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Legittima difesa e rapporti di vicinato

Le nuove norme sulla legittima difesa e violazione di domicilio possono trovare applicazione anche tra vicini di casa, lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28782 del 2019.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Violazione di domicilio e vicinato

Le nuove norme sulla legittima difesa in caso di violazione di domicilio si applicano anche se la violazione di domicilio è compiuta dal vicino di casa, lo ha affermato la Corte di Cassazione. Nel nostro immaginario siamo tutti portati a pensare che le nuove norme sulla legittima difesa riguardino solo il caso di aggressione in casa per rapine, furti, etc.

Ciò accade perché gli episodi di cronaca che hanno portato all'emanazione delle nuove norme riguardano tentativi di furti nelle abitazioni etc. e quindi siamo tutti portati a visualizzare la l'atto di violenza previsto dalle norme in parola in quelle circostanze.

Domicilio privato. I tempi bui della nuova legittima difesa

Ma, come tutti noi ben sappiamo, il conflitto sociale non si limita ai casi di furto etc., ma può raggiungere livelli elevatissimi anche, ad es., tra vicini di casa. Ricordiamo un episodio per tutti, quello notissimo, avvenuto ad Erba in provincia di Como nel 2006 ad opera della coppia dei coniugi passati tristemente alla notorietà con loro nome di battesimo, Olindo e Rosa: quella volta fu proprio una strage.

Le norme sull'autodifesa dunque possono trovare applicazione anche nel caso in cui il domicilio venga violato per ragioni quali d es. una lite furibonda tra vicini di casa.

Violazione di domicilio e legittima difesa, le norme

Infatti, le norme sulla legittima difesa non menzionano affatto l'elemento del furto o della rapina, salve le eccezioni che vedremo tra un attimo.

Diamo quindi uno sguardo alle norme che riguardano la c.d. causa di giustificazione della legittima difesa in caso di violazione di domicilio, aggiornate con le modifiche apportate dalla Legge sulla legittima difesa (L. n. 36/2019).

Prevede l'art. 52 c.p., dedicato alla legittima difesa, che "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" (co.1) e che nei casi di violazione di domicilio tale rapporto di proporzione sussiste sempre "se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione" (v. co.2).

Lo stesso art. 52 prevede poi oggi che "la difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone" (v. co.4) e che le disposizioni di cui ai co. 2 e 4 "si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Sempre con riferimento alla legittima difesa, poi, l'art. 55 c.p. successivamente alla riforma del 2019 esclude l'eccesso colposo - cioè una reazione sproporzionata all'aggressione che come tale escluderebbe l'applicazione dell'art. 52 c.p. - qualora, nei casi di cui all'art. 52 co. 2, 3 e 4, chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in condizioni di non potersi difendere (ex art. 61, co.1, n. 5) c.c. o in stato di grave turbamento, causato dalla situazione di pericolo in atto.

La violazione di domicilio è l'introduzione "nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero" o l'introduzione clandestina o con l'inganno; le stesse pene sono previste per chi "si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno" (v. art. 614 co.1 e 2 c.p.).

Gli aspetti relativi al furto in abitazione e rapina e sono presi in considerazione dalla nuova legge solo (insieme alla violazione di domicilio) ai fini dell'inasprimento delle pene.

Aggiungiamo che le novità riguardano anche il campo civile, dove l'art. 2044 c.c., che prima prevedeva solo che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; oggi prevede anche che nei casi di cui all'art. 52, co.2, 3 e 4 c.p., la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa e che nel caso di cui all'art. 55, co.2 c.p., al danneggiato spetta una indennità quantificata con equo apprezzamento dal giudice, il quale deve tenere anche conto "della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato".

Nuove norme sulla legittima difesa, una prima sentenza della Corte di Cassazione

E arriviamo dunque alla citata sentenza della Corte di Cassazione. Il caso su cui si decide, come anticipato, riguarda una lite tra vicini: un diverbio che, iniziato con le parole, termina con le lesioni; testualmente, si legge che "il D., aggredito dallo S. prima a parole e poi con spintoni, al fine di far cessare il morso che lo S. gli stava dando sotto una ascella, aveva attinto il contendente con un pugno al volto".

Tale comportamento era stato giudicato dalla corte d'appello come affetto da eccesso colposo, dunque da una reazione sproporzionata all'offesa.

Nel cassare la sentenza e rinviarla ai giudici del merito, la Corte, per quanto qui interessa, osserva che essi dovranno altresì verificare se al caso de quo possa applicarsi la normativa sull'eccesso colposo introdotta dalla L. n. 36/2019: difatti, la colluttazione oggetto della decisione risulta avvenuta all'interno di un giardino recintato e l'art. 55 c.p., come detto, alla luce della riforma suddetta, esclude l'eccesso colposo nei casi di violazione di domicilio.

La nuova normativa, spiega la Corte, essendo più favorevole per il reo rispetto alla precedente, può applicarsi anche in via retroattiva, cioè anche per le fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore (ex art 2 c.p.).

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