Il quesito posto da un contribuente inerente l'ammissibilità o meno alle detrazioni fiscali dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione e miglioramento di servizi igienici, eseguiti senza alcun titolo abilitativo (come autorizzato dal Comune), consente alla stessa Agenzia di fornire chiarimenti in merito.
L'Agenzia delle Entrate, in risposta a quesiti sottoposti dai contribuenti in merito alle spese detraibili per opere edilizie (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di edilizia libera, opere su unità immobiliari singole o su parti comuni condominiali, ecc.), ha esposto il caso specifico di un contribuente per il quale ha pubblicato la "Risposta 287/2019 ".
In sostanza il dubbio dell'Istante verteva sul diritto o meno alla detrazione fiscale del 50% per un intervento di ristrutturazione edilizia, consistente nella realizzazione/miglioramento dei servizi igienici, eseguito senza alcun titolo abilitativo (così come autorizzato dal Comune), discordando dalla versione del proprio commercialista per il quale il suddetto intervento necessitava almeno della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito innanzitutto la natura delle detrazioni che, sulla base del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono previste per:
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze;
- interventi anche di manutenzione ordinaria laddove eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali.
I suddetti interventi sono disciplinati dall'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e per conoscere le singole categorie di intervento oggetto di detrazione, è importante distinguere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Tab. 1):
manutenzione ordinaria |
|
manutenzione straordinaria |
|
Al fine di ottenere le detrazioni, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire tutti i documenti necessari a certificare l'intervento eseguito (concessioni edilizie amministrative relative alla tipologia di intervento eseguito e documenti fiscali relativi alle spese sostenute).
In merito ai titoli abilitativi inerenti le opere di recupero del patrimonio edilizio, sono quelli previsti dalla vigente legislazione edilizia; solo nel caso in cui tale normativa non prevede alcun titolo abilitativo, ai fini della detrazione fiscale il contribuente è tenuto a compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, specificando la data di inizio lavori e la rispondenza dell'opera (pur senza titolo abilitativo) agli interventi agevolabili.
L'Agenzia ricorda inoltre che con il D.Lgs. 222/2016 è stato attuato un riordino dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, ampliando la categoria di quelli soggetti ad attività di edilizia libera; vengono tra l'altro distinti quelli di edilizia libera senza alcun titolo abilitativo e quelli di edilizia libera che necessitano almeno della CILA.
In base a quanto previsto dall'art. 1 del suddetto D.Lgs. 222/2016, è stato anche pubblicato il Glossario Unico dell'edilizia libera.
In conclusione, tornando al quesito esposto dal contribuente, l'Agenzia specifica che gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall'Istante rientrano, in linea di principio, tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.
Resta comunque competenza del Comune accertare che gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati eseguiti in base ai vigenti regolamenti edilizi e che per la loro effettuazione non sia stato necessario effettuare alcuna comunicazione allo Sportello Unico Edilizia.