Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Effetti della separazione di fatto in ambito ici/imu: chi paga?

Il contribuente deve provare che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Lug 15, 2019

La vicenda. Con la sentenza, la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell'appello del Comune X ed in riforma della sentenza della CTP, confermava l'avviso di accertamento ICI del predetto Comune a carico di Tizia.

In particolare, la CTR accoglieva l'appello del Comune X reputando insussistenti i presupposti per riconoscere a Tizia l'agevolazione ICI a norma dell'alt. 8 secondo comma D.P.R, n.504 del 30.12.1992, non avendo la contribuente dimostrato di utilizzare l'abitazione come abitazione principale qualifica che spetta solo all'abitazione, goduta a titolo di proprietà o altro diritto reale, utilizzata dai componenti il nucleo familiare come dimora abituale posto che il nucleo familiare della contribuente, costituito solo dal marito, risiedeva nel comune Y e Tizia non aveva provato che l'intero nucleo familiare abitualmente dimorava in nel comune X.

I motivi del ricorso. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione eccependo che era stata data per scontata l'irrilevanza della separazione di fatto dei coniugi, in assenza di separazione legale, avendo questa dichiarato, al fine della dimostrazione del nucleo familiare residente, di essere separata di fatto dal coniuge e di aver fissato, in solitudine, la propria residenza nel comune X.

Inoltre, la ricorrente lamentava che il giudice di appello aveva dato, immotivatamente, per scontato che la residenza della famiglia fosse quella anagrafica del marito e non quella anagrafica della moglie.

Il ragionamento della Cassazione. In base all'art. 8, comma 2, D.Igs 504/92 per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; inoltre, l'art. 1, comma 173, lett. b), della I. n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007, ha previsto dopo le parole "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo", le seguenti: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica".

Premesso ciò, tenuto conto di tali imprescindibili parametri normativi, i giudici di legittimità hanno precisato che in tema d'imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'alt. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art. l, comma 173, lett. b), della I. n. 296 del 2006, 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Cass. n. 15444 del 21/06/2017).

Quindi, secondo i giudici di legittimità, le doglianze della ricorrente che prospettava una separazione di fatto coniugale e rivendicava il proprio diritto di fissare in autonomia la dimora abituale, valevole anche per ottenere l'agevolazione richiesta, erano state formulate in termini meramente assertivi e privi di un valido supporto probatorio.

Anche in caso di accordo di separazione tra coniugi scattano le agevolazioni sulla prima casa

Difatti, le censure denotavano, rilevanti profili di inammissibilità essendo basate su rilievi fattuali (quale la separazione di fatto dal coniuge) che non solo non era stata adeguatamente provata ma che non era stata neanche dedotta nel precedente grado, e che pertanto non poteva essere valutata, in sede di legittimità decisione.

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

La massima. "In tema d'imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.

A tali fini, pertanto, la separazione di fatto dei coniugi è irrilevante". (Cass. civ. sez. V, 9 luglio 2019 n. 18367)

Separazione e successione nel contratto di locazione

Sentenza
Scarica Corte Cass. 18367.2019
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento