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Bonifico “parlante” e detrazioni per lavori di ristrutturazione

Ristrutturazione e detrazioni fiscali, ecco le regole da seguire.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Quando si devono effettuare delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia, se si è intenzionati ad usufruire delle detrazioni fiscali connesse e previste dalla legge (d.p.r. n. 917/86) è necessario seguire ben precise regole.

Nel gergo comune si è soliti fare riferimento ad una particolare tipologia di pagamento, nota come bonifico “parlante”.

Si tratta di un'operazione effettuabile tramite le banche o Poste Italiane, cui le norme hanno demandato degli adempimenti connessi al pagamento di queste spese.

Come sovente accade, all'apparente rigidità normativa si accompagnano delle interpretazioni tese a smorzarle onde evitare la preclusione del godimento dei benefici fiscali a fronte di errori meramente materiali.

Qui di seguito ci approcceremo alle principali questioni afferenti il così detto bonifico “parlante”, partendo dall'inquadramento normativo e definitorio, per passare alle spese incluse ed escluse dall'obbligo di utilizzazione e per finire alle conseguenze nel caso di errori.

Che cos'è un bonifico “parlante”?

Per rispondere al quesito non si può non partire delle norme che, rispetto al pagamento delle spese connesse ad interventi di ristrutturazione, impongono il ricorso a questa specifica procedura.

Partiamo dall'art. 16-bis, nono comma, d.p.r. n. 917/98, il quale specifica che alle detrazioni fiscali ivi disciplinate si applica il decreto ministeriale n. 41 del 1998 cioè il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all' articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Che cosa è scritto in questo regolamento? L'art. 1, terzo comma, d.m. 41/98 specifica che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Il successivo articolo 4 specifica che la detrazione non è riconosciuta se il pagamento è effettuato con modalità differenti da quelle appena indicate, limitatamente a tali pagamenti (e quindi non al complesso della spesa detraibile, ove la restante parte sia stata correttamente corrisposta).

Il bonifico “parlante”, quindi, altro non è se non una particolare modalità di pagamento che deve essere utilizzata per potere usufruire delle detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie.

=> Lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta anche se la ditta è estera

Al riguardo è bene tenere presente che:

a) nel caso di lavori nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva il proprietario deve utilizzare questa forma di pagamento;

b) nel caso di lavori riguardanti parti condominiali, è l'amministratore a dover fare ricorso al bonifico “parlante”, mentre i condòmini possono utilizzare tutte le modalità di pagamento consentite dalla legge rispetto alla somma da versare e nel caso di versamento a mezzo bonifico bancario non devono utilizzare quello in esame;

c) nel caso di condomini sprovvisti di amministratore, il pagamento mediante bonifico “parlante” deve essere eseguito da uno dei condòmini, secondo le istruzioni (indicazioni codice fiscale, ecc. rilasciate dall'Agenzia delle Entrate).

In relazione ai bonifici in esame, è utile rammentare che ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le banche e Poste Italiane spa, al momento del pagamento devono operare una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Quali spese sono escluse dall'obbligo d'uso del bonifico parlante?

Al riguardo è utile, specificare che – come ha chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) – non si deve fare ricorso al così detto bonifico parlante per alcune spese in quanto il pagamento avviene comunque con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Queste sono:

  • oneri di urbanizzazione;
  • imposta di bollo;
  • diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare;
  • Tosap.

Qualora il contribuente decidesse di eseguire il pagamento degli oneri di urbanizzazione a mezzo bonifico, a dirlo è sempre l'ADE (circ. n. 7/E del 4 aprile 2017), “non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune”.

Che cosa succede se si commettono errori nella effettuazione del pagamento?

Rispetto a questa evenienza, l'Agenzia delle Entrate, come si diceva in precedenza, ha mitigato il rigore del d.m. n. 41/98.

Si legge in una circolare (la n. 7/E del 4 aprile 2017), che a sua volta rimanda a identico atto del 2016, che “qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non siano stati indicati tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa (Circolare 18.11.2016 n. 43)”.

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Biagio.
Biagio. 09-10-2017 15:55:00

Buon giorno, per quanto riguarda le detrazioni fiscali, l'amministratore ha un obbligo verso i beneficiari di trasmettere oltre alla dichiarazione anche copia del bonifico parlante effettuato, oppure resta una facoltà? In caso quale norma lo obbliga? Grazie.

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Giuliano
Giuliano 08-06-2018 17:29:39

Buongiorno,per errore mio nel bonifico fatto per lo smaltimento dell'amianto non è stato inserito la causale "smaltimento amianto". Di conseguenza alla dichiarazione dei redditi non hanno accettato di inserire il bonifico. C'è un modo per recuperare e per risolvere il problema?
Grazie
Giuliano

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Fabio
Fabio 16-07-2018 11:24:48

Buongiorno
avrei una domanda da richiedervi.
Vivo in un condominio di 24 unità, nel 2014 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione, la quota di mia pertinenza è stata pagata nel 2017 al condominio, l'amministratore a sua volta ha girato l'importo alla ditta che ha effettuato i lavori con bonifico riportante la detrazione fiscale.
Così ho fatto richiesta per avere la certificazione da presentare al caf x il 730, nìmi è stata data un dichiarazione su carta intestata del condominio dove si attesta che ho versato quell'importo.
Per essere valida la dichiarazione, oltre a riportare i dati catastali del mio appartamento, deve riportare qualche dicitura particolare, o basta solo la dichiarazione dell'amministratore?
Grazie

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Porcelli Elisa
Porcelli Elisa 13-01-2023 07:59:50

Dobbiamo recuperare il 50% delle spese del tetto dal 730. La casa è intestata a mio figlio ed io ho il diritto vitalizio di abitazione e ci abitiamo io e mio marito. Io non lavoro, quindi vorrei sapere se può recuperarle mio marito che non è intestatario o in caso contrario le recupererebbe mio figlio. Inoltre, siccome gli avvisi di pagamento che ci ha inviato l'amministratore sono intestati a me, possiamo pagare con un bonifico,intestato al condominio,dal conto di mio marito? Nel caso in cui dovesse recuperare le spese mio figlio, deve per forza fare il bonifico dal suo conto corrente o possiamo effettuarlo noi a nome suo? Se l'amministratore non ci rilascia il certificato di quello che abbiamo pagato, non fanno fede le copie dei bonifici ai fini di poter detrarre le spese dal 730? La ringrazio infinitamente se mi rispondesse. Cordiali saluti

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