#1 Inviato 7 Dicembre, 2014 Salve a tutti, manco da molto tempo, per favore vorrei sapere se durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento in condominio, secondo il nuovo codice del condominio, l'amministratore deve sempre verificare che non vengano compronesse le parti comune, come : pilastri, abbattimenti di pareti interne , e/o quella prossima alla parete dell'intercapedine esterna del fabbricato per allargare la casa, manomissioni e modifiche a innesti alle colonne di scarico delle acque bionde ( di cucina) e acque nere ( WC ), con eventuale scambio d'uso di quest'ultime, spostamenti di termosifoni oppure sostituzioni con altri di tipo arredo con massa radiante superiore (con aumento di spesa a carico di altri ) il tutto con conseguenti anomalie rispetto all'impianto originale, creando problemi di aria nel ricircolo di funzionamento aecc. . Vi chiedo inoltre se ci sono riferimenti normativi dove si evince la leggittimità dell'ammin.re per eseguire tale compito, grazie .
#2 Inviato 7 Dicembre, 2014 Vero è che la legge dice che nel proprio appartamento il condomino non può eseguire lavori che rechino danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. però sarebbe opportuno e consigliabile concordare con l’amministratore una data di accesso, facendosi anche assistere da un proprio tecnico di fiducia in modo da poter eventualmente contestare le risultanze di quanto verrà accertato in tale frangente. Perchè il condomino può non permettere l'accesso, in quanto la legge non indica il metodo che l'amministratore deve seguire per effettuare tale verifica: Deve essere comunque data informazione all'amministratore che deve informare l'assemblea. anche qui la legge non dice o meglio non enuncia il come effettuare questa comunicazione e se anche il regolamento condominiale tace in tal senso, il condomino potrebbe anche fare solo una semplice comunicazione all'amministratore.
#3 Inviato 7 Dicembre, 2014 Vero è che la legge dice che nel proprio appartamento il condomino non può eseguire lavori che rechino danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. però sarebbe opportuno e consigliabile concordare con l’amministratore una data di accesso, facendosi anche assistere da un proprio tecnico di fiducia in modo da poter eventualmente contestare le risultanze di quanto verrà accertato in tale frangente. Perchè il condomino può non permettere l'accesso, in quanto la legge non indica il metodo che l'amministratore deve seguire per effettuare tale verifica: Deve essere comunque data informazione all'amministratore che deve informare l'assemblea. anche qui la legge non dice o meglio non enuncia il come effettuare questa comunicazione e se anche il regolamento condominiale tace in tal senso, il condomino potrebbe anche fare solo una semplice comunicazione all'amministratore. Poni il link diretto, in maniera tale da permettere una lettura completa e cioè:
#4 Inviato 7 Dicembre, 2014 Poni il link diretto, in maniera tale da permettere una lettura completa e cioè: Si ma è un link da me scaricato del quale avevo fatto un riassunto che ho postato, e che comunque c'è tutto, dimenticavo il riassunto mi servi per farmi un idea su di una consulenza che dovetti dare. Hai fatto bene a metterlo grazie