La sentenza in commento è la n. 17421/2019 del 16/09/2019, pubblicata dal Tribunale di Roma, la questione verte attorno ad una perdita d'acqua, lavori su una tubazione condominiale ed i danni causati ad un immobile sito in condominio, condotto in locazione ad uso abitativo.
A citare in giudizio il Condominio romano ed il proprietario dell'immobile danneggiato è il conduttore il quale richiedeva il ristoro dei danni subiti a seguito dell'effettuazione di lavori di risanamento di una tubazione condominiale.
I conduttori esponevano che, verificatasi la rottura dell'impianto di riscaldamento condominiale, l'amministratore del Condominio si era prontamente attivato lo stesso giorno incaricando una ditta affinché provvedesse alla riparazione del danno che, a sua volta, aveva causato una perdita d'acqua.
Tuttavia, nell'esecuzione del lavoro, la ditta incaricata dal Condominio tagliava una lastra di parete con emissione di polveri che, successivamente, si appurava tratta vasi di eternit amianto.
Per tale motivo, i conduttori abbandonavano il giorno stesso l'immobile trasferendosi in albergo. Concludevano chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale che veniva quantificato in oltre euro 3.000,00 come documentato in atti oltre che euro 10.000,00 per danno morale ed ulteriori euro 10.000,00 per i danni derivanti dall'esposizione per tre giorni alle polveri d'amianto.
Si costituivano i convenuti che, nel rispetto delle proprie difese, contestavano gli addebiti e chiedevano il rigetto delle domande degli attori.
La causa veniva ritenuta sufficientemente documentata da non essere istruita.
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