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Detrazioni fiscali e manutenzione ordinaria

Le detrazioni fiscali in condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Com'è noto la legge consente la detrazione dall'imposta lorda di alcuni importi spesi, nel corso dell'anno, per determinate ragioni.

Così, ad esempio, rispetto agli interventi edilizi, il d.p.r. n. 917/86 consente la detrazione di una parte della somma spesa a tale titolo.

Il regime ordinario consente di beneficiare di una decurtazione dell'imposta nella misura del 36% della spesa sostenuta con un limite di € 48.000 annuali.

Il regime attualmente vigente, che la legge di stabilità per il 2016 attualmente in esame alla Camera dovrebbe prolungare anche per tutto l'anno prossimo, prevede la detrazione per il 50% della somma spesa fino a € 96.000 annuali.

Prorogate le detrazioni del 65% e del 50% per tutto il 2016

La detrazione opera in dieci anni d'imposta a partire da quello in cui la spesa è stata affrontata. Così ad esempio, se Tizio spende € 20.000,00 per ristrutturare il proprio appartamento avrà diritto a detrarre dall'imposta lorda € 10.000,00 in dieci rate annuali pari ad € 1.000,00. Non molto, ma nemmeno poco, come si suole dire.

L'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 prevede una serie di interventi rispetto ai quali è possibile fruire delle detrazioni fiscali nelle misure indicate.

Tra questi anche gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio. Esattamente per che genere d'interventi è possibile fruire di questa detrazione?

La norma succitata, al primo comma, specifica che sono ammessi ai benefici della detrazione fiscali gli interventi "di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile" (art. 16-bis, primo comma lett. a), d.p.r. n. 917/86).

Tra questi vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria rispetto ai quali non è possibile accedere al beneficio della detrazione se riguardanti le unità immobiliari.

Che cosa bisogna intendere per manutenzione ordinaria? Al riguardo, visto l'espresso richiamo contenuto nell'art. 16-bis succitato bisogna fare riferimento all'art. 3 lett. a) del Testo Unico dell'edilizia che recita:

"a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

La tinteggiatura delle pareti delle scale comuni, così come l'intervento di riparazione dell'impermeabilizzazione nonché tutti quelli riconducibili nell'alveo della manutenzione ordinaria così come definita dalla norma se riguardanti le parti comuni, danno al condomino il diritto di ottenere dall'amministratore la certificazione ai fini del godimento dello sgravio d'imposta.

E gli interventi sugli impianti comuni? Si pensi all'intervento di manutenzione ordinaria dell'ascensore che consiste nella sostituzione di parti d'impianto logorate a seguito del normale uso.

Al riguardo, stando all'interpretazione della norma comunemente accolta, la risposta è positiva poiché anche gli ascensori rientrano tra le cose comuni elencate dall'art. 1117 c.c. (sulla detraibilità delle spese riguardanti tutti i beni comuni, cfr. Agenzia delle entrate Risoluzione 12 febbraio 2010, n.7/E).

In questo contesto, pare possa escludersi, ad esempio, che

il costo del contratto con l'impresa manutentrice dell'ascensore possa essere detratto, trattandosi del corrispettivo per l'esecuzione d'interventi che in sé non riguardano le opere menzionate dall'art. 16-bis d.p.r. n. 917/86, sostanziandosi per lo più in verifiche.

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