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Appropriazione indebita di energia elettrica in condominio

Furto di energia elettrica in condominio. Per la Cassazione non è ravvisabile l'aggravante della coabitazione.
Avv. Valentina Papanice 

Secondo la Cassazione in caso di appropriazione indebita di elettricità in condominio non è ravvisabile l'aggravante della coabitazione.

La sentenza n. 57749 del 2017 della Corte di Cassazione penale, nel decidere su di un caso relativo alla condanna per furto di energia elettrica all'interno di un condominio, ha stabilito, richiamando una precedente decisione, che di appropriazione indebita e non di furto si era trattato, ed ha escluso l'applicazione dell'aggravante concernente la coabitazione.

Vediamo la questione più da vicino.

Appropriazione indebita e non furto di energia elettrica in condominio

Non è un caso rarissimo quello dell'utilizzo illecito di energia elettrica nell'ambito del condominio.

Nel caso di specie, in particolare, sia in primo che in secondo grado si era condannata una condòmina per essersi impossessata di energia elettrica con violenza, consistita nell'allacciare dei fili all'impianto della luce delle scale del condominio dove abitava.

Tale comportamento era stato ricondotto alla fattispecie di cui agli art. 624 e 625, n. 2 c.p., dunque al furto di energia elettrica con l'aggravante della violenza sulle cose.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso secondo cui non di furto trattasi, ma di appropriazione indebita, ravvisando la differenza tra le due fattispecie nella disponibilità del bene da parte dell'agente.

Dunque, si rientra nella fattispecie di cui all'art. 646 c.p., che punisce "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso".

Utilizzo improprio dell'energia elettrica condominiale e conseguenze connesse.

La sentenza si riporta in ciò ad altra risalente, la n. 13551 del 2002, che, nel giudicare su un caso simile (di apprensione di energia elettrica da una presa comune) aveva appunto concluso con il ravvisare l'illecito di appropriazione indebita (e non di sottrazione di cose comuni, di cui all'art. 627 c.p.) con la motivazione che l'energia elettricam destinata all'utilizzo condominiale, una volta fornita dall'ente erogatore, è in compossesso tra tutti i condòmini, a differenza del caso di cui all'art. 627, che appunto presuppone il non possesso da parte dell'agente (ed è applicabile per l'apprensione di energia posta nell'escusiva disponibilità di uno solo).

La sentenza del 2017 specifica poi che "L'imputata aveva sottratto... l'energia elettrica già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio. Si trattava pertanto di energia ad esso appartenente e pro quota di spettanza anche della ricorrente.

Energia che era nel possesso sia dalla ricorrente, sia degli altri condomini, ciascuno dei quali poteva consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini (esercitando, quindi, quel potere di fatto che costituisce il discrimine fra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita)."

Nella vita in condominio non è ravvisabile l'aggravante della coabitazione

L'art. 61 c.p. prevede tra le circostanze aggravanti comuni, che cioè "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali", al n. 11) l'avere commesso il fatto con abuso di coabitazione.

La sentenza n. 13551 del 2002 è richiamata dal giudice del 2017 per confermare anche un altro aspetto: la coabitazione non è applicabile al caso della vita in condominio.

Ciò in quanto, spiegarono allora i giudici riferendosi anche alle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, il concetto di coabitazione "postula l'idea di "intimità", e quindi di un luogo... ad essa idoneo"; non necessariamente un'abitazione, ma anche ad es. un albergo, un rifugio, etc.; non necessariamente una convivenza, e nemmeno che sorgano "relazioni di fiducia tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato"; spiegarono, ancora, che "le relazioni di coabitazione si hanno a condizione che sussista uno stato di fatto per cui due o più persone si trovino riunite per la vita domestica, o per qualche atto di tale vita, in un medesimo luogo idoneo, per un tempo qualsiasi."

Nel concludere ciò, la sentenza richiamava anche altre sentenze che già in precedenza avevano escluso la coabitazione con riferimento al cortile o altre parti condominiali.

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