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Condominio: le responsabilità del committente non qualificato

Durante i lavori in condominio, grava sul committente un generale onere di mettere il prestatore d'opera nella condizione di lavorare in sicurezza.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Sicurezza sul lavoro, le responsabilità del committente "non qualificato". Il dovere di sicurezza nel contratto di appalto o di prestazione d'opera è riferibile tanto al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) quanto al committente.

A quest'ultimo, tuttavia, non potrà essere richiesto un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

Dunque, in caso di incidenti, occorre verificare in concreto in capo al medesimo committente quale sia stata l'incidenza della condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Premesso quanto innanzi esposto, il committente 'non professionale', come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, cui non è richiesto un obbligo di vigilanza continua, ha l'onere generale di mettere l'appaltatore nelle condizioni di operare in sicurezza non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro rimozione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire all'esecutore dei lavori di valutare solo i rischi propri nel corso delle lavorazioni e non quelli derivanti, invece, dalla conformazione dei luoghi.

Non deve trarre in inganno, infatti, la circostanza che si tratti di committente "non qualificato", ossia, di committente non professionale.

Questi assume, di fatto, la veste di "datore di lavoro" e riveste una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori del cantiere, poiché impartisce direttive e mette a disposizione anche attrezzature e materiali e deve provvedere, pertanto, alla sicurezza dei luoghi per la esecuzione delle opere (Cass. pen. sez. IV, n. 40922/2018).

Il condominio-committente non è responsabile per gli stipendi non pagati ai lavoratori

La vicenda. L'elettricista era stato incaricato dal condominio per realizzare i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico; nel corso dei lavori, questo decedeva per elettrocuzione. Per queste ragioni, i condomini erano stati incriminati per omicidio colposo.

Nel giudizio di primo grado, tuttavia, i proprietari erano stati assolti poiché, a parere del giudice, non vi era, in capo ai condomini, la titolarità di posizioni di garanzia in quanto il committente dell'opera era il condominio e, dunque, un'entità giuridica diversa dai singoli condomini. Inoltre, il decesso si era verificato a causa dell'imprudenza commessa dall'elettricista.

Nel giudizio di secondo grado, invece, in riforma della sentenza appellata, la Corte distrettuale attribuiva agli imputati la titolarità di una posizione di garanzia, ancorandola all'art. 2051 c.c. e alle norme CEI in tema di impianti civili evidenziando che i predetti avevano l'obbligo di informare l'elettricista che l'impianto elettrico, installato nell'appartamento di loro proprietà, non era conforme alle norme di sicurezza in quanto privo del dispositivo di protezione.

Il ragionamento della Cassazione. Secondo gli ermellini, ciò che rileva, nel caso in esame, ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia, era il rapporto di committenza instaurato dai condomini direttamente nei confronti dell'elettricista (non risultando peraltro la nomina di un amministratore di condominio), e ciò indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge a carico dei proprietari.

Difatti, nel caso di specie, i committenti non erano dei soggetti qualificati, ossia dotati di cognizioni specifiche, ma si trattava di privati che si erano rivolti ad un tecnico per sistemare l'impianto condominiale.

Sotto tale prospettiva, ai fini dell'esatto oggetto della prestazione di opera, contrariamente al ragionamento della Corte territoriale, i giudici di legittimità ha precisato che sull'esecutore dell'opera incombono i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte; mentre, i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi, sono imputabili al committente.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il committente c.d. "non qualificato" ha l'onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza.

Su quest'ultimo, in ogni caso, incombono i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dei condomini è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata annullata con rinvio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

COMMITTENDO NON QUALIFICATO - RESPONSABILITÀ PENALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

2051 C.C. - 589 C.P.

PROBLEMA

In un condominio privo di amministratore, l'elettricista, nello svolgimento del lavoro, rimaneva folgorato e decedeva. Per questo, i proprietari erano stati condannati per omicidio colposo.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, la posizione di garanzia del committente deve essere ricercata nel rapporto tra le parti, a prescindere dagli obblighi di legge gravanti sui proprietari dei singoli appartamenti di adeguare i rispetti impianti individuali.

LA MASSIMA

Chi affida ad un'impresa esecutrice i lavori, committente non qualificato, rispetto ai quali assume le decisioni in merito alla natura delle opere da svolgere, è responsabile della sicurezza dei luoghi dove tali lavori devono essere eseguiti: incombe su di lui l'obbligo di valutare le possibili situazioni di pericolo e conseguentemente approntare le relative misure di protezione e prevenzione.

Tuttavia, sull'esecutore dell'opera incombono sempre i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte

Cass. pen. sez. IV, 24 maggio 2019 n. 23121

Il condominio-committente non è responsabile per gli stipendi non pagati ai lavoratori

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. IV 24 maggio 2019 n. 23121
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