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Decreto Ecobonus 2018: ecco alcune importanti novità in materia di detrazioni fiscali

Decreto Ecobonus 2018: ecco alcune importanti novità in materia di detrazioni fiscali.
Avv. Riccardo Malvevistiti - Foro di Bergamo 

Con la bozza del Decreto Ecobonus 2018 vengono introdotte alcune importanti novità in materia di detrazioni fiscali. Oltre alla revisione strutturale della disciplina, all'aggiornamento ed alla semplificazione degli adempimenti, il decreto prevede l'individuazione di massimali di spesa (definiti per gruppi di intervento) in base a parametri di estensione / consumo.

Tali massimali si aggiungono - senza sostituirsi - ai tradizionali limiti di detrazione ad oggi adottati.

Con la bozza del Decreto Ecobonus 2018, viene prevista l'introduzione di alcune novità in materia di risparmio energetico che potrebbero limitare i benefici fiscali dell'incentivo, fino ad oggi prorogato nella versione potenziata del 50-65% (da ultimo, ad opera della legge n. 205/2017).

Il provvedimento, oltre ad introdurre nuovi massimali di spesa, fornisce un testo completo ed aggiornato della disciplina di settore, specificandone gli interventi ammessi, i requisiti di carattere tecnico, gli adempimenti e le condizioni di fruizione.

Ecobonus e cessione del credito.

Massimali di detrazione e massimali di spesa. La principale novità del provvedimento in commento è rappresentata dall'introduzione di massimali di spesa che si aggiungono ai limiti di detrazione ad oggi applicati.

Tali valori, analiticamente descritti dalla bozza di provvedimento, si devono ritenere comprensivi di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative l'installazione e messa in opera.

Qualora il provvedimento sia confermato nella forma attuale, i contribuenti potranno beneficiare della detrazione per il risparmio energetico:

  1. nei limiti dei massimali di detrazioni previsti per ogni singolo intervento (indicati alla Tabella B allegata al decreto e già ad oggi applicati);
  2. nei limiti dei massimali di spesa introdotti dal Decreto Ecobonus 2018 (indicati alla Tabella I allegata al decreto).

A titolo esemplificativo, qualora il contribuente sostenga interventi riguardanti strutture opache verticali (isolamento pareti perimetrali), potrà beneficiare della detrazione fiscale nel limite massimo di 60.000 euro, calcolata su un massimale di spesa di 80, 100 o 150 euro a metro quadro (a seconda che l'intervento si riferisca ad isolamenti interni, esterni o della parte ventilata).

In altri casi - caldaie ad acqua a condensazione, micro-cogeneratori, sistemi ibridi - il limite di spesa massimo viene parametrato in base ai Kw.

Tali previsioni, come già confermato da alcune realtà del settore, potrebbero comportare una forte riduzione delle detrazioni spettanti ai contribuenti.

Secondo una prima stima fornita da Rete Irene, ad esempio, "[…] a fronte di detrazioni nominali del 70 per cento per interventi condominiali, l'applicazione dei nuovi limiti di spesa condurrebbe alla fruizione effettiva di detrazioni difficilmente superiori al 35-40 per cento del costo degli interventi, che si ridurrebbero ulteriormente computando anche gli oneri finanziari in caso di cessione dei crediti fiscali e di indebitamento per l'anticipazione della quota non coperta dagli incentivi[…]".

Riordino della disciplina. La bozza di decreto, oltre a fornire una revisione generale della disciplina settoriale, realizza l'apprezzabile sforzo di riunire in un unico provvedimento la disciplina dell'istituto, fino ad oggi caratterizzata da numerosi interventi correttivi, di proroga e deroghe. Si segnalano in particolare le seguenti semplificazioni:

  • l'individuazione di tutti gli interventi ammessi all'agevolazione ad opera dell'articolo 5 del decreto;
  • l'individuazione di tutti i requisiti tecnici degli interventi affinché possano beneficiare della detrazione, suddivisi analiticamente per tipologia di intervento (allegato E, F, G e H);
  • l'individuazione degli adempimenti, degli attestati e delle asseverazioni necessarie alla fruizione dell'incentivo (con alcune novità con riferimento al bonifico di pagamento, che dovrà indicare numero e data della fattura);
  • l'individuazione analitica dei massimali applicabili ad ogni singolo intervento (Tabelle B ed I allegate al decreto).

Cessione dell'immobile e cessione del credito corrispondente alla detrazione. Con l'articolo 9, la bozza di decreto individua le ipotesi di trasferimento del beneficio ad altri soggetti.

Mentre per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, il decreto si rimette a quanto previsto dalle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 e dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, per le altre ipotesi di trasferimento viene specificato quanto segue:

  1. nel caso di trasferimento dell'immobile ad altro soggetto, salvo diverso accordo, il beneficio spetta al nuovo proprietario per la parte non fruita dal cedente;
  2. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Ecobonus e sismabonus.

Alcune precisazioni sulla cessione del credito

Devo anticipare gli interventi per poter fruire della disciplina di maggior favore?

Nonostante la nuova disciplina segni una riduzione generalizzata degli incentivi, non si ravvisa alcuna urgenza nell'anticipazione degli interventi previsti, in quanto le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore (se confermate) il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della determinazione della disciplina applicabile, si deve prendere in considerazione la data di inizio lavori, comprovata da apposita documentazione.

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