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Grondaie e detrazioni fiscali

Grondaie in condominio: detrazioni fiscali per installazione, sostituzione e riparazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Le spese sostenute per l'installazione, la sostituzione o la riparazione delle grondaie accedono ai benefici di legge inerenti le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione?

Se sì, v'è differenza tra grondaie a servizio di un'abitazione singola e grondaie a servizio di un edificio in condominio, ivi compresi i così detti condòmini minimi?

Detrazioni fiscali in ambito edilizio

Dal lontano 1997 è stato introdotto, prima provvisoriamente, poi stabilmente, un beneficio fiscale inerente le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in seguito allargato alla riqualificazione energetica degli edifici.

Per tutto il 2017, come ormai da qualche anno il beneficio è pari al 50% della spesa sostenuto con un massimo di € 96.000,00 (in caso di condominio € 96.000,00 per condòmino) da detrarsi in dieci anni.

Quando si rientrerà nel regime ordinario, quello previsto dall'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 (così detto testo unico delle imposte sui redditi), il beneficio sarà pari al 36% della spesa sostenuta con un massimo di € 48.000,00

Le detrazioni fiscali in caso di condominio minimo

Esempio con il beneficio attualmente vigente: nel condominio Alfa vengono sostenute spese di manutenzione della facciata pari ad € 80,000,00. Tizio paga la propria quota (interamente riversata all'impresa nel medesimo anno di corresponsione all'amministratore) pari ad € 6.000,00.

Tizio avrà diritto ad una detrazione pari ad € 3.000,00 da fruirsi in dieci rate annuali di pari importo (€ 300,00) dall'anno della effettuazione della spesa.

La legge e successivi decreti e provvedimenti attuativi fissano altresì le modalità di corresponsione dei corrispettivi (bonifico bancario), ivi comprese le informazioni da comunicare all'atto del versamento.

Interventi ammessi alla detrazione IRPEF

La legge (art. 1-bis d.p.r. n. 917/86) individua in via generale gli interventi edilizi ammessi al beneficio della detrazione fiscale.

Si tratta sia di interventi riguardanti le parti comuni di un edificio in condominio, sia quelli operati sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva. La differenza sta nella natura degli interventi.

Quando spettano le detrazioni fiscali in condominio

Tra i principali ammessi alla detrazione, per le parti comuni di un edificio in condominio:

  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Per le unità immobiliari singole:

  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Il più volte citato art. 1-bis elenca una serie di altri interventi tra i quali quelli volti alla realizzazione di autorimesse, alla eliminazione delle barriere architettoniche, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Ai fini che ci occupano basta fermarsi a quelli citati. Le grondaie, come noto, sono dei canali di scolo che servono a far defluire l'acqua dai tetti.

Nel caso di edificio in condominio le gronde sono di proprietà comune, se l'edificio è di un unico proprietario, chiaramente no. Per quanto fin'ora detto, è evidente che la natura dell'intervento unitamente alla tipologia di edificio sia dirimente ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione fiscale per ristrutturazione.

Come specifica l'Agenzia delle entrate nel proprio sito istituzionale bisogna distinguere tra grondaie condominiali e grondaie accessorie a singole unità abitative.

Questi gli interventi ammessi:

Grondaie condominiali

Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Grondaie di proprietà esclusiva

Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Secondo la Corte di Cassazione, la grondaia dev'essere considerata condominiale anche se posta a servizio di un lastrico solare in uso/proprietà esclusiva nell'ambito di un edificio in condominio (Cass. 22 dicembre 2014, n. 27154).

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