabilità, laddove la soglia massima di rumore è ritenuta accettabile se non provoca disagio al soggetto coinvolto. Il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere.

È però innegabile che qualsiasi fonte sonora sia potenzialmente una sorgente di rumore se si trasforma in elemento di disturbo per gli altri: una melodia proveniente da una radio è sicuramente piacevole per coloro che si trovano nell'ambiente in cui è posta, mentre potrebbe risultare fastidiosa per chi è nelle immediate vicinanze ed è intento allo studio, o sta riposando o lavorando.

La Cassazione, riformando la sentenza del giudice d'appello, ha ad esempio accolto il ricorso di un avvocato, disturbato, nell'immobile di sua proprietà utilizzato come studio professionale e abitazione, da un grande ventilatore collegato all'impianto di climatizzazione dell'attiguo negozio-libreria, installato sul muro comune dei due appartamenti: secondo il giudice di merito, relativamente alle emissioni percepibili dal piano terra – dov'erano collocati lo studio legale ed il negozio –, «l'accertato superamento della soglia-limite non poteva di per sé comportare l'intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni, tenuto della natura dei luoghi (zona cittadina centrale e trafficata), dell'analogia delle destinazioni (l'una commerciale e l'altra a studio professionale) entrambe “lato sensu produttive”, nonché delle esigenze in conflitto, tra cui particolarmente meritevole appariva quella di “rendere confortevoli mediante un adeguato riscaldamento o refrigerazione i locali del negozio”»; al contrario, la Corte di legittimità ha escluso che possano essere parificate due attività del tutto eterogenee, l'una libero professionale, implicante attività di studio e consultazione e, dunque, richiedente particolare tranquillità, l'altra di tipo commerciale; inoltre, nel contemperare le esigenze fra attività produttiva e diritto alla salute, è necessario dare priorità al secondo, la cui tutela deve essere ritenuta intrinseca all'esercizio della prima (Cass. civ., 17 gennaio 2011, n. 939). (Quando il condizionatore non può essere rimosso perchè indispensabile)

Sentenza
Scarica Corte di cassazione la n. 6786 del 2 aprile 2015.
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