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Detrazioni fiscali per ristrutturazione, esempio di calcolo

Ristrutturazione e detrazioni fiscali in condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni sappiamo che fino a tutto il 2021 saranno usufruite nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 96.000.

Lo ha stabilito la legge di Bilancio per l'anno 2021, prolungando una misura eccezionale varata quasi dieci anni fa: più che eccezionale ormai solamente precaria.

Dopo il 31 dicembre 2021…dipenderà della legge di Bilancio per l'anno 2022. Ogni anno fino ad ottobre/novembre, quando la così detta manovra non viene presentata in parlamento, anzi fino a quando non viene approvata, l'orizzonte è sempre limitato allo scadere dell'anno in corso.

Finito il periodo di incentivo sull'agevolazione fiscale, che ha carattere strutturale pur se in misura minore, si tornerà alle quantità di spesa detraibili e quindi al 36% del costo dei lavori nel limite massimo di € 48.000.

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Come specifica la legge (si veda art. 16-bis d.p.r. n. 917/86, così detto TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni degli immobili sono utilizzabili:

a) sia per quanto riguarda opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio (nel caso di condominio);

b) sia in relazione alle opere di manutenzione delle unità immobiliari.

Solamente nella prima ipotesi la detrazione può riguardare anche opere di manutenzione ordinaria.

I decreti attuativi della legge, poi, prevedono le modalità di esecuzione del pagamento dell'appaltatore al fine di poter fruire della detrazione fiscale.

È utile ricordare che per detrazione s'intende la sottrazione di una somma definita dalla legge dall'imposta che il contribuente deve versare dal fisco. In questo caso di parla di detrazione dall'Irpef

Detrazione per ristrutturazioni: in che modo calcolare questo beneficio fiscale?

Poiché esso può riguardare tanto opere su parti comuni, tanto interventi su parti di proprietà esclusiva è utile soffermarsi su entrambi gli aspetti della vicenda.

Partiamo da dato normativo che, in sé, è abbastanza chiaro, al fine di meglio specificarlo.

Recita l'art. 16-bis, settimo comma, d.p.r. n. 917/86:

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali nei condomìni senza amministratore

Detrazione per ristrutturazioni: esempio di calcolo

Il condominio Beta ha deliberato lavori di manutenzione dello stabile per un valore complessivo di € 100.000,00.

Tizio partecipa alla compagine e di conseguenza ha contribuito ai lavori nella misura, ipotizziamo di € 3.000,00, calcolata sulla base dei millesimi di proprietà ad esso riferibili.

Tizio avrà diritto di detrarre il 50% di tale spesa, ossia € 1.500,00 a partire dall'anno in cui la sostenuta nella misura di € 150,00 all'anno.

La detrazione fiscale, come specificato dall'agenzia delle entrate, si calcola sulla somma effettivamente versata.

Sempre la stessa agenzia ha chiarito che l'attuale limite di € 96.000,00 (e poi quello di € 48.000,00) non riguarda l'importo dei lavori condominiali, ma la soglia di riferimento per ogni partecipante al condominio.

E' compito dell'amministrazione condominiale eseguire i pagamenti nei modi prescritti dalla legge, nonché certificare le somme versate dai condòmini al fine del calcolo delle detrazioni.

Il discorso è analogo in relazione alle opere di ristrutturazione delle unità immobiliari purché non si tratti di manutenzione ordinaria. In tal caso, chiaramente, la detrazione non coinvolgerà l'amministratore di condominio, ma spetterà al condomino rispettare le disposizioni di legge che consentano di usufruirne.

Detrazione per ristrutturazioni: fino a fine 2021 ok anche a cessione del credito e sconto in fattura

Le norme introdotte dal decreto Rilancio, nello specifico l'art. 121 di quel provvedimento, consentono una particolare di fruizione della detrazione fiscale in esame.

Il riferimento è alla così detta opzione, ossia alla possibilità di usufruire in luogo della detrazione del 50% di uno sconto in fattura da parte dei fornitori, ovvero di poter cedere quel la detrazione, una volta maturato il diritto a beneficiarne.

Recita in primo comma dell'art. 121 decreto Rilancio:

"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (trai quali quelli per ristrutturazione edilizia, n.d.A.) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari";

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"

Lo sconto in fattura fa sì che l'importo scontato non debba essere corrisposto al fornitore. Così ad esempio, se vi sono lavori per € 80.000,00, il fornitore potrà praticare uno sconto pari al massimo ammontare della detrazione, ossia € 40.000,00.

La cessione del credito, invece, necessita del completamento dei lavori e del pagamento al fine della possibilità di cedere la detrazione maturata.

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